TABELLE RIEPILOGATIVE IVA/REGISTRO PER CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI - AGGIORNAMENTO 2011
Alla luce delle novità intervenute nel corso
dell’ultimo anno in materia di IVA, riguardanti anche il settore delle costruzioni,
l’ANCE ha provveduto ad aggiornare le Tabelle
di sintesi sul regime IVA/Registro delle cessioni e locazioni di fabbricati
(abitativi e non).
In merito, si ricorda che le ultime modifiche
normative riguardano:
l’aumento, dal 17 settembre scorso,
dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%[1].
In particolare, per il settore delle costruzioni, tale
maggiorazione incide per quanto riguarda l’acquisto di:
- abitazioni
cd. “di lusso”, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969;
- immobili
strumentali;
- materie prime
e semilavorati;
l’applicazione, dal 1° gennaio 2011,
dell’IVA per le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese
“costruttrici” o “ristrutturatrici”
entro 5 anni (anzichè 4) dall’ultimazione dei lavori
di costruzione o di
ristrutturazione[2].
In sostanza, dal 1° gennaio 2011, le imprese per le
quali sia già scaduto il quarto anno dall’ultimazione dei lavori, ma non il
quinto, possono cedere le abitazioni realizzate in regime IVA, non soggiacendo
all’obbligo di restituzione parziale dell’IVA detratta in sede di costruzione, nè alle limitazioni sul diritto alla detrazione dell’IVA
sull’attività generale (cd. “pro-rata”)[3].
Si evidenzia, infine, che l’ultimo schema di sintesi
riporta le aliquote IVA applicabili agli interventi di recupero, differenziate
in funzione della tipologia di intervento, di immobile su cui sono eseguiti i
lavori e di contratto concluso tra le parti.
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[1] Cfr. l’art.2, comma 2-bis, del D.L. 138/2011,
convertito, con modifiche, nella legge 148/2011 (cd. “Manovra di ferragosto
2011”), che ha modificato l’art.16 del D.P.R. 633/1972 - Per le modalità
applicative della nuova aliquota.
[2] Cfr. l’art.1, comma 86, della legge 220/2010
(legge di Stabilità 2011), che modifica l’art.10, comma 1, n.8-bis, del D.P.R.
633/1972. In merito, si ricorda che, fino al 31 dicembre 2010, quest’ultima
disposizione stabiliva, per la cessione di fabbricati abitativi, un regime
generale di esenzione da IVA, salvo l’unica eccezione relativa ai trasferimenti
posti in essere dalle imprese “costruttrici” o “ristrutturatrici”
delle medesime abitazioni, entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori (o anche
successivamente, solo nell’ipotesi di fabbricati concessi in locazione
convenzionata, per un periodo non inferiore a 4 anni).
[3] Cfr. artt.19-bis2 e 19, comma 5, del citato D.P.R.
633/1972.