RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI 2011 - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(C.M. N.47/E/2011)
Per la rivalutazione della aree
agricole ed edificabili consentita fino al 30 giugno 2012, la compensazione di
quanto già versato nelle precedenti rivalutazioni opera anche in caso di
pagamento rateale della nuova imposta sostitutiva.
Inoltre, la possibilità di
compensazione è riconosciuta anche ai contribuenti che hanno aderito alla
rivalutazione del 2010, e non intendano rideterminare il valore dell’area anche
nel 2011.
Questi i principali chiarimenti
forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.47/E del 24 ottobre 2011,
che illustra le novità riferite alla nuova riapertura dei termini per la
rivalutazione della aree agricole ed edificabili possedute da privati non
esercenti attività commerciale alla data del 1° luglio 2011, disposta
dall’art.7, comma 2, lett.dd-gg del D.L. 70/2011,
convertito, con modifiche, dalla legge 106/2011 (cd. “Decreto Sviluppo”)[1].
Come noto, tale possibilità,
introdotta originariamente dall’art.7 della legge 448/2001, è stata oggetto,
nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini[2].
In sostanza, il “Decreto Sviluppo”
ammette nuovamente la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei
terreni agricoli ed edificabili[3], mediante la redazione di una perizia
giurata di stima[4] ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte
sul reddito, pari al 4% dell’intero valore rivalutato delle aree, da
effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2012, ovvero in 3 rate annuali di
pari importo, da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità
2012, 2013 e 2014[5].
Sotto tale profilo, l’Agenzia
delle Entrate, nella citata C.M. n.47/E/2011, conferma, innanzitutto, che:
-
il contribuente può rideterminare il valore dell’area posseduta alla
data del 1° luglio 2011 anche nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza
usufruito di precedenti rivalutazioni;
-
la nuova rideterminazione è consentita anche nell’ipotesi in cui la
perizia giurata di stima riporti un valore dell’area inferiore a quello
risultante dalla perizia precedente[6].
In merito, si ricorda che la
rideterminazione del valore delle aree produce i relativi effetti fiscali in
termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate, ai sensi
dell’art.67, comma 1, lett.a-b del TUIR (DPR 917/1986
e successive modificazioni), con la vendita degli stessi immobili.
A seguito della rivalutazione,
infatti, il nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia di stima, assume
la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in diminuzione del
corrispettivo ottenuto al momento della vendita, ai fini della determinazione
delle relative plusvalenze.
Sul punto, la CM
n.47/E/2011 ribadisce che, nell’ipotesi in cui, in sede di determinazione della
plusvalenza realizzata con la cessione dei terreni, il contribuente non tenga
conto del valore rivalutato, lo stesso non ha diritto al recupero di quanto già
versato e, in caso di pagamento rateale dell’imposta sostitutiva, deve comunque
procedere ad effettuare i restanti versamenti.
Recupero dell’imposta versata per
precedenti rivalutazioni
Rispetto alle precedenti
rivalutazioni, il D.L. 70/2011 contiene alcune novità relative alla possibilità
di recupero della sostitutiva già pagata in occasione delle precedenti
rivalutazioni.
Per ragioni di semplicità
espositiva, si distinguono 2 ipotesi differenziate a seconda che i contribuenti
intendano, o meno, aderire alla nuova rivalutazione 2011.
A)
Contribuenti che si sono già avvalsi della facoltà di rivalutare le aree
ed intendano avvalersi nuovamente del beneficio
Per questi sono alternativamente
riconosciute la possibilità di compensare la sostitutiva dovuta per la nuova
rivalutazione con l’importo già versato per le precedenti rideterminazioni,
ovvero chiederne il rimborso entro 48 mesi[7], decorrenti dalla data di
versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima
rideterminazione effettuata[8].
1) Compensazione dell’imposta già
versata
In tal caso, il contribuente ha la
possibilità di sottrarre, dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova
rivalutazione dell’area, l’importo relativo alla sostitutiva già versata in
precedenza.
In tale ipotesi, l’Agenzia delle
Entrate, nella citata C.M. n.47/E/2011, chiarisce che il contribuente detrae
l’imposta già versata da quella dovuta per la nuova rivalutazione, e non è
tenuto al versamento delle rate non ancora scadute, riferite alla precedente
rideterminazione del valore dell’area.
L’importo dell’imposta per la nuova
rivalutazione, al netto del tributo corrisposto per la precedente, può essere
rateizzato secondo le modalità indicate nell’esempio fornito dall’Agenzia delle
Entrate, che si riporta:
Rivalutazione area posseduta al 1°
gennaio 2010
Imposta Sostitutiva totale dovuta 60
1a rata versata il 2/11/10 20
Rivalutazione area posseduta al 1°
luglio 2011
Imposta Sostitutiva totale
dovuta 110
Imposta da versare 90 (110-20)
1a rata da versare entro il
30/6/12 30
2a rata da versare entro il
30/6/13 30
3a rata da versare entro il
30/6/14 30
In sostanza, una volta detratto
l’importo della sostitutiva già pagato, la differenza (nell’esempio 90) può
essere versata in 3 rati annuali di pari importo (nell’esempio 30), secondo le
scadenze fissate dalla norma.
Sempre in tal ambito, l’art.7,
comma 2, lett.ee, del D.L. 70/2011 stabilisce che, al
fine del controllo della legittimità della compensazione, con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di
dichiarazione dei redditi (UNICO 2012), saranno individuati i dati da indicare
nella dichiarazione stessa.
2) Rimborso dell’imposta già
versata
Alternativamente, ai sensi
dell’art.7, comma 2, lett.ff, del “Decreto Sviluppo”,
i medesimi contribuenti hanno la possibilità di richiedere a rimborso l’imposta
dovuta in relazione a precedenti rivalutazioni, entro 48 mesi, decorrenti dalla
data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima
rideterminazione effettuata.
Le nuove disposizioni, superano,
quindi, il passato orientamento dell’Amministrazione finanziaria[9] che
escludeva qualsiasi forma di compensazione dell’imposta e limitava la
possibilità di richiederne il rimborso, ai sensi dell’art.38 del DPR 602/1973,
solo nell’ipotesi in cui non fossero ancora trascorsi 48 mesi dal termine di
versamento della stessa[10].
Infatti, come confermato dalla
C.M. n.47/E/2011, il termine per il rimborso «decorre dalla data in cui si
verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento
dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione
effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata».
In ogni caso, l’importo del
rimborso non può essere superiore a quanto dovuto in base alla nuova
rideterminazione effettuata[11].
B)
Contribuenti che si sono già avvalsi della facoltà di rivalutare le aree
e non intendano avvalersi nuovamente del beneficio.
L’Agenzia delle Entrate si è
espressa, altresì, nella specifica ipotesi in cui il contribuente abbia
rivalutato nuovamente il proprio terreno posseduto al 1° gennaio 2010, e non
intenda avvalersi dell’ultima riapertura dei termini, relativa alle aree
possedute al 1° luglio 2011.
Per omogeneità di trattamento,
anche per tali contribuenti, la C.M. n.47/E/2011 precisa che la sostitutiva
riferita a precedenti rivalutazioni può essere sottratta dall’imposta ancora
dovuta relativamente alla rivalutazione dei beni posseduti alla data del 1°
gennaio 2010.
Pertanto, come nell’esempio
precedente, il contribuente dovrà ricalcolare l’importo delle rate d’imposta
ancora dovute (in scadenza al 31/10/11 ed al 31/10/12), secondo il seguente
schema:
Rivalutazione area al 1° gennaio
2008
Imposta Sostitutiva totale dovuta 60
1a rata versata il 31/10/08
20
2a rata versata il 31/10/09
20
3a rata versata il 02/11/10
20
Rivalutazione area al 1° gennaio
2010
Imposta Sostitutiva totale dovuta 120
1a rata versata il 02/11/10
40
Imposta da versare
20 (120-40-60)
2a rata da versare entro il
31/10/11 10
3a rata da versare entro il
30/10/12 10
Ovviamente, tale procedura può
essere applicata, solo nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia già
richiesto il rimborso di quanto versato in occasione della precedente
rivalutazione.
Diversamente, per tutti gli altri
contribuenti, che abbiano aderito solo a rivalutazioni precedenti al 2010 (e
non intendano avvalersi del beneficio anche nel 2011), l’unica possibilità di
recupero di quanto versato anteriormente all’ultima rideterminazione effettuata
consiste nella richiesta di rimborso[12].
In particolare, il rimborso
dell’imposta sostitutiva già pagata può essere richiesto entro 48 mesi
decorrenti dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata
relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
Inoltre, nei casi in cui, alla
data del 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011), siano già
decorsi 48 mesi dal versamento dell’imposta sostitutiva relativa all’ultima
rivalutazione effettuata, la richiesta di rimborso può essere comunque fatta
entro il termine di 12 mesi a decorre dalla medesima data di entrata in vigore
del decreto (ossia entro il 14 maggio 2012 - cfr. anche la stessa C.M.
n.47/E/2011).
Diniego di rimborso dell’imposta
già versata
L’Agenzia delle Entrate si è
pronunciata, altresì, sugli effetti derivati dal diniego del rimborso da parte
Amministrazione finanziaria, sia nel caso in cui il contribuente abbia
presentato ricorso (e quindi sia attualmente pendente il relativo giudizio),
sia nell’ipotesi in cui il diniego non sia stato impugnato.
In particolare, con riguardo ai
giudizi attualmente pendenti, aventi ad oggetto il termine per il rimborso
dell’imposta relativa ad una precedente rivalutazione, la C.M. n.47/E/2011
chiarisce che:
-
ove il contribuente abbia presentato l’istanza di rimborso entro 48 mesi
dal versamento (dell’intero importo o della prima rata annuale) relativo
all’ultima rideterminazione effettuata, «gli Uffici provvederanno a chiedere la
cessazione della materia del contendere, tenendo conto dello stato e grado del
giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni»;
-
nel caso in cui, invece, il contenzioso pendente riguardi un’istanza di
rimborso da ritenersi tardiva anche alla luce delle nuove disposizioni del D.L.
70/2011, il contribuente dovrà presentare una nuova istanza di rimborso entro
il 14 maggio 2012, e l’Ufficio, una volta accertato tale adempimento
dell’interessato, dovrà chiedere la cessazione della materia del contendere, semprechè non siano sostenibili altre questioni[13].
In ogni caso, anche nell’ipotesi
di rimborsi eseguiti dopo la chiusura dei giudizi, il relativo importo non può
essere superiore all’ammontare dovuto in base alla nuova rideterminazione
effettuata.
Per ciò che concerne, invece, gli
effetti derivati dal diniego del rimborso, senza che il contribuente abbia
presentato ricorso, l’Agenzia ritiene che:
-
qualora il rigetto dell’istanza sia avvenuto mediante un provvedimento
espresso, la definitività dell’atto non escluda, in
ogni caso, l’autotutela (ossia la possibilità, da parte dell’Amministrazione,
di ritirare il provvedimento di rigetto dell’istanza).
In tal caso, il soggetto potrà
presentare una nuova istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento
dell’imposta relativa all’ultima rideterminazione (ovvero entro il 14 maggio
2012, ove tale termine sia già scaduto);
-
in presenza di rigetto tacito della richiesta di rimborso, il
contribuente potrà sollecitare l’Amministrazione interessata a dar corso alla
richiesta di rimborso.
Applicabilità della
rideterminazione per le società di capitali
Il D.L. 70/2011 estende la
possibilità di effettuare la rivalutazione anche alle società di capitali,
limitatamente all’ipotesi in cui i relativi beni, “per il periodo di
applicazione delle disposizioni di cui agli artt.5 e 7 della legge 448/2001”,
siano stati oggetto di misure cautelari, per poi tornare, all’esito del
giudizio, nella piena titolarità delle medesime società.
A tal riguardo, l’Agenzia delle
Entrate si è pronunciata chiarendo che:
-
la rideterminazione del valore deve riguardare le aree possedute al 1°
luglio 2011 e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla
medesima data;
-
per tali soggetti, sono applicabili le norme in materia di saldo attivo
di rivalutazione (cfr. art.13 legge n.342/2000 e s.m.i.,
in materia di rivalutazione dei beni d’impresa);
-
il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera
fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere
dall’esercizio in cui è effettuato il versamento dell’intera imposta
sostitutiva, ovvero della prima rata.
Si ricorda che, al di fuori di
questo caso specifico, la possibilità di rivalutazione non è ammessa per i
titolari di reddito d’impresa, essendo consentita per i soli soggetti non
esercenti attività commerciale, relativamente alle aree (edificabili o
agricole) ed alle partecipazioni, da questi possedute alla data del 1° luglio
2011.
Modalità applicative della
rivalutazione - Indicazione in UNICO
Come chiarito dalla C.M. n.47/E/2011,
i dati relativi alla rideterminazione del valore dei terreni devono essere
indicati nel modello di dichiarazione UNICO (quadro RM), anche nell’ipotesi n
cui i contribuenti utilizzino il modello 730.
Con il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei
redditi saranno individuate le modalità di indicazione di tali dati, con
riferimento all’anno d’imposta 2011.
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[1] Cfr. Dossier ANCE n.11 del 13
luglio 2011.
[2] Cfr. Dossier ANCE n.3 del 26
marzo 2010. Si ricorda che la precedente riapertura dei termini era stata
prevista dall’art.2, comma 229, della legge 191/2009, per le aree possedute al
1° gennaio 2010, con scadenza 2 novembre 2010.
[3] La stessa possibilità viene
prevista anche per i titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati
regolamentati, di cui all’art.5, della legge 448/2001. In tal caso, l’imposta
sostitutiva è pari al 2% del valore delle partecipazioni risultante da apposita
perizia giurata di stima.
[4] In merito, l’Agenzia delle
Entrate, nella C.M. n.47/E/2011, ha ribadito che sono abilitati alla redazione
della perizia dei terreni edificabili ed agricoli gli iscritti agli albi degli
ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e
periti industriali edili (cfr. art.7 della n. 448/2001), nonchè
i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura (cfr. art.1, comma 428, legge n 311/2004).
Le perizie possono essere
presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale,
anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.
Tale documentazione deve essere
conservata ed esibita a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
[5] Sull’importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata (art.2, comma 2, D.L. 282/2002,
convertito con modificazioni nella legge 27/2003).
[6] Cfr. anche R.M. n.111/2010.
[7] Ai sensi dell’art.38 del D.P.R.
602/1973.
[8]
Art.7, co.2, lett. ee-ff,
D.L. 70/2011.
[9]Cfr.
R.M. n.236/E/2008, C.M. n.10/E/2006, 16/E/2005, 35/E/2004 e 27/E/2003.
[10] In pratica, stante la
genericità del citato art.38 del D.P.R. 602/1973 relativamente al momento in
cui inizia a decorrere il termine per il rimborso, l’Amministrazione
finanziaria faceva decorrere tale periodo dal versamento dell’imposta relativa
alla precedente rivalutazione, e non dal pagamento del tributo sul nuovo valore
periziato del bene (momento che, invece, assume rilevanza in base alle nuove
disposizioni contenute nel D.L.70/2011).
[11] Tale ipotesi, ad esempio,
potrebbe verificarsi se, ai fini della seconda rivalutazione, la perizia di
stima abbia evidenziato un valore dell’area inferiore rispetto alla precedente
rivalutazione.
[12] In tali casi, infatti (es.
prima rivalutazione nel 2002 e seconda nel 2008), risultano già scadute tutte
le rate di pagamento dell’imposta sostitutiva relativa all’ultima rivalutazione
[13]
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che «la norma non integra una
ipotesi di sospensione dei termini processuali, ma si limita a disporre una
“rimessione in termini” per la presentazione dell’istanza di rimborso, che non
produce effetti sull’esito del giudizio finchè detta
istanza non venga ripresentata».