La destinazione a parcheggio di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica
(Corte di Cassazione, sentenza 8 giugno 2011, n.
28227)
La Corte di Cassazione afferma che la destinazione a
parcheggio di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, mediante la rimozione
della vegetazione e dello strato superficiale del terreno con predisposizione
di spazi destinati alla sosta di autovetture, incidendo sull’aspetto esteriore
dell’area medesima, soggetta a speciale protezione e comportando comunque una
destinazione della stessa diversa da quella originaria, richiede la preventiva
autorizzazione paesaggistica in assenza della quale è configurabile il reato
previsto e punito dall’articolo 181 del D. Leg.vo
42/2004.
Anche se l’intervento è posto in essere senza alcuna
opera edilizia o mediante l’esecuzione di lavori di minima entità, tale
intervento è di impatto paesistico. La Corte ha inoltre precisato che dal punto
di vista paesaggistico assumono rilevanza tutti quegli interventi che
comportano un mutamento della consistenza estetica del paesaggio, intesa come
la sua fisionomia ed aspetto esteriore.