D.LGS. N 151/2011 - INPS - CONGEDO PARENTALE EX ART. 32 - CRITERI DI COMPUTO E INDENNIZZO - MESSAGGIO N. 19772/2011

 

L’Inps ha precisato che, ai fini del computo e dell’indennizzo dei giorni di congedo parentale, le giornate festive, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta), che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo, non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale.

A tal proposito si rammenta che al punto 1. della circolare n. 82 del 2 aprile 2001, l’Inps segnalato che, laddove il congedo parentale, di cui all’art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, venga fruito in modo frazionato, tra un periodo e l’altro deve essere effettuata una ripresa effettiva dell’attività lavorativa, non riscontrabile quest’ultima nelle ferie.

Con messaggio n. 28379 del 25 ottobre 2006, lo stesso Istituto ha fatto poi presente che, qualora il lavoratore o la lavoratrice, immediatamente dopo un periodo di congedo parentale, fruisca di giorni di ferie o di malattia, con successiva ripresa dell’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta), cadenti fra il suindicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia, non devono essere computati come giorni di congedo parentale.

Viceversa, nelle fattispecie in cui si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, vanno conteggiati come giorni di congedo parentale.

Con messaggio n. 19772 del 18 ottobre 2011, che si pubblica in calce alla presente nota, l’Inps precisa ulteriormente che, ai fini del computo e dell’indennizzo dei giorni di congedo parentale, le giornate festive, le domeniche ed i sabati (nell’ipotesi di settimana corta), che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo, non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale.

Quest’ultimo messaggio ribadisce inoltre che il congedo parentale non è fruibile ad ore.

Tuttavia, osserva l’Istituto, il lavoratore che sia titolare di due o più rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale o misto può astenersi a titolo di congedo parentale da uno solo dei rapporti di lavoro, proseguendo l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere.

In tale ipotesi, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l’assenza, anche se limitata ad alcune ore della giornata lavorativa, si considera per l’intera giornata; l’indennità, invece, ove spettante, deve essere commisurata alle ore di effettiva assenza dal lavoro.

Inps

Roma, 18 ottobre 2011

Messaggio n. 19772

Oggetto: Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del d. lgs. 151/2001 - ulteriori precisazioni.

Pervengono alla Scrivente Direzione richieste di chiarimenti in ordine ai criteri di computo ed indennizzo dei giorni di congedo parentale con particolare riguardo alle ipotesi nelle quali il congedo in questione risulti inframmezzato da ferie, malattia o assenze ad altro titolo (incluse le pause di sospensione contrattuale previste nel part time di tipo verticale o misto). Sul punto, facendo seguito alle istruzioni fornite con messaggio 28379 del 25.10.2006, si precisa che ai fini del computo e dell’indennizzo dei giorni di congedo parentale i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale. Pertanto, nel caso in cui un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), fruisca di congedo parentale nel seguente modo:

1^ settimana:

- dal lunedì al venerdì = congedo parentale;

- Sabato e domenica.

2^ settimana:

- dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo;

Sabato e domenica.

3^ settimana:

- dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo;

- Sabato e domenica.

4^ settimana:

dal lunedì al venerdì = congedo parentale;

il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni - compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell’attività lavorativa - risultano comunque ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse). Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.

Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo:

dal martedì al giovedì = congedo parentale;

venerdì = ferie;

sabato e domenica.

lunedì= ferie;

dal martedì a giovedì = congedo parentale.

Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì).

A chiarimento di quanto sopra esposto si espongono ancora due possibili casi:

Caso 1

da lunedì a venerdì = congedo parentale;

sabato e domenica

da lunedì a mercoledì = ferie;

giovedì = ripresa del lavoro

Caso 2

da lunedì a venerdì = congedo parentale;

sabato e domenica.

da lunedì a mercoledì = ferie;

giovedì = congedo parentale;

venerdì = ripresa del lavoro.

Nel primo caso (caso 1) il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa). Viceversa, nel secondo caso (caso 2), il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale. I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un’altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto. Si precisa infine che il congedo parentale non è fruibile ad ore. Tuttavia, il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due (o

più) rapporti di lavoro part time di tipo orizzontale (o misto) può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di

congedo parentale, l’assenza, benché limitata ad alcune ore della giornata lavorativa, si considera per l’intera giornata. L’indennità, invece, ove spettante, dovrà essere commisurata alle ore di effettiva assenza dal lavoro.