AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA AL 21% - CHIARIMENTI
(C.M. 45/E/2011)
Prorogati i termini per la regolarizzazione della
fatture in conseguenza dell’aumento dell’aliquota ordinaria al 21%, in vigore
dal 17 settembre scorso.
Questo uno dei chiarimenti della Circolare n.45/E del
12 ottobre 2011, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni
operative sull’applicabilità del tributo con la nuova aliquota ordinaria del
21%.
Come noto, l’art.2, comma 2-bis, del D.L. 138/2011,
convertito, con modifiche, nella legge 148/2011 (cd. “Manovra di ferragosto
2011”), ha stabilito l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 20% al
21%[1].
La nuova aliquota è applicabile, anche con riferimento
al settore edile[2], per le operazioni effettuate dal 17 settembre 2011, data
di entrata in vigore della legge di conversione della “Manovra di ferragosto
2011”.
In ogni caso, come richiesto dall’ANCE, e confermato
dalla C.M. n.45/E/2011, le attuali aliquote ridotte del 4% (prevista, tra l’altro,
per la cessione delle abitazioni cd. “prima casa”) e 10% (stabilita, ad
esempio, per le prestazioni di servizi, effettate mediante appalto, per il
recupero edilizio dei fabbricati) non hanno subito maggiorazioni.
Prima applicazione dell’IVA al 21% - versamento
A causa delle perduranti difficoltà tecniche e
gestionali in numerosi settori economici, la C.M. n.45/E/2011 ha concesso un
termine più ampio per effettuare la regolarizzazione delle fatture emesse
erroneamente con l’aliquota previgente del 20%.
In un primo tempo, infatti, con il Comunicato Stampa
del 16 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, nella fase
di prima applicazione, qualora ragioni di ordine tecnico avessero impedito un
immediato aggiornamento dei programmi informatici di fatturazione, gli
operatori economici:
- potevano
regolarizzare le fatture emesse in modo non corretto effettuando la variazione
in aumento (art.26, comma 1, D.P.R. 633/1972);
- dovevano
versare la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota nella
liquidazione periodica in cui la stessa fosse esigibile. Tale adempimento
avrebbe evitato l’applicazione di sanzioni.
La citata Circolare chiarisce, ora, che la variazione
in aumento della fatture emesse dal 17 settembre scorso, e gli eventuali
versamenti della maggiore imposta dovranno essere eseguiti:
per i contribuenti che effettuano le
liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro:
- il 27
dicembre 2011 (termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA),
relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre;
- il 16 marzo
2012 (termine di liquidazione annuale), per le fatture emesse nel mese di
dicembre;
per i contribuenti che effettuano le
liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge
che per opzione, entro:
- il 27
dicembre 2011, relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre;
- il 16 marzo
2012, per le fatture emesse nel quarto trimestre.
Il versamento della maggior imposta eventualmente
dovuta dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni
di riferimento.
Inoltre, ove le scadenze sopra indicate comportino un
differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento, dovranno essere
corrisposti gli interessi.
Allo stesso modo, viene precisato che il
cessionario/committente (tenuto, entro il trentesimo giorno da quello della
registrazione, a regolarizzare le fatture ricevute con l’aliquota del 20%)[3],
può, nell’ipotesi in cui non abbia ricevuto la fattura integrativa,
regolarizzare le medesime entro il termine del 30 aprile 2012.
Effettuazione delle operazioni: acconti
Con la citata C.M. n.45/E/2011, l’Agenzia delle
Entrate conferma che, per individuare la corretta aliquota IVA applicabile per
le operazioni eseguite a partire dal 17 settembre 2011, occorre far riferimento
al momento di effettuazione delle operazioni, in base ai criteri generali
stabiliti dall’art.6 del D.P.R. 633/1972.
In merito, si ricorda che le operazioni si intendono
effettuate al momento:
- della
consegna o spedizione, per la cessione di beni mobili;
- della stipula
dell’atto di trasferimento della proprietà, per la cessione di beni immobili;
- del pagamento
del corrispettivo, per le prestazioni di servizi (es. appalto - subappalto);
-
dell’emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.
Per quanto riguarda gli acconti e le eventuali fatture
anticipate, richiamando i citati principi generali, l’Agenzia delle Entrate
chiarisce che l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo
pagato, o fatturato, alla data della fattura o del pagamento.
Di conseguenza, come precisato dalla C.M. n.45/E/2011,
gli acconti pagati fino al 16 settembre 2011, per i quali si è resa applicabile
l’aliquota IVA ordinaria del 20%, non dovranno subire regolarizzazioni: la
maggiore aliquota del 21% verrà applicata al saldo, ovvero ad altri eventuali
acconti, pagati successivamente a tale data.
Analogamente, per le fatture emesse entro il 16
settembre 2011, prima della consegna del bene o del pagamento del corrispettivo,
l’IVA è dovuta con l’aliquota del 20%, mentre per le quelle rilasciate a
partire da tale data, si applica l’IVA al 21%.
IVA ad esigibilità differita
Alla luce dell’aumento dell’aliquota ordinaria,
l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche in materia di applicazione
dell’IVA ad esigibilità differita, nelle due ipotesi riferite:
- alle
operazioni eseguite nei confronti dello Stato e degli altri Enti pubblici
(art.6, comma 5, D.P.R. 633/1972).
In merito, si ricorda che l’art.2, comma 2-quater, del
D.L. 138/2011 stabilisce che la maggiorazione dell’aliquota non operi qualora,
al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione,
sia stata già emessa e registrata fattura[4], ma non sia ancora stato pagato il
corrispettivo.
L’interpretazione letterale della disposizione avrebbe
portato a considerare applicabile l’IVA al 20% per le fatture “emesse e
registrate” fino al 16 settembre 2011, prima del pagamento del corrispettivo.
Tuttavia, in senso estensivo, l’Amministrazione
finanziaria ha ammesso la possibilità di applicare l’aliquota previgente del
20% anche nell’ipotesi in cui, fino al 16 settembre, la fattura sia stata
emessa, ma non ancora registrata[5].
Di conseguenza, anche per questa fattispecie,
l’adempimento della registrazione deve essere eseguito entro i normali termini
previsti dall’art.23 del D.P.R. 633/1972 (ossia entro 15 giorni dalla data di
rilascio della fattura), senza che ciò incida sull’applicabilità dell’IVA al
20% per le fatture già emesse alla data del 16 settembre 2011;
- al regime
della cd. “IVA per cassa”, introdotta, dall’art.7 del D.L. 185/2008,
convertito, con modifiche, dalla legge 2/2009, ed applicabile, in via
facoltativa, per le operazioni effettuate a partire dal 28 aprile 2009.
Si ricorda che optando per tale meccanismo, l’IVA può
essere versata dai cedenti/prestatori solo al momento dell’effettiva
riscossione dei corrispettivi contrattuali e, analogamente, il
cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione unicamente dopo
aver effettuato il pagamento[6].
In conformità a quanto sostenuto dall’ANCE, la C.M.
n.45/E/2011 conferma[7] che il meccanismo dell’IVA ad esigibilità differita
sposta nel tempo unicamente l’esigibilità del tributo (“il debito IVA nei
confronti dell’Erario sorge nel momento della riscossione effettiva del
corrispettivo”), mentre resta invariato il momento di effettuazione
dell’operazione.
Pertanto, anche in tale ipotesi, le fatture emesse
entro il 16 settembre 2011 scontano l’aliquota IVA al 20%, sebbene il pagamento
del corrispettivo ed il versamento dell’IVA avvengano successivamente.
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[1] Cfr. il nuovo art.16 del D.L. 633/1972, che
disciplina il tributo.
[2] In particolare, per il settore delle costruzioni,
l’aumento dell’aliquota ordinaria IVA incide per quanto riguarda l’acquisto di:
- materie prime
e semilavorati;
- immobili
strumentali;
- abitazioni
cd. “di lusso”, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969.
[3] Ai sensi dell’art. 6 comma 8, del D.Lgs. n.471/1997.
[4] Ai sensi degli artt. 21-23 e 24 del D.L. 633/1972.
[5] In particolare, l’Amministrazione finanziaria
giunge a tale conclusione tenuto conto del fatto che, per le prestazioni
eseguite nei confronti di soggetti passivi diversi da quelli indicati
dall’art.6, comma 5, del D.P.R. 633/1972, ai fini dell’applicabilità
dell’aliquota IVA del 20%, rileva esclusivamente il momento di effettuazione
dell’operazione, e non la registrazione della fattura.
[6] Il citato meccanismo risulta applicabile a tutte
le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da cedenti/prestatori
esercenti attività commerciali, nei confronti di cessionari/committenti che
agiscono, a loro volta, nell’esercizio d’impresa, arte o professione (in deroga
al citato principio generale stabilito dall’art.6 del D.P.R. 633/1972).
Tale facoltà è concessa a favore dei soggetti passivi
IVA che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato - o, nel caso di inizio
attività, prevedano di realizzare - un volume d’affari non superiore a 200.000
euro. - Cfr. News ANCE n.1371 del 7 ottobre 2011.
[7] Cfr. anche C.M. 20/E/2009.