INPS - ART. 29 LEGGE 341/95 - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2011 - ISTRUZIONI OPERATIVE

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 13 settembre 2011 che conferma, per l'anno 2011, nella misura pari all'11,50% la riduzione contributiva prevista nel settore dell’edilizia dall'art. 29 della Legge n. 341/95.

Con circolare n. 154 del 14 dicembre 2011, che qui di seguito si riepiloga, l’Inps ha impartito le necessarie istruzioni operative al fine di consentire ai datori di lavoro il godimento della riduzione contributiva in parola.

La riduzione spetta esclusivamente per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

 

 

1) Disciplina della riduzione contributiva 11,50%

La disciplina della riduzione in parola è stata modificata dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in maniera stabile la riduzione dell'11,50% per le imprese edili regolari, iscritte alla Cassa Edile le quali versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione sarà confermata o nuovamente determinata anno per anno da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno (cfr. Not. nn. 1 e 2/2008). Decorsi trenta giorni dalla predetta data e sino all’adozione del decreto si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento.

Come detto, per l'anno 2011 è intervenuto il Decreto Interministeriale 13 settembre 2011 che ha confermato, per l'anno 2011, la riduzione nella misura pari all'11,50%.

 

 

2) Istruzioni Inps

L'Istituto, con la circolare n. 154/2011, ha dettato le necessarie istruzioni per l'applicazione della riduzione in parola.

 

Ambito e misura della riduzione

La riduzione in commento, che compete per i soli periodi di paga da gennaio a dicembre 2011, interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici Istat 1991 dal 45.11 al 45.45.2.

Dal 1° gennaio 2008 vige una nuova classificazione denominata ATECO 2007 non ancora recepita dall'Inps. Al fine di consentire una agevole verifica della posizione della singola impresa, sul sito del Collegio in calce alla presente circolare, è riportata una tavola di raccordo tra i codici Istat (utilizzati dall'Inps) e i nuovi codici ATECO 2007.

Con la circolare in commento l'Inps ricorda che la base di calcolo sulla quale applicare la riduzione dell'11,50% è determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro escludendo:

a) la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

b) il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali che è compreso - senza evidenza specifica - nella contribuzione versata dai datori di lavoro per la disoccupazione involontaria;

c) le eventuali misure compensative spettanti, tra cui rientrano:

     - l'esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR  (0,20%), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ai lavoratori per i quali l'impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell'Inps (cfr. Not. n. 4/2007);

     - l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria (per l'anno 2011 cfr. Not. n.1/2011). Tale esonero, aggiuntivo rispetto all’esonero dal versamento del contributo dello 0,20% sopra visto, nell'anno 2011 era fissato nella misura dello 0,25% sempre con riferimento ai lavoratori per i quali l'impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell'Inps.

Pertanto le imprese che trattengono il TFR in azienda, non beneficiando delle misure compensative e versando l’intera contribuzione all’Inps, potranno applicare la riduzione dell’11,50% anche sullo 0,20% e sullo 0,25% in parola.

La riduzione opera con riferimento ai soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale.

Il beneficio non compete inoltre per quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).

 

Requisiti per accedere alla riduzione

Per poter godere della riduzione dell'11,50% è necessario che i datori di lavoro spediscano alla sede Inps territorialmente competente lo specifico modello di dichiarazione predisposto dell'Inps, allegato nella circolare n. 115/2009, che si consiglia di inviare tramite raccomandata a.r. unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Con tale auto-dichiarazione l’impresa attesta:

1) l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel quinquennio precedente;

2) il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc.

L'Istituto ha sottolineato che l'invio della autocertificazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento. Nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

Il fac-simile è pubblicato in calce alla presente nota.

Con l'occasione si rammenta che la Legge n. 296/2006 subordina il godimento di benefici contributivi al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha previsto l'obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito.

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l'invio della autocertificazione alla DPL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, la autocertificazione doveva essere inviata alla DPL entro il 30 aprile 2009 (cfr suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.

In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- è stata inviata la autocertificazione alla DPL e non sono intervenute modifiche: l'impresa non deve inviare nulla alla DPL ma deve trasmettere all'Inps il modello di dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto n. 115/2009;

- non è stata inviata la autocertificazione alla DPL: oltre ad inviare all'Inps il modello di dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto n. 115/2009, l'impresa, deve inviare alla DPL l'autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 prima della presentazione del flusso Uniemens sul quale è esposta la riduzione dell'11,50%;

- è stata inviata la autocertificazione alla DPL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: oltre ad inviare all'Inps il modello di dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto n. 115/2009, l'impresa, deve inviare alla DPL l'autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 prima della presentazione del flusso Uniemens sul quale è esposta la riduzione dell'11,50%.

 

Modalità operative

Le istruzioni prevedono che per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro interessati dovranno determinare l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante, ove non già operata, per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2011”, ed indicarlo nell'elemento <SommaACredito> di <CausaleACredito> indicando il codice "L207" (tali elementi sono contenuti nella sezione <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>).

Qualora si procedesse da subito all'utilizzo del beneficio per il mese di competenza - operando il conguaglio in un momento successivo - si dovrà indicare l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia in  corrispondenza dell’elemento <ImportoACredito> di <CausaleACredito> “L206” di <AltreACredito>di <DenunciaIndividuale>.

Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare in commento (e dunque entro il 16 marzo 2012).

Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l'anno 2010.

 

Aliquota periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011

Imprese industriali con più di 15 dipendenti

35,28%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 11,47% base su cui opera la riduzione contributiva

Imprese industriali fino a 15 dipendenti

34,68%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 10,87% base su cui opera la riduzione contributiva

Imprese artigiane

32,63%* - 23,81% (Fondo pensioni) = 8,82% base su cui opera la riduzione contributiva

 

* tale valore è ottenuto deducendo lo 0,30% per le tutte le imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali l'impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o al fondo di tesoreria dell'Inps tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ad ogni singolo lavoratore per il quale l'impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell'Inps della quota parte di esenzione spettante del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto nonché della quota parte di esenzione spettante del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (per l'anno 2011 fissato nella misura dello 0,25%).

 

 

- Tavola di raccordo tra i codici Istat (utilizzati dall'Inps) e i nuovi codici ATECO 2007

 

- Modello di dichiarazione allegato alla circolare dell'Istituto n. 115/2009