INPS - SUCCESSIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA’ TRA CIGS E CIGO - CONDIZIONI DI CONCEDIBILITA’ - MESSAGGIO N. 19350/11

 

Con il messaggio n. 19350 del 11 ottobre scorso, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inps ha chiarito che, nel caso in cui una impresa abbia usufruito di 52 settimane ininterrotte di cassa ordinaria, seguite da un anno di cassa straordinaria ed intenda chiedere un ulteriore periodo di ordinaria, l’anno di CIGS può essere comparato ad un anno di lavoro solo se l’attività lavorativa, durante il programma di Cassa integrazione guadagni straordinaria, sia comunque stata continuativa per 52 settimane, anche se a orario ridotto.

Diversamente, ossia nel caso in cui una impresa abbia fruito di 52 settimane di CIGS a zero ore, la medesima impresa non potrà richiedere un nuovo periodo di CIGO prima che siano trascorse almeno 52 settimane di attività lavorativa.

Il suddetto chiarimento trae le proprie origini dal precedente messaggio Inps n. 25623/10, in cui veniva considerato ammissibile che una azienda, dopo un periodo di CIGO ed un periodo successivo di CIGS, potesse chiedere, senza soluzione di continuità, un ulteriore periodo di CIGO sussistendone tutti i presupposti di legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa.

Inps

Roma, 11 ottobre 2011

Messaggio n. 19350

Oggetto: Cassa integrazione guadagni straordinaria e cassa integrazione guadagni ordinaria.

Successione senza soluzione di continuità- Ulteriori chiarimenti Si ritiene ammissibile che un’azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.

L’art. 6 della L. 164/75 stabilisce che qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.

Nel caso in cui una azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di cigo, seguite da 52 settimane di Cigs ed intenda chiedere un ulteriore periodo di Cigo, visto quanto prevede l’art. 6 della L. 164/75, si ritiene che l’anno di CIGS possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto.

Nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di CIGS a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di cig ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.