TIROCINI FORMATIVI - SOGGETTI PROMOTORI - MINISTERO DEL LAVORO - INTERPELLO N. 36/2011

 

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 36 del 21 settembre 2011, che si riproduce in calce alla presente, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro inerente i soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di orientamento e le altre tipologie di tirocinio richiamate dalla recente circolare ministeriale n. 24/11.

Si rammenta, innanzitutto che, ai sensi del predetto art. 11, i tirocini di cui trattasi possono essere promossi esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti specifici individuati dalle normative regionali, in carenza delle quali restano fermi i criteri fissati dall’art. 18 della legge n.196/97.

Il Dicastero ha quindi precisato che, come si evince dalla lettura dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 276/2003, i soggetti abilitati all’attività di intermediazione possono promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini - come, ad esempio, quelli di cui al citato art. 18 della L. n.196/97 e all’art. 11, comma 2, della L. n. 68/99 - fatta eccezione per quelli curriculari e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.L. n. 138/2011 nei limiti di quanto chiarito con la circolare n. 24/2011.

Ministero del Lavoro

Roma, 21 settembre 2011

Interpello n. 36

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento - art. 11, D.L. n. 138/2011.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 11, D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), concernente l’individuazione dei soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di orientamento e altre tipologie di tirocinio come precisate dalla recente circolare n. 24 del 12 settembre 2011.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 11 del D.L. n. 138/2011, nel definire i livelli essenziali di tutela in materia, dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall’art. 18 della L. n. 196/1997 e dal relativo regolamento di attuazione.

La funzione della nuova disciplina è quella di evitare abusi nella attivazione dei tirocini che, in non pochi casi, sono promossi da soggetti privi dei requisiti minimi di affidabilità. La circolare n. 24 del 12 settembre u.s. segnala, in particolare, la previsione dell’art. 2 del D.M. n. 142 del 1998 secondo cui i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private, salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione della Regione.

Accanto alle disposizioni specifiche in materia di tirocinio occorre in ogni caso richiamare la normativa vigente in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro che, in quanto a suo tempo concordata in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, costituisce la cornice di riferimento dell’ intervento regionale sul mercato del lavoro. A questo riguardo si ricorda l’alt. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003 che definisce l’intermediazione come “l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell ‘orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all ‘inserimento lavorativo”.

Come si evince dalla lettura dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 276/2003 i soggetti abilitati alla attività di intermediazione possono pertanto promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini (come, ad esempio, quelli di cui all’art. 18 della L. n. 196/1997 e all’art. 11, comma 2, della L. n. 68/1999) fatta eccezione per quelli curriculari e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui D.L. n. 138/2011 nei limiti di quanto chiarito con la circolare n. 24/2011.