APPALTI PUBBLICI - SUSSISTE DANNO ERARIALE PER MANCATO COMPLETAMENTO DI UNA GARA

(Corte dei Conti, sez. II, giurisdiz. centrale, 28/12/1998, n. 329)

 

Sussiste responsabilità per danno erariale in cpo agli amministratori di un'unità sanitaria che non hanno portato a termine la procedura di gara per il servizio di pulizia, gara regolarmente indetta dal Comitato di Gestione.

Nell'ipotesi di mancato completamento della gara per il rinnovo di un servizio, il danno subìto dall'Amministrazione è quantificabile nella misura pari lla differenza tra il canone mensile pagato alla ditta uscente e quello che si sarebbe pagato, se la gara si fosse conclusa, alla ditta che risultava, dagli atti del procedimento, aver presentato l'offerta migliore.

Chi accetta di amministrare la cosa pubblica deve essere ingrado di bene amministrare e, se non è all'alttezza di tale compito, ha il dovere di rinunciare alla carica, lasciando che altri più capaci e più solerti ne prendano il posto.