INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO DOPO IL PRIMO
BIENNIO DI ATTIVITÀ - NUOVA MODULISTICA
L’Inail ha provveduto,
comunicandolo con nota del 20 ottobre scorso che si pubblica in calce alla presente,
ad una complessiva rivisitazione della tipologia degli interventi che
consentono l’accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa “per
prevenzione”, dopo il primo biennio di attività, dei criteri in base ai quali
viene riconosciuta detta oscillazione.
A tal proposito si rammenta
che il Decreto Interministeriale 3 dicembre 2010, riformulando l’art. 24 delle
“Modalità tariffarie”, concernente la riduzione del tasso medio di tariffa,
dopo il primo biennio di attività, in relazione agli interventi effettuati per
il miglioramento delle condizioni di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, ha fornito ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa in
materia.
Si ricorda che tale decreto
ha stabilito:
- una diversa articolazione
degli sconti che l’Inail può applicare nei confronti delle aziende in possesso
dei prescritti requisiti;
- il differimento del
termine ultimo di presentazione dell’istanza al 28 febbraio dell’anno per il
quale la riduzione è richiesta.
In particolare, l’art. 1
prevede che, trascorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività assicurata,
in relazione agli interventi effettuati per migliorare le condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, e
delle specifiche normative di settore, i datori di lavoro, che siano in regola
con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e
con gli adempimenti contributivi e assicurativi, possono beneficiare di una
riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, determinata, secondo la
dimensione aziendale espressa in “lavoratori-anno” del periodo, nelle
percentuali in appresso riportate.
Lavoratori-anno |
Riduzione |
Fino a 10 |
30% |
Da 11 a 50 |
23% |
Da 51 a 100 |
18% |
Da 101 a 200 |
15% |
Da 201 a 500 |
12% |
Oltre 500 |
7% |
Per ottenere il
riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa, le aziende interessate
devono inoltrare un’apposita istanza alla competente Sede Inail (fornendo tutti
gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti dall’Istituto), entro il 28
febbraio (29 in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è
richiesta.
Il relativo provvedimento
motivato viene emesso a seguito dell’attuazione, da parte del datore di lavoro,
nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi
in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori
rispetto alle prescrizioni della vigente disciplina. Tale provvedimento viene
comunicato dall’Inail al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, entro centoventi giorni dalla data dell’istanza.
La riduzione eventualmente
riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di inoltro dell’istanza
ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per il
medesimo anno.
Ove risulti, in qualsiasi
momento, la mancanza dei prescritti requisiti, l’Inail procede all’annullamento
della riduzione concessa ed alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti,
con applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative.
In merito al suddetto
decreto, l’Inail ha diramato la circolare n. 17 del 25 febbraio 2011.
Tutto ciò premesso, si
informa che, in riferimento al nuovo testo dell’art. 24 delle “Modalità
tariffarie”, l’Istituto, con istruzioni operative del 20 ottobre 2011, ha reso
noto di aver provveduto ad una complessiva rivisitazione della tipologia degli
interventi che consentono l’accesso all’agevolazione tariffaria in discorso,
dei criteri in base ai quali può essere riconosciuto il beneficio e, di
conseguenza, dei contenuti della modulistica in uso.
Secondo quanto evidenziato
dall’Istituto, le principali novità riguardano:
- un maggiore automatismo
nella concessione dello sconto del tasso medio di tariffa da parte delle Unità
territoriali dell’Inail. In particolare, sono stati soppressi i campi a testo
libero e la necessità di allegare una specifica documentazione in fase di
richiesta, con la sola eccezione della Sezione “Altro”, che resta a testo
libero ed è soggetta a verifica della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e
Prevenzione (CONTARP). Per gli altri interventi l’Inail procederà
esclusivamente ad una verifica successiva, anche “a campione”;
- la previsione secondo la
quale, ai fini dell’accesso alla agevolazione tariffaria, è necessario aver
effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a
100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno due diverse Sezioni, ad
eccezione di quelli della Sezione A (“Interventi particolarmente rilevanti”),
dove è sufficiente selezionare un solo intervento. Infatti, l’“intervento
particolarmente rilevante” ha un punteggio pari a 100, che già di per sé
consente l’accesso in automatico allo sconto;
- l’aggiornamento della
tipologia degli interventi in relazione alle innovazioni introdotte dalle norme
in tema di prevenzione. In questo ambito sono stati valorizzati interventi
concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di
lavoro a tempo indeterminato (ad esempio: lavoro a termine; part-time;
somministrazione di lavoro; lavoro intermittente; lavoro ripartito; lavoro a
progetto), la filiera degli appalti e subappalti, i lavoratori stranieri e gli
interventi che abbiano valenza pluriennale (fermo restando l’obbligo di
presentazione dell’istanza ogni anno).
L’Inail rimarca inoltre di
aver dato ampio spazio, fra gli “interventi particolarmente rilevanti”, alla
Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI), ai Sistemi di Gestione della Salute
e Sicurezza sul Lavoro (SGLS), alla selezione dei fornitori attenti alla salute
e sicurezza sul lavoro. Sono stati pertanto modificati i relativi allegati.
Da ultimo, l’Istituto fa
presente che, entro la fine dell’anno, il nuovo modulo di domanda sarà
disponibile nella sezione “Punto cliente” del sito internet www.inail.it per le
istanze inoltrate per via telematica.
Si informa infine che sul
sito dell’Inail e in calce sul sito del Collegio, è reperibile la nuova
versione del modulo di domanda OT24 MAT, la “Guida alla Compilazione” del
medesimo, gli Allegati I (Questionario per la valutazione della Responsabilità Sociale
delle Imprese) e II (Questionario per le aziende che adottano Sistemi di
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro), nonché il “Questionario di
autovalutazione delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del
lavoro” (comunque reperibili sul sito internet dell’Inail, all’indirizzo sopra
indicato).
Si fa riserva di tornare
sull’argomento per gli opportuni aggiornamenti, in vista della scadenza del 28
febbraio 2012.
Inail
Nota 20 ottobre 2011
Oggetto: Art. 24 delle Modalità di
applicazione della tariffa dei premi. Oscillazione del tasso medio per
prevenzione dopo i primi due anni di attività (DM 12.12.2000, come modificato
dal DM 3.12.2010) Nuovo Modello OT 24 MAT e relativi allegati. Guida alla
Compilazione.
In relazione alla riformulazione
del testo dell’articolo 24 MAT1, si è provveduto, d’intesa con le Parti sociali
ad una complessiva rivisitazione della tipologia degli interventi che
consentono l’accesso all’agevolazione tariffaria, dei criteri in base ai quali
si procede a concedere l’oscillazione e conseguentemente dei contenuti della
modulistica in uso.
Le novità più rilevanti,
elaborate da apposito gruppo di lavoro2, si elencano di seguito.
1. Automatismo nella
concessione della riduzione
Si è teso a favorire un
maggiore automatismo nell’assentimento dello sconto da parte delle Unità
territoriali. Sono stati eliminati i campi a testo libero e la necessità di
allegare documentazione in fase di richiesta. Eccepisce a detta logica la sola
Sezione Altro che resta a testo libero ed è oggetto di verifica Contarp. Gli interventi individuati nella Sezione Altro
infatti esigono una particolare attenzione in quanto le casistiche rilevate in
sede di statistica dalla scrivente Direzione testimoniano molto spesso la non
pertinenza della scelta effettuata dalla Ditta alle logiche sottese agli
interventi volti ad ottenere l’oscillazione per prevenzione. Per gli altri
interventi si procederà esclusivamente ad una verifica successiva servendosi
delle funzioni procedurali già rilasciate in produzione (procedura verifica a
campione, ad uso esclusivo delle Direzioni Regionali). A breve , a sostegno
della operatività delle Strutture verrà trasmessa e pubblicata in internet
apposita tabella contenente l’individuazione della documentazione probante.
2. Coerenza con i
finanziamenti per prevenzione
Si è cercato di uniformare
tendenzialmente i criteri di assentimento della riduzione a quelli propri dei
finanziamenti per la prevenzione in modo da dare maggiore coerenza alle
agevolazioni che l’Istituto prevede a beneficio delle aziende che effettuano
interventi per la prevenzione. Per poter accedere alla riduzione del tasso
medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei
loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad
almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è
sufficiente selezionare un solo intervento. In questa ottica l’intervento
particolarmente rilevante è quello con punteggio pari a 100 che di per sé
consente l’accesso in automatico allo sconto. I criteri tecnici sono stati
individuati dalla Contarp Centrale tenendo conto
principalmente della ampiezza e della estensione dell’intervento prevenzionale rispetto alla complessiva organizzazione
aziendale.
3. Nuovi interventi
La tipologia degli
interventi è stata aggiornata in relazione all’innovazione delle norme in
materia di prevenzione . In tale ambito, sono stati valorizzati interventi
concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di
lavoro a tempo indeterminato, la filiera degli appalti e sub appalti, i
lavoratori stranieri, e gli interventi che abbiano valenza pluriennale, fermo
restando, l’obbligo di presentazione dell’istanza ogni anno. Tali interventi,
puntualmente indicati nella Guida alla Compilazione, mantengono la loro
validità negli anni sin quando l’azienda continua a mantenere ed attuare le
procedure e le modalità operative oggetto dell’intervento. È però necessario
che l’azienda possa dimostrare anno per anno tale continuità di attuazione
fornendo la documentazione probante richiesta dalla specifica tabella, che
verrà a breve rilasciata e pubblicata in internet.
Ampio spazio è stato dato
tra gli interventi particolarmente rilevanti alla Responsabilità Sociale
d’impresa, agli SGSL e alla selezione dei fornitori attenti alla salute e
sicurezza sul lavoro. In conseguenza sono stati modificati i relativi allegati,
completamente rinnovati e più specifici e dettagliati dei precedenti (All. I.
II e III).
Con riferimento al nuovo
modulo e relativi allegati è stata infine predisposta la “Guida alla
compilazione”, aggiornata.
Si precisa, infine, che
entro la fine dell’anno il nuovo modello sarà disponibile in “Punto cliente”
per le istanze inoltrate per via telematica.
Si prega di dare massima
diffusione sul territorio al nuovo modello OT/24 che, insieme agli allegati e
alla guida alla compilazione aggiornata, viene rilasciato in data odierna e
contestualmente inserito nel sito Internet dell’Istituto.
Note:
1- DM del 3 dicembre 2010, che
modifica il testo dell’articolo 24 del DM 12.12.2000.La nuova disciplina è
stata illustrata nella circolare n.17 del 25 febbraio 2011.
2- Coordinato dalla
scrivente Direzione Centrale Rischi e composto da professionisti della Contarp Centrale - settore Tariffe e Prevenzione - e da
rappresentanti della Direzione Centrale Prevenzione.