TERRE E ROCCE DA SCAVO - GESTIONE COME
SOTTOPRODOTTI - BOZZA DI DECRETO
Il Ministero dell’ambiente ha
predisposto il decreto relativo alla gestione, come sottoprodotto, delle terre
e rocce da scavo derivanti dalle attività edilizie che prima di divenire
operativo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dovrà essere sottoposto
alla vaglio del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.
Il provvedimento dovrebbe
consentire di superare sia le prescrizioni per l’utilizzo delle terre e rocce
come sottoprodotto particolarmente restrittive e vincolanti contenute
nell’art.186 del decreto legislativo 152/06, sia le disposizioni contenute in
vari atti amministrativi emanati da regioni e comuni in attuazione del citato
art.186.
Infatti, come previsto dall’art.
39 comma 3 del decreto legislativo 205/10, l’art. 186 sarà abrogato dalla data
di entrata in vigore del decreto ministeriale.
In ogni caso si evidenzia che i
progetti di utilizzo del materiale redatti ed approvati secondo le indicazioni
dell’art. 186 potranno essere portati a termine secondo tali modalità ovvero, a
scelta del proponente, secondo le procedure contenute nel decreto.
Si
ritiene opportuno sottolineare che sono state previste procedure semplificate
per l’utilizzo di materiale proveniente da scavi sino a 6.000 mc calcolati “in banco”, nonchè
procedure particolari nel caso in cui siano presenti livelli di inquinamento,
conseguenti ai valori del fondo naturale, superiori ai limiti di legge.