INAIL - DILAZIONE PAGAMENTO DEBITI CONTRIBUTIVI NON
ISCRITTI A RUOLO EX LEGE N. 389/89 - NOTA N. 6465/11
L’Inail con nota n. 6465/11, che si riproduce in calce alla
presente, a seguito dell’intervento dell’Ance in merito alle problematiche
segnalate territorialmente e relative al riconoscimento del frazionamento dei
titoli non iscritti a ruolo per il pagamento dei debiti contributivi,ha
fornito importanti chiarimenti di sua
competenza.
In particolare, nell’ambito
territoriale, contrariamente a quanto contenuto nella circolare Inail n. 22/08,
alcune imprese non hanno potuto accedere alla rateazione per il pagamento dei
debiti contributivi a causa dell’omesso pagamento delle rate relative
all’autoliquidazione, in quanto la sede territoriale dell’Istituto ha eccepito
la mancanza dell’iscrizione a ruolo dei suddetti debiti.
Al riguardo, la Direzione
Centrale Rischi dell’Inail, richiamando la propria circolare n. 22/08 e la
successiva nota n. 60/08, ha confermato invece la possibilità di concedere
rateazioni ordinarie ai sensi della L. n. 389/89 per debiti non iscritti a
ruolo in presenza delle particolari condizioni citate dalla circolare Inail n.
44/04, ossia: ‘’debiti non inferiori a 1.000 euro, presentazione di motivata
istanza da cui risulti la temporanea ed obiettiva difficoltà a pagare in
un’unica soluzione, osservanza di altri eventuali piani di rateazione concessi
ex L. n. 389/89, ecc.’’.
Con riferimento all’omesso
pagamento delle rate relative all’autoliquidazione, la nota Inail in oggetto ha
confermato che, ai fini della concessione delle rateazioni ex L. n. 389/89, non
si deve tener conto della eventuale inosservanza, da parte dei datori di
lavoro, della rateazione da autoliquidazione concessa ai sensi della L. n.
449/97. Tale frazionamento, infatti, costituisce una semplice modalità di
pagamento alternativa a quella prevista in un’unica soluzione e, pertanto,
un’eventuale inosservanza del pagamento di una o più rate non può costituire
causa ostativa alla concessione della rateazione ordinaria di cui alla L. n.
389/89.
Inail
Roma, 29 settembre 2011
Nota n. 6465
Oggetto: Dilazione
pagamento debiti contributivi - Chiarimenti.
Con riferimento
all’allegata nota del 28 settembre U.s. si conferma, come precisato nella
circolare n. 22/2008 integrata dalla circolare n. 60/2008, che l’Istituto
concede le rateazioni ordinarie ai sensi della legge n. 389/19891 per i debiti
non iscritti a ruolo al ricorrere delle condizioni indicate nella circolare n.
44/2004 (debito non inferiore a 1.000 euro, presentazione di motivata istanza
da cui risulti la temporanea ed obiettiva difficoltà a pagare in unica
soluzione, osservanza di altri piani di rateazione concessi ex lege 389/89 nel biennio precedente, ecc.).
Si conferma altresì che
possono essere inclusi nella rateazione sia i debiti pregressi (scaduti) che
quelli correnti (non scaduti). Tra i debiti pregressi è da ricomprendere anche
l’omesso pagamento delle rate (ai sensi delle leggi n. 449/1997 e 144/1999)
relative all’autoliquidazione annuale dei premi.
Ai fini della concessione
della rateazione ex lege 389/1989 non si deve tener
conto della eventuale inosservanza, da parte dei datori di lavoro, della
“rateazione da autoliquidazione”.
Il frazionamento in quattro
rate del premio ex lege 449/1997, infatti, è una mera
modalità di pagamento alternativa al versamento in unica soluzione, non
soggetta ad autorizzazione, ma solo ad un obbligo di comunicazione da parte
degli interessati. Pertanto, diversamente da quanto accade per la rateazione ex
lege 389/1989, all’omesso o tardato pagamento di una
più rate ex lege 449/1997 non si applica l’istituto
della decadenza e, di conseguenza, l’inosservanza di
tale rateazione non è causa ostativa alla concessione della rateazione
ordinaria.
Si
precisa, infine, che quanto sopra è stato oggetto di specifiche istruzioni alle
Unità territoriali con nota prot. 837 del 28.3.2006,
pubblicata a fini interni nella Intranet aziendale e consultabile da tutte le
Sedi.