disciplina urbanistica delle SERRE BIOCLIMATICHE NEGLI EDIFICI
(A cura del Geometra Antonio Gnecchi)
La legge regionale n. 39 del 21
dicembre 2004 (BURL 24 dicembre 2004, n. 52, 2° SO), considera “volumi tecnici”
le serre bioclimatiche sottraendole ai computi volumetrici (o alla slp), disponendo, nel contempo, la prevalenza di tali
disposizioni sui Regolamenti e sulle norme comunali.
Anche se la legge regionale
sopra citata non esplicita che le norme di prevalenza sono ”immediatamente
prevalenti sulle norme locali”, è comunque implicito che le stesse si applicano
in tutti i comuni della Lombardia, a partire dalla data della loro entrata in
vigore e non possono essere disattese. Queste vanno applicate secondo le
finalità e gli obiettivi che la legge regionale si è proposta, cioè:
a) conseguire il contenimento
dei consumi di energia negli edifici attraverso il miglioramento delle
prestazioni energetiche degli involucri e degli impianti termici;
b) ridurre i consumi di energia
di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia
c) migliorare le condizioni di
sicurezza, di benessere abitativo e di compatibilità ambientale dell’utilizzo
dell’energia;
d) promuovere adeguati livelli
di qualità dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica,
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.
Le normative italiane, a livello
regionale e nazionale, si stanno orientando sempre più a favore di soluzioni
che contribuiscono a ridurre i consumi energetici.
Negli ultimi anni, con l’aumento
dei costi dell’energia, si è cominciato a parlare di orientamento degli edifici
verso un isolamento termico di pareti, tetti, finestre e verso un utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili.Alcune opportunità date
dalla legislazione passano però inosservate, nonostante ci sia la possibilità
di applicarle anche agli edifici esistenti.
Uno degli esempi più
interessanti è quello delle serre bioclimatiche, le quali, quando sono
utilizzate in modo corretto, possono ridurre di oltre un terzo i consumi
energetici degli edifici.
Tali serre si possono
realizzare, ad esempio, in mansarde dove sono presenti terrazze a tasca
ricavate nella copertura. Le terrazze orientate a sud sono ottimali per captare
l’energia poichè possono essere chiuse e utilizzate
come serre bioclimatiche (come indicato nelle ultime normative regionali). Lo
stesso principio non può essere applicato per le terrazze orientate a nord, est
o ovest (quest’ultimo caso è valido soprattutto per le località montuose). In
questi casi infatti le serre non verrebbero colpite dai raggi solari e non
svolgerebbero la funzione di accumulo termico come indicato dalla normativa
Il legislatore considera volumi
tecnici non computabili nel volume totale dell’immobile le terrazze che vengono
chiuse per finalità energetiche. In altre parole, il volume viene considerato “volume tecnico” ed è
escluso dal computo della cubatura dell’edificio. Per tali opere non è richiesta alcuna autorizzazione edilizia ma
esclusivamente una comunicazione di inizio lavori.La
norma definisce “volume tecnico” quel volume che ha una funzione impiantistica
o energetica con destinazione d’uso non abitativa. Tra i volumi tecnici si
possono annoverare i locali caldaia, lo spazio per i serbatoi d’accumulo per i
sistemi solari termici, i cavedi per gli impianti
idraulici e, in questo caso, anche la serra bioclimatica.
La normativa di riferimento è stata emanata in quasi tutte le regioni italiane. In Lombardia è la LR
n. 39/04 che deve essere recepita all’interno dei Regolamenti Edilizi o delle
NTA del Piano delle Regole del PGT di ciascun comune. E’ bene verificare il
recepimento della normativa stessa regione per regione, potrebbero infatti
sussistere vincoli storici o architettonici che ne impediscono l’applicazione.
La serra bioclimatica può essere
realizzata chiudendo tasche ricavate nel tetto, terrazze aperte sui vari piani,
porzioni di logge o anche balconi di un edificio.
Come già detto, il volume
tecnico costituito dalla serra bioclimatica non è computabile nel volume totale
dell’immobile. Uno dei vantaggi derivanti dalla realizzazione di una serra
bioclimatica è costituito dal valore
commerciale dell’immobile che aumenta grazie al parziale adeguamento alla nuova
normativa sulla certificazione energetica degli edifici.
Lo spazio ricavato è quindi più
facilmente sfruttabile in ogni stagione dell’anno. Inoltre, grazie alla
rifrazione delle superfici vetrate, l’ambiente risulta essere molto più
luminoso durante la stagione invernale.
Le recenti normative regionali
italiane introducono la possibilità di realizzare serre bioclimatiche nelle
nostre abitazioni con lo scopo di ridurre il consumo energetico invernale
migliorando il comfort interno.
Il vantaggio secondario è la
possibilità di fruire di uno spazio, la serra, ibrido tra interno ed esterno:
si tratta infatti di un luogo non riscaldato, delimitato da superfici vetrate
che hanno la funzione di captare il calore dell’irraggiamento solare in modo
tale che questo venga immagazzinato e poi ritrasmesso all’interno
dell’abitazione.
Per la loro funzione le serre
devono essere progettate con una esposizione corretta: sud, sud est o sud
ovest, e la captazione della luce solare non deve essere ostacolata da ombre di
altri edifici o alberi.
La normativa inoltre disciplina
la dimensione di questi spazi che dovranno essere contenuti all’interno di una
percentuale massima rispetto alla superficie dell’appartamento..
Per gli edifici esistenti
pertanto si profila la possibilità di chiudere le terrazze esposte a sud con
vetrate che saranno considerate “volumi tecnici” in quanto avranno una funzione
impiantistica o energetica con destinazione d’uso non abitativo.
Le serre solari, oltre a fornire
un notevole vantaggio invernale, permettono infatti di spegnere il riscaldamento
in quegli ambienti che beneficiano del loro apporto, possono essere progettate
in modo tale da favorire la ventilazione naturale in estate evitando il
surriscaldamento degli ambienti.
A questo proposito va ricordato
che una serra bioclimatica, per essere considerata tale, deve essere realizzata
principalmente con superfici vetrate e avere una copertura che favorisca, ancor
più delle pareti vetrate, lo sfruttamento dell’energia solare. A maggior
ragione non possono esser realizzate in muratura o pareti opache, non devono
essere dotate di impianti di riscaldamento, né possedere le caratteristiche di
vani ad uso abitativo.
I comuni, quindi, potranno
legittimamente inibire la realizzazione di quei manufatti che non abbiano le
caratteristiche intrinseche delle serre bioclimatiche e che non perseguono le
finalità e gli obiettivi stabiliti dalla legge regionale.
A questo proposito, si
richiamano alcune considerazioni e specificazioni di una sentenza del TAR
Lombardia (sez. di Brescia), che proprio a questo proposito evidenzia che:
1) i responsabili degli uffici
tecnici sono tenuti a valutare attentamente le proposte di realizzazione di
serre bioclimatiche, assicurandosi che le stesse siano finalizzate agli
obiettivi stabiliti dalla legge regionale, esaminando i progetti con
particolare attenzione alla posizione delle serre, alla presenza di elementi
estranei allo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare, nonché ai
contenuti della relazione termotecnica allegata al progetto;
2) i responsabili degli uffici
tecnici, dopo una attenta valutazione del progetto ed un approfondito esame
istruttorio della pratica, qualora ravvisino una violazione di legge per errata
e mancata applicazione della LR 39/04, emanino provvedimenti di diniego che
siano opportunamente motivati e tali da inibire gli interventi proposti come non equiparabili alla
formazione di serre bioclimatiche ai
sensi della citata legge regionale;
3) le principali motivazioni del
diniego derivano dal non rispetto degli obiettivi della legge regionale, tesi
al miglioramento termico degli edifici. Secondo tali obiettivi, le finalità
dell’utilizzo di serre bioclimatiche sono : lo sfruttamento dell’energia solare
passiva e l’integrazione delle serre con l’organismo edilizio esistente. Queste
due finalità devono essere dimostrate all’atto pratico attraverso necessari calcoli energetici che conducano a
configurare questi manufatti come “volumi tecnici”(secondo le indicazioni
dall’articolo 4, comma 4, della legge);
4) i “volumi tecnici” sono
esclusivamente quelli adibiti alla
sistemazione di impianti (riscaldamento, ascensore, ecc), aventi un
rapporto di strumentalità con l’utilizzo della costruzione; tali volumi non
possono in nessun modo essere ubicati all’interno della parte abitativa;
5) per essere considerati
“volumi tecnici” e, quindi, esclusi dai
computi volumetrici, è necessario che il beneficio risulti necessariamente
condizionato alla sussistenza dei presupposti di legge, cosicché non devono
presentare caratteristiche per essere adibite all’abitazione (impianti di
condizionamento, riscaldamento, o altro), tenuto conto che le prescrizioni
poste dall’articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 39 del 2004 deve
essere inserito nel quadro delle finalità perseguite dalla legge regionale nel
suo complesso.
6) i progetti devono essere
accompagnati da una relazione termotecnica che descriva in modo inequivocabile,
attraverso i necessari calcoli energetici, la funzione di riduzione dei consumi
di combustibile fossile per riscaldamento invernale dell’edificio, attraverso lo
sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio
intermedio;
7) le serre hanno la prerogativa
di esser costituite da superfici vetrate tali da ottimizzare lo sfruttamento
dell’energia solare per qualsiasi funzione. Altra caratteristica che
contraddistingue le serre è la copertura che favorisce, ancor più delle pareti
vetrate, lo sfruttamento di tale energia;
8) le serre bioclimatiche, in
quanto “volumi tecnici”, non rientrano nel conteggio dell’indice fondiario,
perché non sono generatrici del c.d. carico urbanistico e la loro utilizzazione
è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni.
LIMITI RISCONTRABILI NELLA
REALIZZAZIONE DI SERRE BIOCLIMATICHE
Normativa comunale
La legge regionale della
Lombardia n. 39/04, come già detto, dispone la prevalenza delle norme sui
regolamenti e sulle altre norme comunali che trovano recepimento negli stessi
strumenti urbanistici già a partire dall’anno successivo alla loro entrata in
vigore.
Questi strumenti urbanistici,
contengono norme che considerano le serre solari come volume abitabile da
computare ai fini edificatori. Tali indicazioni non riguardano perciò i casi
con presenza di serre bioclimatiche, che cioè abbiano i requisiti prestazionali
e le condizioni stabilite dalla legge regionale. I comuni devono perciò
considerare tali spazi come “volumi tecnici” utilizzati in tutte le stagioni
e/o orari della giornata, realizzati come
locali tecnici per il risparmio energetico dell’edificio.
Le serre bioclimatiche, nei
termini espressi nel presente trattato, migliorano il fabbisogno termico
dell’edificio e non sono da equiparare ad opere di chiusura di porticati e
balconi le quali sono considerate aumenti di volumetria.
Normativa igienico-sanitaria
I problemi derivanti dalle
normative igienico sanitarie, di competenza delle singole ASL, possono nascere
dalle verifiche dei livelli di aeroilluminazione dei
locali che si affacciano esclusivamente sulla serra.
Le soluzioni per ovviare a
questi problemi possono essere:
1. le serre bioclimatiche devono
rispondere a requisiti prestazionali alti, tali da poter considerare gli
intervento come “benevoli” nel loro complesso;
2. in fase progettuale bisogna
fare in modo che non ci siano locali che si affacciano esclusivamente sulla
serra.
Normative di tutela
architettonica, paesaggistica e ambientale
In
presenza di vincoli architettonici, paesaggistici e ambientali (come in una
ristrutturazione che deve essere conforme all’ambito tutelato in relazione
soprattutto agli elementi tipologici e di impiego di materiali) le soluzioni sono da ricercare a
livello normativo e progettuale.