CASSA INTEGRAZIONE - CIG - ALTERNANZA CIG ORDINARIA E CIG
IN DEROGA - CONDIZIONI
Si segnala che ARIFL e
Regione Lombardia hanno specificato quanto che le aziende, alla data del 1°
settembre 2011, che abbiano maturato il diritto a fruire di almeno un mese di
CIGO, devono provvedere all’autosospensione dalla CIG in deroga ed accedere
all’ammortizzatore ordinario. Quanto sopra esposto è valido per tutti i mesi
successivi a quello di settembre e fino alla validità dell’accordo quadro 2011.
A tal proposito si rammenta
che, a decorrere dal 1° settembre 2011, sono entrate in vigore le modalità
operative riportate nell’allegato 1 all’Accordo quadro 2011 sugli
ammortizzatori sociali come modificato dalla competente Sottocommissione
regionale in data 6 luglio 2011), che si riproduce in calce alla presente nota,
e in particolare si evidenzia il seguente passaggio:”la sospensione dalla Cassa
in deroga avviene nel caso in cui l’azienda abbia maturato, al termine del mese
precedente, almeno un mese di Cassa integrazione Ordinaria”.
Allegato 1 - modalità
applicative dell’accordo quadro sugli Ammortizzatori in deroga in Lombardia
2011 del 25 febbraio 2011 (di seguito “accordo quadro 2011”) (con le modifiche
approvate dalla sottocommissione 6 luglio 2011)
Precondizioni per l’accesso
alla Cig in deroga da parte di datori di Lavoro che
rientrino nella possibilita’ di accesso alla Cigs e alla Cigo
In applicazione di quanto
previsto al punto 1.3.3 dell’accordo quadro 20111, si evidenzia quanto segue.
“Sono comunque esclusi i
soggetti che non abbiano utilizzato, fino alloro esaurimento, gli
ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le
sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, nell’ambito
delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti. Il verificarsi di
tale possibilità determina comunque:
- nel caso di possibilità
di accedere alla CIGS la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se
precedentemente autorizzato;
- nel caso di possibilità
di accedere alla CIGO la sospensione del trattamento di CIG in deroga anche se
precedentemente autorizzato secondo quanto definito nell’allegato 1 - Modalità
applicative del presente accordo.”
a) Non è ammissibile la
richiesta di CIG in deroga da parte di datori di lavoro che non abbiano
utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla
legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie,
dell’attività lavorativa, nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai
relativi trattamenti. La domanda che viene presentata on line
contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra
rilasciata in regime di autocertificazione. L’eventuale riscontro, in fase di
istruttoria, di una condizione non corrispondente alla dichiarazione
rilasciata, comporta il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIG in
deroga, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del O.P.R 28/12/2000, n.445.
La verifica preventiva dei
requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore
di lavoro che presenta la domanda di CIG in deroga.
In particolare, per quanto
riguarda l’intervento della CIGO:
- deve essere verificata la
sussistenza effettiva dell’esaurimento totale del numero di settimane
richiedibili secondo il sistema di calcolo disposto dall’INPS, ossia n. 52
settimane autorizzate nei 24 mesi antecedenti la data di inizio della CIGO
richiesta;
- nel caso in cui non sia
possibile richiedere la CIGO, anche in presenza di residui temporali
utilizzabili, l’accesso alla CIGO è accettato solo in presenza di dichiarazione
esplicita, nell’accordo sindacale, di esuberi con conseguente piano di gestione
degli esuberi e indicazione dei percorsi di politiche attive del lavoro
finalizzate alla ricollocazione. Per tale ragione non può essere accettata in
caso di intervento A.
b) Il verificarsi, in
qualsiasi momento, di condizioni per l’accesso a tali ammortizzatori sociali
determina, nel caso di possibilità di accedere alla CIGS, la cessazione del
trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso
di possibilità di accedere alla CIGO la sospensione del trattamento di CIG in
deroga.
L’applicazione del caso di
sospensione comporta le procedure e gli adempimenti di seguito indicati:
- i decreti autorizzativi
della Regione vengono emessi con una clausola di “autosospensione”:
- l’autorizzazione al
trattamento di CIG in deroga è sospesa al verificarsi di condizioni per
l’accesso alla CIGO;
- poiché l’accesso alla
CIGO necessita di consultazione sindacale preventiva, ai sensi dell’art. 5
della L. 164/75, l’azienda che ha la possibilità di accesso alla CIGO
successiva all’inizio della CIG in deroga può procedere alla consultazione
sindacale anche contemporaneamente, fermo restando che per l’accesso alla CIGD
è obbligatorio raggiungere un accordo sindacale;
- l’azienda presenta la
domanda di CIG in deroga;
- la Regione emette il
provvedimento con la clausola di “auto-sospensione”.
- la sospensione diventa
effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza
dell’inizio di un mese di calendario, a partire dai periodi maturati il 1°
SETTEMBRE 2011;
- l’azienda presenta la
domanda di CIGO entro la scadenza prevista;
- l’azienda utilizza tutto
il periodo di CIGO maturato e richiesto;
- terminato il periodo di
CIGO l’azienda torna eventualmente ad utilizzare la CIG in deroga nel rispetto
della data di scadenza originariamente autorizzata.