MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI SUI SITI INFORMATICI DELLE STAZIONI APPALTANTI - D.P.C.M. 1/8/2011

 

É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2011 avente ad oggetto la “Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.”

La legge 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) all’art. 32 aveva stabilito infatti che, al fine di promuovere progressivamente il superamento di pubblicazioni in forma cartacea, le modalità di pubblicazione di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, dovessero essere stabilite mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale decreto, emanato il 26 aprile 2011, è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1° agosto.

L’interesse del settore per tale provvedimento è legato alle modalità di pubblicità dei bandi di gara e dei risultati della stessa cui ogni stazione appaltante è tenuta, ancorché la norma disciplini ogni documento amministrativo informatico. Tale deve intendersi l’atto formato dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalla stessa ai sensi dell’art. 23-ter del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), la sua pubblicazione nel profilo del committente deve avvenire nel rispetto del Capo V, Sezione I del CAD, nonché delle regole vigenti in materia di riservatezza e sicurezza dei siti informatici.

Per quanto riguarda l’affidabilità di quanto pubblicato nei siti informatici degli enti committenti, il comma 3 dell’art. 3 del decreto in commento stabilisce:

“3. La pubblicazione, in ogni caso, garantisce:

a) la conformità delle informazioni pubblicate sui siti informatici a quelle contenute nei documenti originali, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del CAD;

b) l’autenticità e l’integrità nel tempo del documento amministrativo informatico nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del CAD e secondo le relative regole tecniche;

c) la fruibilità delle informazioni pubblicate in rete in modalità gratuita e senza necessità di identificazione informatica dell’utente, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del CAD;

d) la consultazione dei documenti generati attraverso lo standard ISO 32000 o altri formati aperti conformi agli standard internazionali;

e) la ricerca e la reperibilità delle informazioni secondo le modalità previste nell’Allegato 1”.

 

L’articolo 4, in particolare, tratta  di “Bandi, avvisi ed esiti di gara delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture”. Prevede che i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara devono essere pubblicati sul profilo di committente (cioè il sito internet dell’ente) in una apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara», direttamente raggiungibile dalla home page e sono pubblicati in base alla tipologia degli stessi, distinta per bandi di lavori, per bandi di servizi e per bandi di forniture, cui sono collegati i relativi avvisi di aggiudicazione.

I termini della pubblicazione sono quelli previsti dal Codice dei contratti (riportati sul Notiziario n. 1 del 2011 a pag. 54) per ciascuna tipologia di procedura di affidamento e restano consultabili fino alla data di scadenza del bando o dell’avviso. Gli esiti di gara restano consultabili fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’esito.

I bandi ed avvisi di gara scaduti confluiscono automaticamente in un’apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara scaduti», e restano consultabili fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo esito di gara; successivamente sono consultabili secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione aggiudicatrice e rese note sul profilo del committente.

Ogni bando, avviso ed esito di gara contiene gli elementi e le informazioni indicati dal Codice dei contratti, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea, ed é indicizzato con i campi informativi delle Tabelle di cui all’Allegato 2 del DPCM in esame.

 

Infine gli articoli 5 e 6 si riferiscono rispettivamente alla pubblicazione dei bilanci e alla registrazione del sito informatico nell’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

 

Continua dunque il lungo e complesso processo di informatizzazione della pubblica amministrazione e si regolamenta ancor di più la procedura ad evidenza pubblica al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza dell’agire amministrativo.

 

Sul sito internet del Collegio Costruttori - www.ancebrescia.it - nella sezione “Lavori Pubblici” è pubblicato il testo integrale della legge in parola.

 

- Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011