CASSA INTEGRAZIONE - CIG - ALTERNANZA CIG ORDINARIA E CIG IN DEROGA - CONDIZIONI

 

Si segnala che ARIFL e Regione Lombardia hanno specificato quanto che le aziende, alla data del 1° settembre 2011, che abbiano maturato il diritto a fruire di almeno un mese di CIGO, devono provvedere all’autosospensione dalla CIG in deroga ed accedere all’ammortizzatore ordinario. Quanto sopra esposto è valido per tutti i mesi successivi a quello di settembre e fino alla validità dell’accordo quadro 2011.

A tal proposito si rammenta che, a decorrere dal 1° settembre 2011, sono entrate in vigore le modalità operative riportate nell’allegato 1 all’Accordo quadro 2011 sugli ammortizzatori sociali come modificato dalla competente Sottocommissione regionale in data 6 luglio 2011), che si riproduce in calce alla presente nota, e in particolare si evidenzia il seguente passaggio:”la sospensione dalla Cassa in deroga avviene nel caso in cui l’azienda abbia maturato, al termine del mese precedente, almeno un mese di Cassa integrazione Ordinaria”.

Allegato 1 - modalità applicative dell’accordo quadro sugli Ammortizzatori in deroga in Lombardia 2011 del 25 febbraio 2011 (di seguito “accordo quadro 2011”) (con le modifiche approvate dalla sottocommissione 6 luglio 2011)

Precondizioni per l’accesso alla Cig in deroga da parte di datori di Lavoro che rientrino nella possibilita’ di accesso alla Cigs e alla Cigo

In applicazione di quanto previsto al punto 1.3.3 dell’accordo quadro 20111, si evidenzia quanto segue.

“Sono comunque esclusi i soggetti che non abbiano utilizzato, fino alloro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti. Il verificarsi di tale possibilità determina comunque:

- nel caso di possibilità di accedere alla CIGS la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato;

- nel caso di possibilità di accedere alla CIGO la sospensione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato secondo quanto definito nell’allegato 1 - Modalità applicative del presente accordo.”

a) Non è ammissibile la richiesta di CIG in deroga da parte di datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti. La domanda che viene presentata on line contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione. L’eventuale riscontro, in fase di istruttoria, di una condizione non corrispondente alla dichiarazione rilasciata, comporta il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIG in deroga, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del O.P.R 28/12/2000, n.445.

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che presenta la domanda di CIG in deroga.

In particolare, per quanto riguarda l’intervento della CIGO:

- deve essere verificata la sussistenza effettiva dell’esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo il sistema di calcolo disposto dall’INPS, ossia n. 52 settimane autorizzate nei 24 mesi antecedenti la data di inizio della CIGO richiesta;

- nel caso in cui non sia possibile richiedere la CIGO, anche in presenza di residui temporali utilizzabili, l’accesso alla CIGO è accettato solo in presenza di dichiarazione esplicita, nell’accordo sindacale, di esuberi con conseguente piano di gestione degli esuberi e indicazione dei percorsi di politiche attive del lavoro finalizzate alla ricollocazione. Per tale ragione non può essere accettata in caso di intervento A.

b) Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l’accesso a tali ammortizzatori sociali determina, nel caso di possibilità di accedere alla CIGS, la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla CIGO la sospensione del trattamento di CIG in deroga.

L’applicazione del caso di sospensione comporta le procedure e gli adempimenti di seguito indicati:

- i decreti autorizzativi della Regione vengono emessi con una clausola di “autosospensione”:

- l’autorizzazione al trattamento di CIG in deroga è sospesa al verificarsi di condizioni per l’accesso alla CIGO;

- poiché l’accesso alla CIGO necessita di consultazione sindacale preventiva, ai sensi dell’art. 5 della L. 164/75, l’azienda che ha la possibilità di accesso alla CIGO successiva all’inizio della CIG in deroga può procedere alla consultazione sindacale anche contemporaneamente, fermo restando che per l’accesso alla CIGD è obbligatorio raggiungere un accordo sindacale;

- l’azienda presenta la domanda di CIG in deroga;

- la Regione emette il provvedimento con la clausola di “auto-sospensione”.

- la sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell’inizio di un mese di calendario, a partire dai periodi maturati il 1° SETTEMBRE 2011;

- l’azienda presenta la domanda di CIGO entro la scadenza prevista;

- l’azienda utilizza tutto il periodo di CIGO maturato e richiesto;

- terminato il periodo di CIGO l’azienda torna eventualmente ad utilizzare la CIG in deroga nel rispetto della data di scadenza originariamente autorizzata.