TERRE E ROCCE DA SCAVO - GESTIONE COME SOTTOPRODOTTI - BOZZA DI DECRETO

 

Il Ministero dell’ambiente ha predisposto il decreto relativo alla gestione, come sottoprodotto, delle terre e rocce da scavo derivanti dalle attività edilizie che prima di divenire operativo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dovrà essere sottoposto alla vaglio del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

Il provvedimento dovrebbe consentire di superare sia le prescrizioni per l’utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto particolarmente restrittive e vincolanti contenute nell’art.186 del decreto legislativo 152/06, sia le disposizioni contenute in vari atti amministrativi emanati da regioni e comuni in attuazione del citato art.186.

Infatti, come previsto dall’art. 39 comma 3 del decreto legislativo 205/10, l’art. 186 sarà abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.

In ogni caso si evidenzia che i progetti di utilizzo del materiale redatti ed approvati secondo le indicazioni dell’art. 186 potranno essere portati a termine secondo tali modalità ovvero, a scelta del proponente, secondo le procedure contenute nel decreto.

Si ritiene opportuno sottolineare che sono state previste procedure semplificate per l’utilizzo di materiale proveniente da scavi sino a 6.000 mc calcolati “in banco”, nonchè procedure particolari nel caso in cui siano presenti livelli di inquinamento, conseguenti ai valori del fondo naturale, superiori ai limiti di legge.