COMUNE DI BRESCIA - CARTELLI
VENDESI/AFFITTASI - NUOVA DISCIPLINA DAL 1.1.2012 E SANZIONI
Si
ricorda, come pubblicato sul Notiziario n. 12/2011 alla pagina 730, che con
deliberazione della Giunta regionale n. IX/2555 del 24.11.2011, sono state
approvate le disposizioni per rendere operativo l’obbligatorietà della
dichiarazione della classe energetica e dell’indice di prestazione energetica
relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’intero edificio
o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati
alla relativa vendita o locazione.
La violazione dell’obbligo sussiste qualora il contratto/ordinativo, ecc. per
disporre la pubblicazione dell’annuncio (in una qualsiasi delle modalità
indicate nella dgr IX/2555) sia stato effettuato a partire dall’1.1.2012,
mentre l’eventuale pubblicazione di annunci “pattuiti” prima di tale data non
sarà soggetta a sanzioni, fino a conclusione di quanto previsto nel contratto
originario. Non sono ammesse proroghe o rinnovi per la prosecuzione dei
suddetti annunci stipulati dall’1.1.2012 senza includere anche i dati relativi
alle prestazioni energetiche degli edifici o delle unità abitative in
questione.
In
conseguenza a quanto sopra precisato, l’annuncio commerciale, pubblicato dopo
il 1° gennaio 2012, che costituisce il rilancio di un annuncio convenuto prima
di tale data, non sarà soggetto a sanzione.
In primo
luogo, quindi, occorre verificare se l’annuncio scaturisce direttamente da una
richiesta di pubblicazione ex novo o se è stato ripreso da altre pubblicazioni
antecedenti; in quest’ultimo caso, occorre percorrere a ritroso la catena delle
responsabilità editoriali connesse alle varie testate, in modo da verificare se
la data in cui è stato convenuto il “contratto originario” è antecedente al 1°
gennaio 2012. Qualora non lo sia, il Comune dovrà provvedere ad contestare la
violazione della norma in parola.
Con riferimento ai cartelli vendesi /
affittasi presenti sul suolo del Comune di Brescia, il comune stesso in
data 21-12-2011 ha comunicato che il
titolare dell’annuncio che ha
disposto la loro affissione prima dell’1.1.2012, al fine di non incorrere nella
sanzione prevista dall’articolo 27 comma 1 quater della l.r. 24/2006 (“Il
titolare dell'annuncio commerciale che non rispetta le disposizioni emanate
dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera d), incorre nella sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro,
che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l’edificio”),
deve trasmettere al comune un’autodichiarazione
ex articolo 47 del dpr n. 445/2000, indicando
il numero e il luogo esatto in cui sono affissi i cartelli in questione.
Tale autodichiarazione deve essere trasmessa entro il 31.12.2011 con raccomandata A/R o posta certificata. Copia
della stessa deve essere conservata dallo stesso titolare
dell’annuncio.
Si
pubblica in allegato il modulo da
inviare al Comune di Brescia, peraltro reperibile all’indirizzo http://www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/924D94F9-19F0-495A-9260-5BD213170043/0/Dichiarazioneexart47.pdf.