APPALTO -RIENTRANO NEI "GRAVI DIFETTI" LE INFILTRAZIONI DI ACQUE PIOVANE

(Cass.Civile, sez. III, 12/5/1999, n. 4692)

 

I gravi difetti di costruzione che a norma dell'art. 1669 Cod. Civile possono dare luogo all'azione di responsabilitą del committente nei confronti dell'appaltatore non si identificano soltanto con i fenomeni che incidono sulla stabilitą dell'edficio, ma possono consistere in alterazioni che riguardando direttamente una parte dell'opera incidono in modo globale sulla sua struttura e funzionalitą e ne menomano apprezzabilmente il godimento; rientranno, pertanto, tra i gravi difetti di costruzione sotto il profilo considerato quelli che interessano i tetti ed i lastrici solari, determinando infiltrazioni di acque piovane negli appartamenti sottostanti.