D.LGS. N 151/2011 - INPS - CONGEDO PARENTALE EX ART. 32 -
CRITERI DI COMPUTO E INDENNIZZO - MESSAGGIO N.
19772/2011
L’Inps ha precisato che, ai
fini del computo e dell’indennizzo dei giorni di congedo parentale, le giornate
festive, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta), che ricadono
all’interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo, non
sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale.
A tal proposito si rammenta
che al punto 1. della circolare n. 82 del 2 aprile 2001, l’Inps segnalato che,
laddove il congedo parentale, di cui all’art. 32 del D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151, venga fruito in modo frazionato, tra un periodo e
l’altro deve essere effettuata una ripresa effettiva dell’attività lavorativa,
non riscontrabile quest’ultima nelle ferie.
Con messaggio n. 28379 del
25 ottobre 2006, lo stesso Istituto ha fatto poi presente che, qualora il
lavoratore o la lavoratrice, immediatamente dopo un periodo di congedo
parentale, fruisca di giorni di ferie o di malattia, con successiva ripresa
dell’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana
corta), cadenti fra il suindicato periodo di congedo parentale e le ferie o la
malattia, non devono essere computati come giorni di congedo parentale.
Viceversa, nelle
fattispecie in cui si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di
congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di
congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta),
che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed
immediatamente prima del successivo, vanno conteggiati come giorni di congedo
parentale.
Con messaggio n. 19772 del
18 ottobre 2011, che si pubblica in calce alla presente nota, l’Inps precisa
ulteriormente che, ai fini del computo e dell’indennizzo dei giorni di congedo
parentale, le giornate festive, le domeniche ed i sabati (nell’ipotesi di settimana
corta), che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad
altro titolo, non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto
congedo parentale.
Quest’ultimo messaggio
ribadisce inoltre che il congedo parentale non è fruibile ad ore.
Tuttavia, osserva
l’Istituto, il lavoratore che sia titolare di due o più rapporti di lavoro
part-time di tipo orizzontale o misto può astenersi a titolo di congedo
parentale da uno solo dei rapporti di lavoro, proseguendo l’attività lavorativa
sull’altro rapporto in essere.
In tale ipotesi, ai fini
del computo dei mesi di congedo parentale, l’assenza, anche se limitata ad
alcune ore della giornata lavorativa, si considera per l’intera giornata;
l’indennità, invece, ove spettante, deve essere commisurata alle ore di
effettiva assenza dal lavoro.
Inps
Roma, 18 ottobre 2011
Messaggio n. 19772
Oggetto: Criteri di computo ed
indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del d. lgs. 151/2001 - ulteriori precisazioni.
Pervengono alla Scrivente
Direzione richieste di chiarimenti in ordine ai criteri di computo ed
indennizzo dei giorni di congedo parentale con particolare riguardo alle
ipotesi nelle quali il congedo in questione risulti inframmezzato da ferie,
malattia o assenze ad altro titolo (incluse le pause di sospensione
contrattuale previste nel part time di tipo verticale
o misto). Sul punto, facendo seguito alle istruzioni fornite con messaggio
28379 del 25.10.2006, si precisa che ai fini del computo e dell’indennizzo dei
giorni di congedo parentale i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso
di settimana corta) che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia,
o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili
in conto congedo parentale. Pertanto, nel caso in cui un lavoratore, con orario
di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta),
fruisca di congedo parentale nel seguente modo:
1^ settimana:
- dal lunedì al venerdì =
congedo parentale;
- Sabato e domenica.
2^ settimana:
- dal lunedì al venerdì =
ferie - malattia - assenza ad altro titolo;
Sabato e domenica.
3^ settimana:
- dal lunedì al venerdì =
ferie o malattia o assenza ad altro titolo;
- Sabato e domenica.
4^ settimana:
dal lunedì al venerdì =
congedo parentale;
il sabato e la domenica
compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né
indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni - compresi
in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta
settimana, non vi è ripresa dell’attività lavorativa - risultano comunque
ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo
neutro ai fini di interesse). Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra
la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed
indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono,
rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.
Quanto sopra vale anche nei
casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo:
dal martedì al giovedì =
congedo parentale;
venerdì = ferie;
sabato e domenica.
lunedì= ferie;
dal martedì a giovedì =
congedo parentale.
Anche in tale ultima
ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo
parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e
lunedì).
A chiarimento di quanto
sopra esposto si espongono ancora due possibili casi:
Caso 1
da lunedì a venerdì =
congedo parentale;
sabato e domenica
da lunedì a mercoledì =
ferie;
giovedì = ripresa del
lavoro
Caso 2
da lunedì a venerdì =
congedo parentale;
sabato e domenica.
da lunedì a mercoledì =
ferie;
giovedì = congedo
parentale;
venerdì = ripresa del
lavoro.
Nel primo caso (caso 1) il
sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo
parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti,
successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa).
Viceversa, nel secondo caso (caso 2), il sabato e la domenica vanno conteggiati
ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi
in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì
della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale. I criteri
sopra indicati trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore,
avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un’altra domanda
(o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del
periodo di congedo precedentemente richiesto. Si precisa infine che il congedo
parentale non è fruibile ad ore. Tuttavia, il lavoratore che sia
contemporaneamente titolare di due (o
più) rapporti di lavoro
part time di tipo orizzontale (o misto) può astenersi
a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo
l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere. In tale caso, ai fini del
computo dei mesi di
congedo parentale,
l’assenza, benché limitata ad alcune ore della giornata lavorativa, si
considera per l’intera giornata. L’indennità, invece, ove spettante, dovrà
essere commisurata alle ore di effettiva assenza dal lavoro.