IRPEF - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI - ACCONTO IMPOSTA
SOSTITUTIVA 11% - ANNO 2011
La disciplina fiscale del trattamento di
fine rapporto, TFR, prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not.
n. 11/2001) che sull’importo della rivalutazione del TFR, maturato a favore di
ogni dipendente, sia trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita
nella misura dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del
fondo TFR, deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle
seguenti scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del
90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto entro il 16 dicembre 2011
sarà dovuto, per l’anno stesso, l’acconto della predetta imposta sostitutiva
calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno 2010, tenendo conto
anche delle rivalutazioni relative ai trattamenti di fine rapporto erogati nel
corso di detto anno 2010 (c.d. metodo storico).
In alternativa l’acconto può essere
determinato avendo riguardo all’importo delle rivalutazioni che si stima
maturino nel corso dell’anno 2011 (c.d. metodo previsionale).
Per la determinazione dell’acconto, in tale
ipotesi alternativa, il sostituto di imposta calcolerà la rivalutazione
presuntiva applicando ai TFR maturati al 31 dicembre 2010, e relativi ai
dipendenti in forza al 30 novembre 2011, la percentuale Istat relativa al mese
di dicembre 2010, che è pari a 2,9359%.
A tale rivalutazione presuntiva si dovrà
sommare la rivalutazione effettiva relativa ai TFR erogati ai lavoratori che
hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2011. Sul totale così
ottenuto si applicherà l’imposta sostitutiva dell’11%. Di tale importo dovrà,
quindi, essere calcolato il 90% che costituisce l’ammontare dell’acconto da
versare entro il 16 dicembre 2011.
Si rammenta che, nell'ipotesi di stime
errate che comportino un versamento dell'acconto inferiore a quello dovuto,
verranno applicate le sanzioni previste.
L’acconto deve essere versato con il mod.
F24 utilizzando il codice tributo 1712. Il
periodo di riferimento, da indicare nella Sezione Erario, è l’anno d’imposta
cui si riferisce il versamento, cioè 2011.
Infine, si rammenta che sia per il
versamento dell’acconto che del saldo può essere utilizzato, se ancora sussistente,
il credito di imposta di cui all’art. 3, comma 213, della legge n. 662/96
(credito di imposta relativo ai versamenti effettuati dalle imprese negli anni
1997 e 1998 a titolo di acconto sulle imposte dovute dai dipendenti all’atto
della corresponsione del TFR). Il citato credito può essere utilizzato, per i
versamenti in parola senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle
percentuali di utilizzo previste dalla relativa normativa. Nel caso in cui
venga utilizzato il citato credito, ai fini della compilazione del mod. F24,
nella colonna “anno di riferimento” va indicato l’anno di utilizzo del credito
stesso e nella colonna “importi a credito compensati” il codice tributo 1250,
relativo all’anticipo di imposta sui TFR.
Rivalutazioni delle quote
di TFR destinate al Fondo di Tesoreria
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria
dell’Inps (che, come noto, interessa le sole imprese con oltre 50 dipendenti)
deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di
cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento deve essere imputato alla
posizione del singolo lavoratore e assoggettato all’imposta sostitutiva
dell’11%.
Al riguardo, si fa presente che
l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva relativa sia alla
rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro
sia alla quota maturata presso il Fondo dovranno essere effettuati dal datore
di lavoro.
Il datore di lavoro provvederà poi a
conguagliare secondo le istruzioni fornite dall’Inps con messaggio n. 5859 del
7 marzo 2008 (cfr. Not. n. 4/2008) l’importo versato
relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il
Fondo di Tesoreria nella denuncia Uniemens,
compensando il credito maturato attraverso l’assolvimento dell’imposta
sostitutiva con il debito contributivo.
Ai fini della compilazione del flusso,
dovrà essere riportato nell’elemento <ImpostaSostitutiva>,
presente in <Prestazione>.
Rivalutazioni delle quote
di TFR destinate alla previdenza complementare
Come noto, le quote di TFR destinate alla
previdenza complementare invece non rientrano nella base imponibile su cui il
datore di lavoro deve calcolare l'imposta dell'11%.