APPALTI PUBBLICI - SPETTA AL DIRIGENTE L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA

(Consiglio di Stato, sez. V, 26/1/1999, n. 64)

 

L'art. 6, comma2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificativo dell'art. 51 della legge n.142/1990, "rimette aidirigentila responsabilità delle procedure d'appalto" (oltre alla presidenza delle commissioni) e la stipula dei contratti. All'attribuzione ai dirigenti della responsabilità di tali procedure consegue che ai medesimi compete anche il correlativo potere di approvazione per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara: detta verifica sancisce infatti il perfezionamento dell' "iter" procedimentale al quale solo può collegarsi la responsabilità piena del funzionario.