MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI SUI SITI INFORMATICI DELLE STAZIONI APPALTANTI - D.P.C.M. 1/8/2011
É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del
1 agosto 2011 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile
2011 avente ad oggetto la “Pubblicazione nei siti informatici di atti e
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato
ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.”
La legge 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo
civile) all’art. 32 aveva stabilito infatti che, al fine di promuovere
progressivamente il superamento di pubblicazioni in forma cartacea, le modalità
di pubblicazione di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica, dovessero essere stabilite mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Tale decreto, emanato il 26 aprile 2011, è stato
pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1° agosto.
L’interesse del settore per tale provvedimento è
legato alle modalità di pubblicità dei bandi di gara e dei risultati della
stessa cui ogni stazione appaltante è tenuta, ancorché la norma disciplini ogni
documento amministrativo informatico. Tale deve intendersi l’atto formato dalle
pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i
documenti informatici detenuti dalla stessa ai sensi dell’art. 23-ter del
Codice dell’amministrazione digitale (CAD), la sua pubblicazione nel profilo del
committente deve avvenire nel rispetto del Capo V, Sezione I del CAD, nonché
delle regole vigenti in materia di riservatezza e sicurezza dei siti
informatici.
Per quanto riguarda l’affidabilità di quanto
pubblicato nei siti informatici degli enti committenti, il comma 3 dell’art. 3
del decreto in commento stabilisce:
“3. La pubblicazione, in ogni caso, garantisce:
a) la conformità delle informazioni pubblicate sui
siti informatici a quelle contenute nei documenti originali, ai sensi dell’art.
54, comma 4, del CAD;
b) l’autenticità e l’integrità nel tempo del documento
amministrativo informatico nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II
del CAD e secondo le relative regole tecniche;
c) la fruibilità delle informazioni pubblicate in rete
in modalità gratuita e senza necessità di identificazione informatica
dell’utente, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del CAD;
d) la consultazione dei documenti generati attraverso
lo standard ISO 32000 o altri formati aperti conformi agli standard
internazionali;
e) la ricerca e la reperibilità delle informazioni
secondo le modalità previste nell’Allegato 1”.
L’articolo 4, in particolare, tratta di “Bandi, avvisi ed esiti di gara delle
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture”. Prevede che i bandi,
gli avvisi e gli esiti di gara devono essere pubblicati sul profilo di
committente (cioè il sito internet dell’ente) in una apposita sezione dedicata,
denominata «Bandi di gara», direttamente raggiungibile dalla home page e sono pubblicati in base alla tipologia degli stessi,
distinta per bandi di lavori, per bandi di servizi e per bandi di forniture,
cui sono collegati i relativi avvisi di aggiudicazione.
I termini della pubblicazione sono quelli previsti dal
Codice dei contratti (riportati sul Notiziario n. 1 del 2011 a pag. 54) per
ciascuna tipologia di procedura di affidamento e restano consultabili fino alla
data di scadenza del bando o dell’avviso. Gli esiti di gara restano
consultabili fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’esito.
I bandi ed avvisi di gara scaduti confluiscono
automaticamente in un’apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara
scaduti», e restano consultabili fino al centottantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del relativo esito di gara; successivamente sono
consultabili secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione
aggiudicatrice e rese note sul profilo del committente.
Ogni bando, avviso ed esito di gara contiene gli
elementi e le informazioni indicati dal Codice dei contratti, secondo il
formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea, ed é
indicizzato con i campi informativi delle Tabelle di cui all’Allegato 2 del
DPCM in esame.
Infine gli articoli 5 e 6 si riferiscono
rispettivamente alla pubblicazione dei bilanci e alla registrazione del sito
informatico nell’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
Continua dunque il lungo e complesso processo di
informatizzazione della pubblica amministrazione e si regolamenta ancor di più
la procedura ad evidenza pubblica al fine di garantire il rispetto del
principio di trasparenza dell’agire amministrativo.
Sul sito internet del Collegio Costruttori -
www.ancebrescia.it - nella sezione “Lavori Pubblici” è pubblicato il testo
integrale della legge in parola.
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Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011