APPALTI
PUBBLICI - SUSSISTE DANNO ERARIALE PER MANCATO COMPLETAMENTO DI UNA GARA
(Corte
dei Conti, sez. II, giurisdiz. centrale, 28/12/1998, n. 329)
Sussiste
responsabilità per danno erariale in cpo agli amministratori di un'unità
sanitaria che non hanno portato a termine la procedura di gara per il servizio
di pulizia, gara regolarmente indetta dal Comitato di Gestione.
Nell'ipotesi
di mancato completamento della gara per il rinnovo di un servizio, il danno
subìto dall'Amministrazione è quantificabile nella misura pari lla differenza
tra il canone mensile pagato alla ditta uscente e quello che si sarebbe pagato,
se la gara si fosse conclusa, alla ditta che risultava, dagli atti del
procedimento, aver presentato l'offerta migliore.
Chi
accetta di amministrare la cosa pubblica deve essere ingrado di bene
amministrare e, se non è all'alttezza di tale compito, ha il dovere di
rinunciare alla carica, lasciando che altri più capaci e più solerti ne
prendano il posto.