OBBLIGO DI RIPORTARE LA
CLASSE ENERGETICA NEGLI ANNUNCI COMMERCIALI PER LA VENDITA O LA LOCAZIONE
Dal 1° gennaio 2012 sarà
obbligatorio riportare negli annunci commerciali la classe energetica
dell’edificio o dell’unita’ immobiliare oggetto dell’offerta di trasferimento a
titolo oneroso o di locazione. La DGR n. 2555/2011, pubblicata sul BURL n. 48,
Serie Ordinaria, del 30 novembre 2011 reca, infatti, ‘‘Disciplina
dell’efficienza energetica in edilizia - Dichiarazione delle prestazioni
energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o
locazione, in applicazione dell’art. 9, comma 1, e dell’art. 25, comma 3, della
L.R. 24/2006 e certificazione energetica degli enti
pubblici’’.
L’annuncio dovrà riportare la
prestazione energetica per la climatizzazione invernale (espressa in kWh/m2
annui o kWh/m3 annui) e la classe energetica riportata nell’attestato di
certificazione energetica. Per interventi per i quali siano ancora in corso
lavori che ne modifichino la prestazione energetica, dovrà essere riportato il
valore indicato nella più recente relazione ex L. 10/1991, specificando la
dicitura ‘‘valore di progetto’’.
Saranno esclusi dal campo di
applicazione del provvedimento:
- i fabbricati industriali,
artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a
temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
- i fabbricati industriali,
artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
- gli edifici e le unità
immobiliari prive di impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari
alla climatizzazione invernale;
- le locazioni di immobili per
una durata massima di 30 giorni.
Gli annunci commerciali inerenti
alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura ‘‘Immobile non
soggetto all’obbligo di certificazione energetica’’.
L’accertamento e la contestazione
della violazione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità
immobiliare; a Cestec S.p.A. è affidata la verifica
periodica del rispetto dell’obbligo.
D.g.r. 24 novembre 2011 - n. IX/2555
Disciplina dell’efficienza
energetica in edilizia – Dichiarazione delle prestazioni energetiche degli
edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione, in
applicazione dell’art.9, comma 1, e dell’art. 25, comma 3, della l.r. 24/2006 e
certificazione energetica degli enti pubblici (Serie Ordinaria n. 48 - Mercoledì
30 novembre 2011)
LA GIUNTA REGIONALE
. . . omissis . . .
DELIBERA
1. di approvare, in attuazione
dell’art. 9, comma 1, lettera d), della l.r. 24/2006, come modificato dall’art.
17, comma 1, lettera
d) della l.r. 3/2011, il
documento allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativo all’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e
la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la
vendita o la locazione;
2. di stabilire che gli enti
pubblici possono avvalersi di dipendenti interni accreditati come certificatori
energetici per la certi-ficazione degli edifici di loro proprietà;
3. di disporre la pubblicazione
del presente provvedimento sul Burl.
Il segretario: Marco Pilloni
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ALLEGATO
OBBLIGO DI
DICHIARARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE E LA CLASSE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
OGGETTO DI ANNUNCIO COMMERCIALE PER LA VENDITA O LA
LOCAZIONE.
1. L’obbligo di dichiarare le
prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio
commerciale per la vendita o la locazione, previsto dall’art. 9, comma 1,
lettera d) della l.r. 24/2006, decorre dall’1 gennaio 2012. Tale obbligo si
applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti
web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto
(persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico
o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità
immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso ex d.p.r.
412/1993, fatte salve le esclusioni di cui al punto 4.
Si ricorda che la certificazione
energetica degli edifici o delle singole unità immobiliari è disciplinata
dall’art. 25, commi 4 bis e 4 ter della l.r. 24/2006,
nonché dalla d.g.r. 5018/2007, nella versione
aggiornata con d.g.r. 8745/2008.
Pertanto, l’attestato di
certificazione deve comunque essere predisposto in caso di:
− richiesta del certificato
di agibilità o presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art.5
della l.r. 1/2007, nel caso di edifici di nuova costruzione o che siano stati
oggetto degli interventi di cui al punto 9.1 della dgr
8745/2008 rilevanti interventi di ristrutturazione;
− compravendita di interi
edifici o di singole unità immobiliari;
− locazione di interi
edifici o di singole unità immobiliari;
− stipula di contratti per
la gestione degli impianti termici o di climatizzazione in cui il committente
sia un Soggetto pubblico;
− stipula di Contratti di
Servizio Energia e Servizio Energia Plus ex d.lgs
115/2008;
− nuova installazione o
ristrutturazione di impianti termici;
− sostituzione di
generatori di calore con potenza superiore a 100kW.
L’annuncio commerciale relativo
alla vendita o alla locazione di edifici o unità immobiliari esistenti, per i
quali siano terminati i lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione,
manutenzione straordinaria, recupero del sottotetto, installazione o
ristrutturazione dell’impianto termico, sostituzione di un generatore di calore
con potenza superiore a 100kW (in pratica, tutte le fattispecie di cui ai punti
6.1 e 9.1 della d.g.r. 8745/2008), dovrà indicare
espressamente la prestazione energetica per la climatizzazione invernale
(kWh/m2 per anno o KW/h/m3 per anno, a seconda della destinazione d’uso
dell’edificio) e la classe energetica riportata nell’attestato di
certificazione energetica, redatto ai sensi della d.g.r.
5018/2007 e s.m.i.
2. Nel caso di annunci
commerciali che riguardino la vendita o la locazione di edifici o di unità
immobiliari per i quali siano in corso i lavori di cui al punto 6.1 o 9.1 della
d.g.r. 8745/2008 o siano in corso lavori che comunque
modificano la prestazione energetica per il riscaldamento, dovrà essere indicato
il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (kWh/m2 per anno o
KW/h/m3 per anno), riportato nella più recente relazione ex art. 28 della
l.10/91 depositata presso il Comune di competenza e la classe energetica
corrispondente. Tale relazione dovrà essere redatta come da allegato alla d.g.r. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. In
tali annunci va espressamente riportata la dicitura «valore di progetto», in
modo da chiarire che i valori non fanno riferimento ad un attestato di certificazione
energetica ma alla relazione tecnica di cui all’art.28 della l.10/91.
3. Qualora i lavori in corso non
riguardino gli interventi di cui al precedente punto 2, il proprietario potrà
utilizzare i dati contenuti nella certificazione energetica predisposta in
passato, a condizione che sia stata redatta ai sensi della d.g.r.
5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricorda che la validità
dell’attestato di certificazione è di 10 anni, a condizione che l’edificio o
l’unità immobiliare non subisca interventi che comportino la modifica della
prestazione energetica o venga cambiata la sua destinazione d’uso (punto 10.4
della d.g.r. 8745/2008). Nel caso in cui la suddetta
certificazione non sia mai stata predisposta, oppure l’edificio/ unità immobiliare
abbia subito le modifiche di cui sopra, il proprietario dovrà provvedere ad
incaricare un soggetto certificatore al fine di redigere la certificazione
energetica ai sensi della d.g.r. 5018/2007, come
aggiornata con d.g.r. 8745/2008.
4. Sono esclusi dall’ambito di
applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le seguenti
fattispecie:
a) i fabbricati industriali,
artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a
temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
b) i fabbricati industriali,
artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
c) gli edifici e le unità
immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2, lettera ee) della dgr 8745/2008) o di uno
dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
d) le locazioni di immobili per
una durata massima di 30 giorni;
Gli annunci commerciali inerenti
alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura «Immobile non
soggetto all’obbligo di certificazione energetica»
5. L’art. 27, comma 1 quater della l.r. 24/2006 prevede che il titolare dell’annuncio
commerciale che non rispetti le disposizioni emanate dalla Giunta regionale
concernenti l’obbligo di dichiarare la classe e l’indice di prestazione
energetica dell’edificio o della singola unità abitativa posti in vendita
mediante l’annuncio commerciale stesso, incorre nella sanzione amministrativa
da 1.000€ a 5.000€. L’accertamento e la contestazione della violazione, nonché
l’irrogazione e l’introito della relativa sanzione competono al Comune in cui è
situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.
L’Organismo Regionale di
Accreditamento, le cui funzioni sono state definite con d.g.r.
5018/2007 e successive modifiche, è tenuto verificare periodicamente il
rispetto dell’obbligo di cui ai punti 1.1. e 1.2 negli annunci commerciali e le
conseguenti misure adottate dai comuni competenti. Le risultanze di tale
verifica saranno trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.