APPALTI
PUBBLICI - LA RESCISSIONE PER NEGLIGENZA CONTRATTUALE, MA NON L'ESISTENZA DI UN
CONTENZIOSO, LEGITTIMA IL SUCCESSIVO MANCATO INVITO
(T.A.R.
Piemonte, sez. II, 4/2/1999, n. 110)
Tra
le cause che possono determinare il mancato invito o l'escusione di un
concorrente da una gara rientrano la malafede e la negligenza contrattuale, per
le quali sia stta eventualmente proposta la speciale azione di rescissione di
cui all'art. 430 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, in quanto si rinviene in tale itpotesi
l'interessse pubblico ad evitare di intrattenere rapporti contrattuali con un
soggetto inadempiente in relazione al quale sussiste la ragionevole possibilitą
che si determini ancora detta sfavorevole evenienza; non rientra invece la
differente ipotesi in cui il soggetto interessato si limiti, all'approvazione
di riserve o instaurazione di una
controversia, in qualsiasi sede, nei confronti della stazione appaltante.