Negli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli di demolizione e ricostruzione parziale o totale
(Sentenza della Corte Costituzionale, n.309/2011)
Con la sentenza 309/2011 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l`illegittimità dell`art. 27, comma 1, lettera d),
ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 12/2005 (Legge per il
governo del territorio), nella parte in cui esclude l`applicabilità del limite
della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione.
Tale articolo detta le definizioni degli interventi edilizi. Al punto d), qui
riportato:
“d) interventi di
ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti.”
viene aggiunto il seguente
periodo:
“…Nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto
della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica;”
In particolare, i giudici hanno
sottolineato che “sono principi fondamentali le disposizioni che definiscono
le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato
il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri,
nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali”.
Si sottolinea però come la linea
di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi
edilizi non può non essere dettata in modo uniforme sull’intero territorio
nazionale, la cui «morfologia» identifica il paesaggio, considerato questo come
«la rappresentazione materiale e visibile della Patria, coi suoi caratteri
fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi
fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si
sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli»
Sul territorio, infatti, «vengono
a trovarsi di fronte» – tra gli altri – «due tipi di interessi pubblici
diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello
alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni» (sentenza n.
367 del 2007, punto 7.1 del Considerato in diritto). Fermo restando che la
tutela del paesaggio e quella del territorio sono necessariamente distinte,
rientra nella competenza legislativa statale stabilire la linea di distinzione
tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi. Se
il legislatore regionale potesse definire a propria discrezione tale linea, la
conseguente difformità normativa che si avrebbe tra le varie Regioni
produrrebbe rilevanti ricadute sul «paesaggio […] della Nazione» (art. 9
Cost.), inteso come «aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e
culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza
n. 367 del 2007), e sulla sua tutela.
Precedentemente alla sua
integrazione, l’articolo 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge
della Regione Lombardia n. 12 del 2005 (come interpretato dall’art. 22 della
legge della Regione Lombardia n. 7 del 2010), nel definire come
ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il
vincolo della sagoma, era in contrasto con il principio fondamentale stabilito
dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380
del 2001, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in
materia di governo del territorio.
(Art. 3, comma 1, lettera d),
del d.P.R. n. 380 del 2001: d) “interventi di
ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;)