"DECRETO
MONTI” - PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI PER IL SETTORE EDILE
La Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2011 ha pubblicato il testo del Decreto Legge n.201 del 6 dicembre
2011, conosciuto come “Decreto Monti”, recante “Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
Il provvedimento, che entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene numerose disposizioni per il
settore edile, specie in materia fiscale.
Si esaminano di seguito le principali
novità introdotte dal dettato legislativo in parola.
Anticipazione
al 2012 dell'Imposta Municipale Unica (IMU)
L’IMU, introdotta dal decreto sul federalismo
municipale viene anticipata al 1° gennaio 2012.
La struttura della nuova imposta
ricalca sostanzialmente quella dell’ICI (che va a sostituire insieme alla
componente immobiliare dell’IRPEF e relative addizionali).
Sul piano pratico, il valore dei
fabbricati su cui si applica l'IMU si determina moltiplicando la rendita
catastale, già rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:
• 160 per i fabbricati classificati
nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
• 140 per i fabbricati classificati
nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati
nella categoria catastale A/10;
• 60 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale D;
• 55 per i fabbricati classificati
nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore è
costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120.
L’aliquota base dell'IMU è pari allo
0,76% (con la possibilità ad opera dei comuni di aumentarla o diminuirla dello
0,3%), mentre per l’abitazione principale è fissata allo 0,4% (con la
possibilità ad opera dei comuni di aumentarla o diminuirla dello 0,2%); per la
prima casa, inoltre, è prevista una deduzione massima di 200 euro.
I fabbricati rurali sconteranno l'IMU
con l’aliquota dello 0,4% (abbattibile dello 0,1%).
Detrazione
del 36% per gli interventi di recupero edilizio
L'agevolazione della detrazione del
36%, relativa alle spese per gli interventi di recupero edilizio, sino ad un
ammontare di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, diventa a regime. La
nuova norma non è più soggetta a scadenza e viene inserita nel Testo Unico
delle Imposte sui Redditi (TUIR), all'art. 16‐bis.
I soggetti beneficiari, le tipologie
di immobili e le regole applicative della detrazione rimangono,
sostanzialmente, quelle attualmente previste.
La detrazione è riconosciuta anche,
nei casi di calamità per i quali sia stato concesso lo stato d’emergenza, per
gli immobili non residenziali e per la messa in sicurezza statica e viene
riconosciuta anche per i lavori di cablatura degli edifici e di contenimento
dell’inquinamento acustico.
La detrazione spetta anche nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del DPR n.380/2001,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e da
cooperative edilizie, purché provvedano alla vendita dell'immobile entro sei
mesi dalla data di fine lavori.
In tal caso, la detrazione spetta al
successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in
ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti.
Detto valore è fissato in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità
immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
La detrazione verrà ripartita in dieci
quote annuali costanti e di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento
delle spese.
Vengono anche precisate le regole in
caso di cessione, da parte di soggetti diversi dalle imprese di costruzione e
dalle cooperative edilizie, dell’immobile oggetto degli interventi agevolati
prevedendo, salvo accordi tra le parti, che il bonus passi all’acquirente.
La nuova detrazione che, come detto,
non è più soggetta a scadenza, verrà applicata alle spese sostenute a partire
dal 1° gennaio 2012.
Detrazione
del 55% per gli interventi di recupero edilizio
La detrazione fiscale del 55% per la
riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata al 31 dicembre 2012
nella forma sino ad ora usata.
Dal 2013 l'agevolazione passerà a
regime, ma verrà ridotta l'aliquota dal 55% al 36%.
Aumento
delle aliquote IVA
Dal 1° ottobre del 2012 verranno
aumentate di due punti percentuali le aliquote IVA del 10%, che passerà al 12%
e quella ordinaria del 21%, che passerà al 23%.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 le
predette aliquote potranno essere ulteriormente incrementate di 0,5 punti
percentuali.
Accatastamento
dei fabbricati rurali
Vengono riaperti i termini per
accatastare i fabbricati rurali.
La scadenza per presentare la domanda
di variazione della rendita catastale viene fissata al 31 marzo 2012.
Imposta
di Bollo sugli strumenti finanziari
Viene rivista la tariffa dell'imposta
di bollo sui titoli, strumenti e prodotti finanziari, ad esclusione dei fondi pensione
e dei fondi sanitari.
In particolare verrà applicata una
ritenuta percentuale, pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% a partire
dall'anno successivo.
Azioni
a sostegno delle imprese – deduzione dell'IRAP
Viene stabilita la piena deducibilità
dell’IRAP, calcolata sul costo del lavoro, dall’IRPEF e dall’IRES. Ulteriori
sgravi saranno riconosciuti alle imprese con riferimento alle nuove assunzioni
effettuate dalle imprese a far data dal 2012.
In particolare, a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, viene aumentata la deduzione,
ai fini delle imposte sul reddito, di una parte dell’IRAP versata dai
contribuenti, attualmente fissata al 10%.
Per i soggetti passivi dell’IRES
(imprese) è prevista la riduzione delle imposte in caso di investimento di
capitale proprio, o di reinvestimento degli utili, nell’impresa.
Tributo
comunale sui rifiuti e servizi – istituzione dal 2013
Verrà introdotto, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che andrà a
coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai
comuni.
Il nuovo tributo sostituirà,
accorpandola, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e andrà versato in quattro
rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio, e ottobre) o in unica soluzione
entro giugno.
Auto
di lusso – nuova addizionale erariale
A partire dall'anno 2012, viene
introdotta un'addizionale erariale, pari a 20 euro, per ogni chilowatt di
potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.
Lotta
all'evasione ed emersione della base imponibile
Viene ridotta la soglia per i
pagamenti in contante portandola a 1.000 euro. L'importo massimo per l'utilizzo
del contante passa, pertanto, da 2.500 a 1.000 euro.
Viene prevista anche la confluenza
nell’anagrafe tributaria di tutte le informazioni relative ai conti correnti ed
a tutte quelle informazioni che potrebbero risultare necessarie per i controlli
fiscali del contribuente (ad es. verranno comunicate tutte le movimentazioni di
conto corrente).
Per combattere più incisivamente
l’evasione fiscale viene prevista, inoltre, l’applicazione di sanzioni penali
per chi, a seguito delle richieste avanzate ai fini accertativi dall’Agenzia
delle entrate o dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette documenti falsi
in tutto o in parte o fornisce informazioni non corrispondenti al vero.
Abolizione
della gara per opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri
L’articolo 45 del decreto in parola
prevede la soppressione dell’obbligo di affidare l’esecuzione di opere di urbanizzazione
primaria a scomputo oneri, o derivanti da convenzioni urbanistiche, di importo
non superiore alla soglia comunitaria, con procedura negoziata, nel rispetto
della disciplina degli appalti pubblici. Tale obbligo, ora soppresso, era stato
introdotto dal 17 ottobre 2008, con il terzo decreto correttivo del Codice
degli appalti (D.Lgs. 163/2006).
Pertanto, alla luce della novità
introdotta dal nuovo decreto legge, la disciplina delle opere di urbanizzazione
a scomputo, o derivanti da convenzioni urbanistiche, è la seguente:
1) opere primarie
a) fino all’importo di euro 4.845.000
(dal 1 gennaio 2012 fino a euro 5.000.000) l’esecuzione dei lavori è libera:
può essere effettuata in proprio o affidata a chiunque, senza l’obbligo del
rispetto di alcuna procedura ad evidenza pubblica;
b)oltre l’importo di euro 4.845.000
(dal 1 gennaio 2012 oltre euro 5.000.000) l’esecuzione dei lavori è da affidare
mediante gara pubblica, nel rispetto della normativa degli appalti pubblici,
con procedura aperta o ristretta.
2) opere secondarie
a) fino all’importo di euro 4.845.000
(dal 1 gennaio 2012 fino a euro 5.000.000) l’esecuzione dei lavori deve
avvenire mediante procedura negoziata, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006, senza
pubblicazione del bando, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti;
b) oltre l’importo di euro 4.845.000
(dal 1 gennaio 2012 oltre euro 5.000.000) l’esecuzione dei lavori è da affidare
mediante gara pubblica, nel rispetto della normativa degli appalti pubblici,
con procedura aperta o ristretta.