INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ - NUOVA MODULISTICA

 

L’Inail ha provveduto, comunicandolo con nota del 20 ottobre scorso che si pubblica in calce alla presente, ad una complessiva rivisitazione della tipologia degli interventi che consentono l’accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa “per prevenzione”, dopo il primo biennio di attività, dei criteri in base ai quali viene riconosciuta detta oscillazione.

A tal proposito si rammenta che il Decreto Interministeriale 3 dicembre 2010, riformulando l’art. 24 delle “Modalità tariffarie”, concernente la riduzione del tasso medio di tariffa, dopo il primo biennio di attività, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha fornito ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa in materia.

Si ricorda che tale decreto ha stabilito:

- una diversa articolazione degli sconti che l’Inail può applicare nei confronti delle aziende in possesso dei prescritti requisiti;

- il differimento del termine ultimo di presentazione dell’istanza al 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.

In particolare, l’art. 1 prevede che, trascorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività assicurata, in relazione agli interventi effettuati per migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, e delle specifiche normative di settore, i datori di lavoro, che siano in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, possono beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, determinata, secondo la dimensione aziendale espressa in “lavoratori-anno” del periodo, nelle percentuali in appresso riportate.

 

Lavoratori-anno

Riduzione

Fino a 10

30%

Da 11 a 50

23%

Da 51 a 100

18%

Da 101 a 200

15%

Da 201 a 500

12%

Oltre 500

7%

 

 

Per ottenere il riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa, le aziende interessate devono inoltrare un’apposita istanza alla competente Sede Inail (fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti dall’Istituto), entro il 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.

Il relativo provvedimento motivato viene emesso a seguito dell’attuazione, da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della vigente disciplina. Tale provvedimento viene comunicato dall’Inail al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro centoventi giorni dalla data dell’istanza.

La riduzione eventualmente riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di inoltro dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno.

Ove risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei prescritti requisiti, l’Inail procede all’annullamento della riduzione concessa ed alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, con applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative.

In merito al suddetto decreto, l’Inail ha diramato la circolare n. 17 del 25 febbraio 2011.

Tutto ciò premesso, si informa che, in riferimento al nuovo testo dell’art. 24 delle “Modalità tariffarie”, l’Istituto, con istruzioni operative del 20 ottobre 2011, ha reso noto di aver provveduto ad una complessiva rivisitazione della tipologia degli interventi che consentono l’accesso all’agevolazione tariffaria in discorso, dei criteri in base ai quali può essere riconosciuto il beneficio e, di conseguenza, dei contenuti della modulistica in uso.

Secondo quanto evidenziato dall’Istituto, le principali novità riguardano:

- un maggiore automatismo nella concessione dello sconto del tasso medio di tariffa da parte delle Unità territoriali dell’Inail. In particolare, sono stati soppressi i campi a testo libero e la necessità di allegare una specifica documentazione in fase di richiesta, con la sola eccezione della Sezione “Altro”, che resta a testo libero ed è soggetta a verifica della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP). Per gli altri interventi l’Inail procederà esclusivamente ad una verifica successiva, anche “a campione”;

- la previsione secondo la quale, ai fini dell’accesso alla agevolazione tariffaria, è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno due diverse Sezioni, ad eccezione di quelli della Sezione A (“Interventi particolarmente rilevanti”), dove è sufficiente selezionare un solo intervento. Infatti, l’“intervento particolarmente rilevante” ha un punteggio pari a 100, che già di per sé consente l’accesso in automatico allo sconto;

- l’aggiornamento della tipologia degli interventi in relazione alle innovazioni introdotte dalle norme in tema di prevenzione. In questo ambito sono stati valorizzati interventi concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato (ad esempio: lavoro a termine; part-time; somministrazione di lavoro; lavoro intermittente; lavoro ripartito; lavoro a progetto), la filiera degli appalti e subappalti, i lavoratori stranieri e gli interventi che abbiano valenza pluriennale (fermo restando l’obbligo di presentazione dell’istanza ogni anno).

L’Inail rimarca inoltre di aver dato ampio spazio, fra gli “interventi particolarmente rilevanti”, alla Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI), ai Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGLS), alla selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro. Sono stati pertanto modificati i relativi allegati.

Da ultimo, l’Istituto fa presente che, entro la fine dell’anno, il nuovo modulo di domanda sarà disponibile nella sezione “Punto cliente” del sito internet www.inail.it per le istanze inoltrate per via telematica.

Si informa infine che sul sito dell’Inail e in calce sul sito del Collegio, è reperibile la nuova versione del modulo di domanda OT24 MAT, la “Guida alla Compilazione” del medesimo, gli Allegati I (Questionario per la valutazione della Responsabilità Sociale delle Imprese) e II (Questionario per le aziende che adottano Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro), nonché il “Questionario di autovalutazione delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro” (comunque reperibili sul sito internet dell’Inail, all’indirizzo sopra indicato).

Si fa riserva di tornare sull’argomento per gli opportuni aggiornamenti, in vista della scadenza del 28 febbraio 2012.

Inail

Nota 20 ottobre 2011

Oggetto: Art. 24 delle Modalità di applicazione della tariffa dei premi. Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività (DM 12.12.2000, come modificato dal DM 3.12.2010) Nuovo Modello OT 24 MAT e relativi allegati. Guida alla Compilazione.

In relazione alla riformulazione del testo dell’articolo 24 MAT1, si è provveduto, d’intesa con le Parti sociali ad una complessiva rivisitazione della tipologia degli interventi che consentono l’accesso all’agevolazione tariffaria, dei criteri in base ai quali si procede a concedere l’oscillazione e conseguentemente dei contenuti della modulistica in uso.

Le novità più rilevanti, elaborate da apposito gruppo di lavoro2, si elencano di seguito.

1. Automatismo nella concessione della riduzione

Si è teso a favorire un maggiore automatismo nell’assentimento dello sconto da parte delle Unità territoriali. Sono stati eliminati i campi a testo libero e la necessità di allegare documentazione in fase di richiesta. Eccepisce a detta logica la sola Sezione Altro che resta a testo libero ed è oggetto di verifica Contarp. Gli interventi individuati nella Sezione Altro infatti esigono una particolare attenzione in quanto le casistiche rilevate in sede di statistica dalla scrivente Direzione testimoniano molto spesso la non pertinenza della scelta effettuata dalla Ditta alle logiche sottese agli interventi volti ad ottenere l’oscillazione per prevenzione. Per gli altri interventi si procederà esclusivamente ad una verifica successiva servendosi delle funzioni procedurali già rilasciate in produzione (procedura verifica a campione, ad uso esclusivo delle Direzioni Regionali). A breve , a sostegno della operatività delle Strutture verrà trasmessa e pubblicata in internet apposita tabella contenente l’individuazione della documentazione probante.

2. Coerenza con i finanziamenti per prevenzione

Si è cercato di uniformare tendenzialmente i criteri di assentimento della riduzione a quelli propri dei finanziamenti per la prevenzione in modo da dare maggiore coerenza alle agevolazioni che l’Istituto prevede a beneficio delle aziende che effettuano interventi per la prevenzione. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento. In questa ottica l’intervento particolarmente rilevante è quello con punteggio pari a 100 che di per sé consente l’accesso in automatico allo sconto. I criteri tecnici sono stati individuati dalla Contarp Centrale tenendo conto principalmente della ampiezza e della estensione dell’intervento prevenzionale rispetto alla complessiva organizzazione aziendale.

3. Nuovi interventi

La tipologia degli interventi è stata aggiornata in relazione all’innovazione delle norme in materia di prevenzione . In tale ambito, sono stati valorizzati interventi concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, la filiera degli appalti e sub appalti, i lavoratori stranieri, e gli interventi che abbiano valenza pluriennale, fermo restando, l’obbligo di presentazione dell’istanza ogni anno. Tali interventi, puntualmente indicati nella Guida alla Compilazione, mantengono la loro validità negli anni sin quando l’azienda continua a mantenere ed attuare le procedure e le modalità operative oggetto dell’intervento. È però necessario che l’azienda possa dimostrare anno per anno tale continuità di attuazione fornendo la documentazione probante richiesta dalla specifica tabella, che verrà a breve rilasciata e pubblicata in internet.

Ampio spazio è stato dato tra gli interventi particolarmente rilevanti alla Responsabilità Sociale d’impresa, agli SGSL e alla selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro. In conseguenza sono stati modificati i relativi allegati, completamente rinnovati e più specifici e dettagliati dei precedenti (All. I. II e III).

Con riferimento al nuovo modulo e relativi allegati è stata infine predisposta la “Guida alla compilazione”, aggiornata.

Si precisa, infine, che entro la fine dell’anno il nuovo modello sarà disponibile in “Punto cliente” per le istanze inoltrate per via telematica.

Si prega di dare massima diffusione sul territorio al nuovo modello OT/24 che, insieme agli allegati e alla guida alla compilazione aggiornata, viene rilasciato in data odierna e contestualmente inserito nel sito Internet dell’Istituto.

Note:

1- DM del 3 dicembre 2010, che modifica il testo dell’articolo 24 del DM 12.12.2000.La nuova disciplina è stata illustrata nella circolare n.17 del 25 febbraio 2011.

2- Coordinato dalla scrivente Direzione Centrale Rischi e composto da professionisti della Contarp Centrale - settore Tariffe e Prevenzione - e da rappresentanti della Direzione Centrale Prevenzione.

 

 

Nuovo Modello OT 24 MAT e relativi allegati