INAIL - DILAZIONE PAGAMENTO DEBITI CONTRIBUTIVI NON ISCRITTI A RUOLO EX LEGE N. 389/89 - NOTA N. 6465/11

 

L’Inail con nota  n. 6465/11, che si riproduce in calce alla presente, a seguito dell’intervento dell’Ance in merito alle problematiche segnalate territorialmente e relative al riconoscimento del frazionamento dei titoli non iscritti a ruolo per il pagamento dei debiti contributivi,ha fornito  importanti chiarimenti di sua competenza.

In particolare, nell’ambito territoriale, contrariamente a quanto contenuto nella circolare Inail n. 22/08, alcune imprese non hanno potuto accedere alla rateazione per il pagamento dei debiti contributivi a causa dell’omesso pagamento delle rate relative all’autoliquidazione, in quanto la sede territoriale dell’Istituto ha eccepito la mancanza dell’iscrizione a ruolo dei suddetti debiti.

Al riguardo, la Direzione Centrale Rischi dell’Inail, richiamando la propria circolare n. 22/08 e la successiva nota n. 60/08, ha confermato invece la possibilità di concedere rateazioni ordinarie ai sensi della L. n. 389/89 per debiti non iscritti a ruolo in presenza delle particolari condizioni citate dalla circolare Inail n. 44/04, ossia: ‘’debiti non inferiori a 1.000 euro, presentazione di motivata istanza da cui risulti la temporanea ed obiettiva difficoltà a pagare in un’unica soluzione, osservanza di altri eventuali piani di rateazione concessi ex L. n. 389/89, ecc.’’.

Con riferimento all’omesso pagamento delle rate relative all’autoliquidazione, la nota Inail in oggetto ha confermato che, ai fini della concessione delle rateazioni ex L. n. 389/89, non si deve tener conto della eventuale inosservanza, da parte dei datori di lavoro, della rateazione da autoliquidazione concessa ai sensi della L. n. 449/97. Tale frazionamento, infatti, costituisce una semplice modalità di pagamento alternativa a quella prevista in un’unica soluzione e, pertanto, un’eventuale inosservanza del pagamento di una o più rate non può costituire causa ostativa alla concessione della rateazione ordinaria di cui alla L. n. 389/89.

Inail

Roma, 29 settembre 2011

Nota n. 6465

Oggetto: Dilazione pagamento debiti contributivi - Chiarimenti.

Con riferimento all’allegata nota del 28 settembre U.s. si conferma, come precisato nella circolare n. 22/2008 integrata dalla circolare n. 60/2008, che l’Istituto concede le rateazioni ordinarie ai sensi della legge n. 389/19891 per i debiti non iscritti a ruolo al ricorrere delle condizioni indicate nella circolare n. 44/2004 (debito non inferiore a 1.000 euro, presentazione di motivata istanza da cui risulti la temporanea ed obiettiva difficoltà a pagare in unica soluzione, osservanza di altri piani di rateazione concessi ex lege 389/89 nel biennio precedente, ecc.).

Si conferma altresì che possono essere inclusi nella rateazione sia i debiti pregressi (scaduti) che quelli correnti (non scaduti). Tra i debiti pregressi è da ricomprendere anche l’omesso pagamento delle rate (ai sensi delle leggi n. 449/1997 e 144/1999) relative all’autoliquidazione annuale dei premi.

Ai fini della concessione della rateazione ex lege 389/1989 non si deve tener conto della eventuale inosservanza, da parte dei datori di lavoro, della “rateazione da autoliquidazione”.

Il frazionamento in quattro rate del premio ex lege 449/1997, infatti, è una mera modalità di pagamento alternativa al versamento in unica soluzione, non soggetta ad autorizzazione, ma solo ad un obbligo di comunicazione da parte degli interessati. Pertanto, diversamente da quanto accade per la rateazione ex lege 389/1989, all’omesso o tardato pagamento di una più rate ex lege 449/1997 non si applica l’istituto della decadenza e, di conseguenza, l’inosservanza di tale rateazione non è causa ostativa alla concessione della rateazione ordinaria.

Si precisa, infine, che quanto sopra è stato oggetto di specifiche istruzioni alle Unità territoriali con nota prot. 837 del 28.3.2006, pubblicata a fini interni nella Intranet aziendale e consultabile da tutte le Sedi.