TIROCINI FORMATIVI - MINISTERO DEL LAVORO - PUBBLICAZIONE
FAQ SUL SITO DEL DICASTERO
Si fa seguito alle
precedenti comunicazioni sulla materia (cfr. Not. n.
10/2011) per segnalare che il Ministero del lavoro ha pubblicato on line una serie di Faq (Frequently asked questions - domande ricorrentI),
disponibili in allegato, attinenti alla nuova normativa sui tirocini formativi,
già oggetto di chiarimenti da parte del dicastero con la circolare n. 24/11.
Ministero del Lavoro
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - FAQ
1. È possibile attivare
tirocini formativi in favore di disoccupati/inoccupati stranieri richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale (sussidiaria, umanitaria e
rifugiati) nonché nei confronti di tutti gli immigrati o solo di quelli
previsti dal decreto flussi?
In linea con i chiarimenti
forniti da questo Ministero con circolare n. 24/2011 , si precisa che tutte le
categorie sopra indicate risultano escluse dalla disciplina dei tirocini
formativi di cui all’art.11, L. 148/2011.
2. Cosa si deve
intendere con la locuzione “tirocini di c.d. reinserimento/inserimento al
lavoro”?
Si rinvia, in proposito,
alla circolare n. 24/2011 ai sensi della quale per tirocini di re
inserimento/inserimento al lavoro debbono intendersi quelli svolti in favore
dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, nonché degli inoccupati. Si
ricorda che gli “inoccupati” sono coloro che non hanno mai svolto attività
lavorativa, pur essendo disponibili all’impiego e che sono alla ricerca di una
occupazione da più di dodici mesi, nonché iscritti ai Centri per l’Impiego;
diversamente, per “disoccupati” si intendono coloro che hanno già avuto
esperienze lavorative ma, attualmente, si trovano senza occupazione per aver
perso il posto di lavoro o per cessazione dell’attività lavorativa autonoma.
3. È possibile prorogare
fino a 12 mesi il tirocinio (attivato
precedentemente al 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.L. 138/2011?
Come già chiarito con
circolare n. 24/2011 i tirocini attivati o prorogati prima dell’entrata in
vigore del menzionato decreto proseguono in base alla vecchia disciplina e fino
alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Per quanto concerne le
proroghe successive al 13 agosto 2011 si applica, invece, la nuova disciplina
secondo la quale i tirocini dovranno avere una durata complessiva in ogni caso
non superiore a sei mesi. L”’attivazione” del tirocinio coincide con la data di
pubblicazione del relativo bando o con la data di emanazione dell’atto idoneo
alla individuazione dei soggetti beneficiari del tirocinio.
4. È possibile svolgere
un tirocinio extra curricolare nei confronti di studenti?
Secondo quanto chiarito con
circolare n. 24/2011 sono esclusi dalla disciplina di cui all’art. 11 del D.L.
n. 138/2011 i c.d. tirocini curricolari. Per tirocini curricolari debbono
pertanto intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di
studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme
regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso
formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente
quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il
processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta
alternanza. In altri termini sono esclusi dall’intervento i tirocini promossi
da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi
frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.
Ciò non esclude che nei
confronti di studenti non siano ammissibili tirocini extra curriculari, atteso
che la circolare n. 24/2011 ha già chiarito che “i tirocini formativi e di
orientamento non sono preclusi agli studenti compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che
vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all’interno del
periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione
anche se, come sopra ricordato, non direttamente in funzione del riconoscimento
di crediti formativi”.
5. È possibile svolgere
un tirocinio extra curricolare dopo il conseguimento della laurea triennale e
durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica?
In tal caso l’attivazione
del tirocinio appare possibile in quanto il soggetto beneficiario è già in
possesso di diploma senza che assuma un particolare rilievo la circostanza che
lo stesso prosegua gli studi per il conseguimento della laurea specialistica.
6. La Provincia ha
avviato in data successiva al 13/8/2011 alcuni tirocini di formazione ed
orientamento per soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 11 del D.L. 138/2011. Le richieste di attivazione dei suddetti
tirocini erano pervenute alla Provincia prima del 13/8 e l’istruttoria è stata
definita antecedentemente alla stessa data. Le Convenzioni sono, però, state
sottoscritte e i tirocini avviati in data successiva. Cosa si intende nella
circolare 24/2011 quando si parla di “tirocini formalmente approvati prima del
13 agosto” ai quali non si applicano le disposizioni del Decreto Legge? Può
ritenersi sufficiente una relazione dalla quale risulta che l’istruttoria si è
conclusa antecedentemente al 13/8 per ritenere i tirocini approvati prima di
tale data?
L’’’attivazione’’ del
tirocinio coincide con la data di pubblicazione del relativo bando o con la
data di emanazione dell’atto idoneo alla individuazione dei soggetti
beneficiari del tirocinio. Appare pertanto sufficiente “una relazione dalla
quale risulta che l’istruttoria si è conclusa antecedentemente al 13/8 per
ritenere i tirocini approvati prima di tale data”.
7. In assenza di una
regolamentazione regionale può la Provincia attivare tirocini di formazione ed
orientamento in favore di disoccupati e inoccupati e a quali condizioni?
In assenza di
regolamentazione regionale, i tirocini extra curriculari possono essere
attivati dalle Province e, come espressamente previsto dall’alt. Il, comma 2,
D.L. n. 138/2011, trova applicazione l’art. 18, L. n. 196/1997 e il relativo
regolamento di attuazione (D.M. n. 142/1998).