INPS - SUCCESSIONE SENZA SOLUZIONE DI
CONTINUITA’ TRA CIGS E CIGO - CONDIZIONI DI
CONCEDIBILITA’ - MESSAGGIO N. 19350/11
Con il messaggio n. 19350
del 11 ottobre scorso, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inps ha
chiarito che, nel caso in cui una impresa abbia usufruito di 52 settimane
ininterrotte di cassa ordinaria, seguite da un anno di cassa straordinaria ed
intenda chiedere un ulteriore periodo di ordinaria, l’anno di CIGS può essere
comparato ad un anno di lavoro solo se l’attività lavorativa, durante il
programma di Cassa integrazione guadagni straordinaria, sia comunque stata
continuativa per 52 settimane, anche se a orario ridotto.
Diversamente, ossia nel
caso in cui una impresa abbia fruito di 52 settimane di CIGS a zero ore, la
medesima impresa non potrà richiedere un nuovo periodo di CIGO prima che siano
trascorse almeno 52 settimane di attività lavorativa.
Il suddetto chiarimento
trae le proprie origini dal precedente messaggio Inps n. 25623/10, in cui
veniva considerato ammissibile che una azienda, dopo un periodo di CIGO ed un
periodo successivo di CIGS, potesse chiedere, senza soluzione di continuità, un
ulteriore periodo di CIGO sussistendone tutti i presupposti di legge (non
imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e
prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti
temporali previsti dalla normativa.
Inps
Roma, 11 ottobre 2011
Messaggio n. 19350
Oggetto: Cassa integrazione
guadagni straordinaria e cassa integrazione guadagni ordinaria.
Successione senza soluzione
di continuità- Ulteriori chiarimenti Si ritiene ammissibile che un’azienda dopo
un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore
periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i
presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e
transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa)
e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.
L’art. 6 della L. 164/75
stabilisce che qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di
integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima
unità produttiva quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di
attività lavorativa.
Nel caso in cui una azienda
abbia usufruito di 52 settimane consecutive di cigo,
seguite da 52 settimane di Cigs ed intenda chiedere
un ulteriore periodo di Cigo, visto quanto prevede
l’art. 6 della L. 164/75, si ritiene che l’anno di CIGS possa essere
considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui
non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque
proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto.
Nel caso in cui la ditta
abbia usufruito di 52 settimane di CIGS a zero ore non è ammissibile la
richiesta di un nuovo periodo di cig ordinaria prima
che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.