INPS - ART. 29
LEGGE 341/95 - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2011 - ISTRUZIONI
OPERATIVE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011 è stato
pubblicato il Decreto Interministeriale 13 settembre 2011 che conferma, per
l'anno 2011, nella misura pari all'11,50% la riduzione contributiva prevista
nel settore dell’edilizia dall'art. 29 della Legge n. 341/95.
Con circolare n. 154 del 14 dicembre 2011, che qui di seguito
si riepiloga, l’Inps ha impartito le necessarie istruzioni operative al fine di
consentire ai datori di lavoro il godimento della riduzione contributiva in
parola.
La riduzione spetta esclusivamente per i
periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
1) Disciplina della riduzione contributiva
11,50%
La disciplina della riduzione in parola è stata modificata
dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in maniera stabile la riduzione
dell'11,50% per le imprese edili regolari, iscritte alla Cassa Edile le quali
versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento
dispone, inoltre, che la riduzione sarà confermata o nuovamente determinata
anno per anno da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio
di ogni anno (cfr. Not. nn.
1 e 2/2008). Decorsi trenta giorni dalla predetta data e sino all’adozione del
decreto si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo
conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all’effettiva
riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso
entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento.
Come detto, per l'anno 2011 è intervenuto il Decreto Interministeriale
13 settembre 2011 che ha confermato, per l'anno 2011, la riduzione nella misura
pari all'11,50%.
2) Istruzioni Inps
L'Istituto, con la circolare n. 154/2011, ha dettato le
necessarie istruzioni per l'applicazione della riduzione in parola.
Ambito e misura della
riduzione
La riduzione in commento, che compete per i soli periodi di paga da gennaio a dicembre 2011,
interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati
dai codici Istat 1991 dal 45.11 al 45.45.2.
Dal 1° gennaio 2008 vige una nuova classificazione denominata
ATECO 2007 non ancora recepita dall'Inps. Al fine di consentire una agevole
verifica della posizione della singola impresa, sul sito del Collegio in calce
alla presente circolare, è riportata una tavola di raccordo tra i codici Istat
(utilizzati dall'Inps) e i nuovi codici ATECO 2007.
Con la circolare in commento l'Inps ricorda che la base di
calcolo sulla quale applicare la riduzione
dell'11,50% è determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori
di lavoro escludendo:
a) la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti;
b) il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi
interprofessionali che è compreso - senza evidenza specifica - nella
contribuzione versata dai datori di lavoro per la disoccupazione involontaria;
c) le eventuali misure compensative spettanti, tra cui
rientrano:
- l'esonero dal
versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%), nella stessa percentuale di TFR
maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di
Tesoreria, con riferimento ai lavoratori per i quali l'impresa versi, tutto o
in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria
dell'Inps (cfr. Not. n. 4/2007);
- l'esonero dal
versamento dei contributi sociali dovuti alla "Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti", in funzione della percentuale di TFR
maturando destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di
Tesoreria (per l'anno 2011 cfr. Not. n.1/2011). Tale
esonero, aggiuntivo rispetto all’esonero dal versamento del contributo dello
0,20% sopra visto, nell'anno 2011 era fissato nella misura dello 0,25% sempre
con riferimento ai lavoratori per i quali l'impresa versi, tutto o in parte, il
TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell'Inps.
Pertanto le imprese che trattengono il TFR in azienda, non
beneficiando delle misure compensative e versando l’intera contribuzione
all’Inps, potranno applicare la riduzione dell’11,50% anche sullo 0,20% e sullo
0,25% in parola.
La riduzione opera con riferimento ai soli operai
regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore
settimanali, quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa
a tempo parziale.
Il beneficio non compete inoltre per quei lavoratori per i
quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro
titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti di
inserimento, ecc.).
Requisiti per accedere
alla riduzione
Per poter godere della riduzione dell'11,50% è necessario che i datori di lavoro spediscano alla
sede Inps territorialmente competente lo specifico modello di dichiarazione
predisposto dell'Inps, allegato nella circolare n. 115/2009, che
si consiglia di inviare tramite raccomandata a.r.
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Con tale auto-dichiarazione l’impresa attesta:
1) l’assenza di condanne passate in giudicato per la
violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel quinquennio
precedente;
2) il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc.
L'Istituto ha sottolineato che l'invio della
autocertificazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione
contributiva in argomento. Nel caso in cui venga accertata la non veridicità
della dichiarazione, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente
fruite.
Il fac-simile è pubblicato in calce alla presente nota.
Con l'occasione si rammenta che la Legge n. 296/2006
subordina il godimento di benefici contributivi al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha
previsto l'obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione
Provinciale del Lavoro (DPL) attestante l’inesistenza di provvedimenti
amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali
e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate
nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato
dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito.
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito
che l'invio della autocertificazione alla DPL deve precedere la prima richiesta
del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale
previsione, la autocertificazione doveva essere inviata alla DPL entro il 30
aprile 2009 (cfr suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale
autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente
ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.
In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi
in una delle seguenti situazioni:
- è stata inviata la autocertificazione alla DPL e non
sono intervenute modifiche: l'impresa non deve inviare nulla alla DPL ma
deve trasmettere all'Inps il modello di dichiarazione allegato alla circolare
dell'Istituto n. 115/2009;
- non è stata inviata la autocertificazione alla DPL:
oltre ad inviare all'Inps il modello di dichiarazione allegato alla circolare
dell'Istituto n. 115/2009, l'impresa, deve inviare alla DPL
l'autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 prima della
presentazione del flusso Uniemens sul quale è esposta
la riduzione dell'11,50%;
- è stata inviata la autocertificazione alla DPL ma nel
frattempo sono intervenute modifiche: oltre ad inviare all'Inps il modello
di dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto n. 115/2009, l'impresa,
deve inviare alla DPL l'autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007
prima della presentazione del flusso Uniemens sul
quale è esposta la riduzione dell'11,50%.
Modalità operative
Le istruzioni prevedono che per le operazioni di
conguaglio i datori di lavoro interessati dovranno determinare l'ammontare
complessivo della riduzione contributiva spettante, ove non già operata, per i
periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2011”, ed
indicarlo nell'elemento <SommaACredito> di <CausaleACredito> indicando il codice "L207" (tali
elementi sono contenuti nella sezione <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>).
Qualora si procedesse da subito all'utilizzo del beneficio
per il mese di competenza - operando il conguaglio in un momento successivo -
si dovrà indicare l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante
per il mese a cui si riferisce la denuncia in
corrispondenza dell’elemento <ImportoACredito>
di <CausaleACredito> “L206” di <AltreACredito>di <DenunciaIndividuale>.
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il
giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare in commento
(e dunque entro il 16 marzo 2012).
Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il
calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l'anno 2010.
Aliquota periodo 1°
gennaio - 31 dicembre 2011
Imprese industriali con più di 15
dipendenti
35,28%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 11,47% base su cui opera
la riduzione contributiva
Imprese industriali fino a 15 dipendenti
34,68%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 10,87% base su cui opera
la riduzione contributiva
Imprese artigiane
32,63%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 8,82% base su cui opera
la riduzione contributiva
* tale valore è ottenuto deducendo lo 0,30%
per le tutte le imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali l'impresa
versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o al fondo di
tesoreria dell'Inps tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto nella stessa
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari
o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ad ogni singolo lavoratore per il
quale l'impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o
del fondo di tesoreria dell'Inps della quota parte di esenzione spettante del
contributo dello 0,20% al fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto
nonché della quota parte di esenzione spettante del contributo dovuto alla
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (per l'anno 2011
fissato nella misura dello 0,25%).
- Tavola
di raccordo tra i codici Istat (utilizzati dall'Inps) e i nuovi codici ATECO
2007
- Modello di dichiarazione allegato
alla circolare dell'Istituto n. 115/2009