SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - MINISTERO DEL LAVORO - CONDIZIONI DI LICEITÀ PER L’UTILIZZAZIONE DI
LAVORATORI SOMMINISTRATI IN APPALTI ENDOAZIENDALI - INTERPELLO N. 37/2011
La
somministrazione a tempo determinato appare in astratto compatibile nell’ambito
degli appalti endoaziendali stipulati dall’impresa utilizzatrice, ove
risulti che quest’ultima eserciti effettivamente il potere direttivo sui
lavoratori e assuma su di sè il rischio
dell’esecuzione dell’appalto medesimo.
Si rammenta a tal proposito
che per appalti endoaziendali si intendono quegli
appalti nei quali vengono affidate ad un soggetto esterno delle attività
strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente e che siano a bassa
intensità organizzativa.
Tali appalti sono leciti se
è possibile individuare senza alcun dubbio il soggetto che esercita l’effettivo
potere direttivo sui dipendenti, assumendone il rischio e non limitandosi alla
semplice gestione amministrativa dei rapporti di lavoro ( Sentenza della Corte
di Cassazione n. 17049 del 23 Giugno 2008)
Questo il chiarimento
intervenuto dal Ministero del Lavoro con interpello n. 37 del 21 settembre
scorso, che si pubblica in calce alla presente nota, in risposta all’interpello
formulato dal Consiglio Nazionale Forense, in merito alla legittimità
dell’utilizzo dei lavoratori somministrati da parte di un appaltatore
nell’ambito degli appalti così detti endoaziandali.
Il Ministero sottolinea che
trattasi in questi casi di appalti svolti all’interno dell’impresa committente,
la quale affida ad un’impresa appaltatrice lo svolgimento di attività
‘’inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente” e che nell’appalto
legittimo l’appaltatore esercita un potere direttivo e organizzativo sui
lavoratori e ne assume il rischio. Ciò a differenza della somministrazione,
nella quale si ravvisa esclusivamente una fornitura di manodopera contro un corrispettivo, senza alcun
esercizio da parte del datore di lavoro (agenzia di somministrazione) del potere
direttivo e organizzativo nè tantomeno alcuna assunzione del rischio di impresa.
Pertanto, non si rilevano
ostacoli alla possibilità per l’appaltatore, nel caso di specie, di utilizzare
lavoratori in somministrazione.
Requisito imprescindibile
diventa, quindi, che l’appaltatore/utilizzatore eserciti effettivamente il
potere direttivo e organizzativo sui medesimi ed assuma il rischio d’impresa.
Richiamando poi una
precedente nota, il Ministero ribadisce che il lavoratore in somministrazione
può anche essere inviato in distacco presso un altro utilizzatore, purché ne
sussistano i requisiti dell’interesse del distaccante e della temporaneità del
distacco.
Ministero del Lavoro
Roma, 21 settembre 2011
Interpello n. 37/2011
Oggetto: utilizzo di lavoratori
somministrati in appalti endoaziendali – liceità –
limiti e condizioni.
Il Consiglio Nazionale
Forense ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa
Direzione generale in merito all’interpretazione della normativa che disciplina
la somministrazione di lavoro di cui agli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e quella concernente l’appalto di cui
all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 con riguardo, in
particolare, alla legittimità o meno di utilizzo dei lavori somministrati da
parte di un appaltatore nell’ambito di appalti c.d. endoaziendali.
Al riguardo acquisito il
parere della Direzione generale delle Tutela delle Condizioni di Lavoro, si
rappresenta quanto segue.
Prima di entrare nel merito
del quesito posto dall’istante, appare opportuno precisare che gli appalti endoaziendali sono, per definizione, quelli svolti
all’interno dell’impresa committente la quale affida ad una impresa esterna
(appaltatrice) lo svolgimento di determinate attività “inerenti al complessivo
ciclo produttivo del committente”(cfr. Cass. sent. n. 17049/2008).
Nella specie, un problema
di legittimità si pone con riferimento alle attività “a bassa intensità
organizzativa” nelle quali assume particolare rilievo l’attività lavorativa dei
dipendenti dell’appaltatore, che si pone quale fattore prioritario rispetto
agli altri fattori produttivi (capitali, macchinari ecc.).
Per giurisprudenza costante
possono costituire oggetto di un appalto lecito “endoaziendale”
tutte le attività strettamente inerenti il ciclo produttivo del committente,
alla condizione che siano in grado di fornire un autonomo risultato produttivo,
in quanto risulti individuabile una organizzazione e una gestione autonoma
dell’appaltatore, con l’assunzione dei correlativi rischi economici e della
responsabilità del risultato pattuito (ex multis
Cass. sent. n. 15337/2002).
La giurisprudenza ha
precisato che per la legittimità degli appalti endoaziendali
assume carattere decisivo “l’individuazione del soggetto che esercita
effettivamente il potere direttivo sui lavoratori impiegati assumendone il relativo
rischio, senza limitare il proprio intervento alla mera gestione amministrativa
del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. sent. n. 8643/2001, n. 17049/2008 e n.
3861/2008).
Premesso quanto sopra, con
riguardo alla possibilità di utilizzare lavoratori somministrati, da parte
dell’appaltatore, nell’ambito degli appalti endoaziendali,
è opportuno partire dall’analisi del dato normativo che – proprio con
riferimento ai rapporti lavorativi implicati negli appalti - pone l’accento
sulla differenza sostanziale rispetto al contratto di somministrazione di
lavoro per la “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore e
l’assunzione del rischio d’impresa”, con la precisazione per cui la richiamata
organizzazione dei mezzi necessari può anche “risultare, in relazione alle
esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del
potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell’appalto” (art. 29, D.Lgs. n. 276/2003).
Dalla norma sembra
evincersi, a contrario, che nell’utilizzo della somministrazione di manodopera,
a differenza del contratto di appalto, viene meno il requisito della
organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa.
Il Legislatore, attraverso
tale precisazione, mira ad evidenziare che la mera somministrazione di
manodopera non caratterizzata dall’organizzazione dei mezzi e dall’assunzione
del rischio d’impresa non può definirsi come contratto di appalto, ma richiede
il rispetto di alcune condizioni, prime fra tutte quelle relative alla
individuazione dei soggetti ammessi a svolgere somministrazione di manodopera.
In altre parole,
nell’appalto legittimo, l’appaltatore esercita un potere organizzativo e
direttivo sui lavoratori e ne assume il rischio di impresa; nella
somministrazione di manodopera, il datore di lavoro (agenzia autorizzata) si
limita a fornire manodopera contro corrispettivo, senza esercitare alcun potere
direttivo e organizzativo, né assumere il rischio d’impresa.
Pertanto tale norma di per
sé non va a incidere negativamente sull’utilizzo di lavoratori somministrati
nell’ambito di un legittimo contratto di appalto, sia o meno endoaziendale, precludendone l’utilizzo da parte
dell’impresa utilizzatrice.
Infatti, da un lato è
opportuno rammentare che con il contratto di somministrazione i lavoratori
“svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il
controllo dell’utilizzatore” (cfr. art. 20, comma 2), il che implica la
sussistenza di un potere direttivo dell’impresa utilizzatrice, funzionale alla
corretta esecuzione, nei modi e nei tempi, dell’appalto.
D’altro lato la
somministrazione a tempo determinato – essendo ammessa “a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all’ordinaria attività dell’utilizzatore” (cfr. art. 20, comma 4) – è un
contratto che può essere utilizzato dall’imprenditore in una pluralità di
settori, rimanendo prerogativa del medesimo, ai sensi del disposto
costituzionale di cui all’art. 41 e nel rispetto delle condizioni normative e
contrattuali, la scelta di farvi ricorso.
Sulla base delle
considerazioni sopra esposte, la somministrazione a tempo determinato appare in
astratto compatibile nell’ambito degli appalti endoaziendali
stipulati dall’impresa utilizzatrice, ove risulti che quest’ultima eserciti
effettivamente il potere direttivo sui lavoratori e assuma su di sé il rischio
dell’esecuzione dell’appalto medesimo; condizioni, queste, che evidentemente
vanno verificate in relazione alla singola fattispecie.
Peraltro, in tema di
appalto e somministrazione va anche ricordato quanto precisato da questo
Ministero con circ. n. 5/2011 e, precedentemente, dalla circ. n. 7/2005. In
quest’ultima, in particolare, si è già precisato che “l’attribuzione del potere
direttivo e di controllo all’utilizzatore e l’ulteriore precisazione che
durante la somministrazione il lavoratore esegue la prestazione nell’interesse
dell’utilizzatore comporta che il lavoratore in somministrazione possa svolgere
la propria prestazione per la realizzazione di un contratto di appalto.
Analogamente il lavoratore in somministrazione potrà essere anche inviato in
distacco presso un altro utilizzatore. In entrambe le ipotesi tale possibilità
è ovviamente subordinata, rispettivamente, alla genuinità dell’appalto e alla
sussistenza dei requisiti dell’interesse e della temporaneità relativamente al
distacco”.