APPALTI PUBBLICI - IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEVE ESSERE LEGATO AD UN INTERESSE DIRETTO CONCRETO E ATTUALE DELL’ISTANTE
(Consiglio di Stato, sentenza 18 ottobre 2011, n. 5571)
Il Consiglio di Stato, con l’ennesima decisione sulla
vicenda Pedemontana Veneta, continua a far prevalere l’interesse pubblico generale alla legalità
ed alla trasparenza dell’azione amministrativa rispetto a specifici e
particolari interessi di natura economica e patrimoniale. Infatti con la
sentenza del 18 ottobre scorso i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che
l’esercizio del diritto di accesso, così come tutelato dal nostro ordinamento,
ed in particolare l’accesso alle informazioni ambientali, deve essere sempre
connesso ad un interesse diretto concreto e attuale dell’istante.
Il Consiglio di Stato, confermando quanto statuito in
primo grado, ha respinto l’appello proposto da Pedemontana Veneta S.p.A.
(mandante dell’A.T.I. di cui Impregilo S.p.A è
mandataria). Quest’ultima aveva infatti impugnato dinanzi ai giudici del Tar
Lazio il diniego d’accesso, opposto dal Commissario Delegato per l’emergenza
nel settore del traffico e mobilità province Treviso e Vicenza, a tutti gli
atti, documenti ed elaborati costituenti il progetto definitivo della
superstrada Pedemontana Veneta. Atti successivi, quindi, alla procedura di gara
ed anzi intervenuti in esecuzione del contratto di concessione di costruzione e
gestione.
L’appellante sottolineava infatti il proprio interesse
ad ottenere l’accesso sulla base della qualità di promotrice dell’opera ed
evidenziava che il progetto definitivo in questione “in quanto relativo ad
un’opera idonea ad incidere sullo stato degli elementi dell’ambiente, sarebbe
visionabile da chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare
il proprio interesse.”
I Giudici di Palazzo Spada, respingendo le richieste
della Pedemontana Veneta S.p.A, hanno sottolineato
due principi fondamentali in materia di accesso agli atti amministrativi di una
procedura ad evidenza pubblica:
1) quando l’accesso riguarda la fase autonoma e
distinta dell’esecuzione dell’opera l’istante deve necessariamente specificare
il proprio ulteriore interesse, non essendo sufficiente il richiamo alla
partecipazione alla procedura di gara, oramai conclusa;
2) sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa
essere esercitato da chiunque, la richiesta non deve comunque presentare
profili di genericità e deve avere ad oggetto quelle informazioni ambientali
disciplinate dall’art. 2 del D. Lgs. 19 ottobre 2005,
n. 195.
In particolare, l’istanza di accesso agli atti
presentata da Pedemontana Veneta S.p.A. non concerneva “alcuna attività
amministrativa in senso proprio, riguardando piuttosto un atto di esecuzione
del contratto stipulato tra l’amministrazione regionale veneta e l’A.T.I. tra
SIS Consorzio Stabile s.c.p.a. e Itinere Infraestrutturas S.A., concessionaria per la realizzazione
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, in particolare il progetto
definitivo per la realizzazione di quest’ultima.”.
Il diritto ad accedere ai documenti amministrativi non
può quindi dare luogo ad una “pretesa meramente strumentale alla difesa in
giudizio” e non deve sconfinare nel “mero inammissibile interesse alla
curiosità” o nel “generico controllo
sulla gestione del rapporto negoziale” tra soggetti terzi.