APPALTI
PUBBLICI - SPETTA AL DIRIGENTE L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA
(Consiglio
di Stato, sez. V, 26/1/1999, n. 64)
L'art.
6, comma2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificativo dell'art. 51 della
legge n.142/1990, "rimette aidirigentila responsabilità delle procedure
d'appalto" (oltre alla presidenza delle commissioni) e la stipula dei
contratti. All'attribuzione ai dirigenti della responsabilità di tali procedure
consegue che ai medesimi compete anche il correlativo potere di approvazione
per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara:
detta verifica sancisce infatti il perfezionamento dell' "iter"
procedimentale al quale solo può collegarsi la responsabilità piena del
funzionario.