STATUTO DELLE IMPRESE - LEGGE 180 DEL 11-11-2011- ASPETTI DI INTERESSE PER GLI APPALTI PUBBLICI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 è
stata pubblicata la Legge 11 novembre 2011 n. 180, recante “Norme per la tutela
della libertà d’impresa - Statuto delle imprese”. La Legge è entrata in vigore
lo scorso 15 novembre.
Lo Statuto delle imprese si inserisce nell’ambito
dell’iniziativa comunitaria intitolata “Small
Business Act” per l’Europa, volta a promuovere la
crescita e la competitività delle micro, piccole e medie imprese, e la
semplificazione per le stesse nell’accesso al mercato.
Di seguito si illustrano le disposizioni di
particolare interesse per le imprese che operano nel settore degli appalti
pubblici.
L’art. 13 dello Statuto delle imprese contiene alcune
importanti previsioni finalizzate a favorire l’accesso di tali imprese al
mercato dei pubblici appalti.
La norma in commento, infatti, prevede anzitutto
l’obbligo specifico per le Pubbliche Amministrazioni, per i soggetti
aggiudicatori in generale, di suddividere i contratti di appalto in più lotti, nonchè di semplificare l’accesso agli appalti delle
aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese, privilegiando i raggruppamenti
temporanei di imprese (ATI), le forme consortili e le reti d’impresa.
Il principio della suddivisione in lotti assume
un’importanza fondamentale per le imprese del settore edile, considerato che
sempre più frequentemente si assiste ad una tendenza al “gigantismo” degli
appalti, che pregiudica lo sviluppo e la crescita delle piccole e medie
imprese.
La disposizione in parola prevede, inoltre,
l’ulteriore obbligo, per i soggetti aggiudicatori, di rendere visibili le
possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti
da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni
del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di
avanzamento.
Si segnala, inoltre, la previsione, contenuta nella
lett. d) del comma 2 dell’art. 13, secondo cui le amministrazioni e le autorità
competenti devono introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di
grandi infrastrutture, nonchè delle connesse opere
integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei
territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare
attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
Altri principi importanti sono poi contenuti nei commi
3 e 4 dell’art. 13 che, nell’ottica della semplificazione amministrativa,
prevedono la possibilità per le imprese partecipanti alle gare di produrre
autocertificazioni per l’attestazione dei requisiti di idoneità, escludendo che
le amministrazioni possano chiedere documentazione aggiuntiva o già in possesso
dell’amministrazione stessa. Inoltre le amministrazioni potranno chiedere la
documentazione probatoria solo all’impresa aggiudicataria, che, nel caso in cui
non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti, sarà sottoposta alle
sanzioni di legge ed alla sospensione dalla partecipazione alle procedure
pubbliche per un anno. Questo significa
che le amministrazioni potranno chiedere all’impresa aggiudicataria la
comprova dei soli requisiti di idoneità attestati da documentazione non in
possesso delle amministrazioni stesse.
Da ultimo, l’art 15, relativo ai contratti di
fornitura con posa in opera. prevede che la sanzione della sospensione dei
pagamenti all’appaltatore, di cui all’art. 118, comma 3, del Codice dei
contratti, si applichi anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato
di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.
Al riguardo, si informa che Ance aveva presentato un
emendamento volto a chiarire che la disciplina doveva essere estesa solo ai
subcontratti di fornitura con posa in opera similari al subappalto, ai sensi
del comma 11 dello stesso art. 118. Tuttavia, data la breve tempistica di
approvazione del provvedimento in esame, l’emendamento è stato trasformato in
un ordine del giorno accolto dal Governo, con cui lo stesso si impegna ad
adottare le opportune iniziative finalizzate a far sì che l’art. 15 si applichi
ai soli subcontratti di fornitura con posa in opera similari al subappalto.
Si pubblica qui di seguito la tabella riepilogativa
per la classificazione delle categorie di imprese:
Categoria di impresa |
Unità lavorative-anno
(ULA) |
Fatturato Medio in euro |
Una delle due condizioni |
Totale di bilancio annuo in euro |
Media |
< 250 |
< = 50 milioni |
o |
< = 43 milioni |
Piccola |
< 50 |
< = 10 milioni |
o |
< = 10 milioni |
Micro |
< 10 |
< = 2 milioni |
o |
< = 2 milioni |
Il testo integrale della Legge n. 180/2011 è
pubblicato sul sito internet del Collegio Costruttori Edili - www.ancebrescia.it
- nella sezione “Lavori Pubblici”.
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Legge 11 novembre 2011 n. 180