APPALTI PUBBLICI - LA RESCISSIONE PER NEGLIGENZA CONTRATTUALE, MA NON L'ESISTENZA DI UN CONTENZIOSO, LEGITTIMA IL SUCCESSIVO MANCATO INVITO

(T.A.R. Piemonte, sez. II, 4/2/1999, n. 110)

 

Tra le cause che possono determinare il mancato invito o l'escusione di un concorrente da una gara rientrano la malafede e la negligenza contrattuale, per le quali sia stta eventualmente proposta la speciale azione di rescissione di cui all'art. 430 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F,  in quanto si rinviene in tale itpotesi l'interessse pubblico ad evitare di intrattenere rapporti contrattuali con un soggetto inadempiente in relazione al quale sussiste la ragionevole possibilitą che si determini ancora detta sfavorevole evenienza; non rientra invece la differente ipotesi in cui il soggetto interessato si limiti, all'approvazione di riserve o  instaurazione di una controversia, in qualsiasi sede, nei confronti della stazione appaltante.