APPALTO
-RIENTRANO NEI "GRAVI DIFETTI" LE INFILTRAZIONI DI ACQUE PIOVANE
(Cass.Civile,
sez. III, 12/5/1999, n. 4692)
I
gravi difetti di costruzione che a norma dell'art. 1669 Cod. Civile possono
dare luogo all'azione di responsabilitą del committente nei confronti
dell'appaltatore non si identificano soltanto con i fenomeni che incidono sulla
stabilitą dell'edficio, ma possono consistere in alterazioni che riguardando
direttamente una parte dell'opera incidono in modo globale sulla sua struttura
e funzionalitą e ne menomano apprezzabilmente il godimento; rientranno,
pertanto, tra i gravi difetti di costruzione sotto il profilo considerato
quelli che interessano i tetti ed i lastrici solari, determinando infiltrazioni
di acque piovane negli appartamenti sottostanti.