STATUTO DELLE IMPRESE - LEGGE 180 DEL 11-11-2011- ASPETTI DI INTERESSE PER GLI APPALTI PUBBLICI

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 è stata pubblicata la Legge 11 novembre 2011 n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa - Statuto delle imprese”. La Legge è entrata in vigore lo scorso 15 novembre.

Lo Statuto delle imprese si inserisce nell’ambito dell’iniziativa comunitaria intitolata “Small Business Act” per l’Europa, volta a promuovere la crescita e la competitività delle micro, piccole e medie imprese, e la semplificazione per le stesse nell’accesso al mercato.

Di seguito si illustrano le disposizioni di particolare interesse per le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici.

L’art. 13 dello Statuto delle imprese contiene alcune importanti previsioni finalizzate a favorire l’accesso di tali imprese al mercato dei pubblici appalti.

La norma in commento, infatti, prevede anzitutto l’obbligo specifico per le Pubbliche Amministrazioni, per i soggetti aggiudicatori in generale, di suddividere i contratti di appalto in più lotti, nonchè di semplificare l’accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese, privilegiando i raggruppamenti temporanei di imprese (ATI), le forme consortili e le reti d’impresa.

Il principio della suddivisione in lotti assume un’importanza fondamentale per le imprese del settore edile, considerato che sempre più frequentemente si assiste ad una tendenza al “gigantismo” degli appalti, che pregiudica lo sviluppo e la crescita delle piccole e medie imprese.

La disposizione in parola prevede, inoltre, l’ulteriore obbligo, per i soggetti aggiudicatori, di rendere visibili le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento.

Si segnala, inoltre, la previsione, contenuta nella lett. d) del comma 2 dell’art. 13, secondo cui le amministrazioni e le autorità competenti devono introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonchè delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.

Altri principi importanti sono poi contenuti nei commi 3 e 4 dell’art. 13 che, nell’ottica della semplificazione amministrativa, prevedono la possibilità per le imprese partecipanti alle gare di produrre autocertificazioni per l’attestazione dei requisiti di idoneità, escludendo che le amministrazioni possano chiedere documentazione aggiuntiva o già in possesso dell’amministrazione stessa. Inoltre le amministrazioni potranno chiedere la documentazione probatoria solo all’impresa aggiudicataria, che, nel caso in cui non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti, sarà sottoposta alle sanzioni di legge ed alla sospensione dalla partecipazione alle procedure pubbliche per un anno. Questo significa  che le amministrazioni potranno chiedere all’impresa aggiudicataria la comprova dei soli requisiti di idoneità attestati da documentazione non in possesso delle amministrazioni stesse.

Da ultimo, l’art 15, relativo ai contratti di fornitura con posa in opera. prevede che la sanzione della sospensione dei pagamenti all’appaltatore, di cui all’art. 118, comma 3, del Codice dei contratti, si applichi anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

Al riguardo, si informa che Ance aveva presentato un emendamento volto a chiarire che la disciplina doveva essere estesa solo ai subcontratti di fornitura con posa in opera similari al subappalto, ai sensi del comma 11 dello stesso art. 118. Tuttavia, data la breve tempistica di approvazione del provvedimento in esame, l’emendamento è stato trasformato in un ordine del giorno accolto dal Governo, con cui lo stesso si impegna ad adottare le opportune iniziative finalizzate a far sì che l’art. 15 si applichi ai soli subcontratti di fornitura con posa in opera similari al subappalto.

 

Si pubblica qui di seguito la tabella riepilogativa per la classificazione delle categorie di imprese:

 

Categoria di

impresa

Unità lavorative-anno (ULA)

Fatturato Medio in euro

Una delle due condizioni

Totale di bilancio annuo in euro

Media

< 250

< = 50 milioni

o

< = 43 milioni

Piccola

< 50

< = 10 milioni

o

< = 10 milioni

Micro

< 10

< = 2 milioni

o

< = 2 milioni

 

Il testo integrale della Legge n. 180/2011 è pubblicato sul sito internet del Collegio Costruttori Edili - www.ancebrescia.it - nella sezione “Lavori Pubblici”.

 

- Legge 11 novembre 2011 n. 180