APPALTI PUBBLICI - NELL’ATI E’ NECESSARIO MANTENERE CORRISPONDENZA TRA QUOTA DI QUALIFICAZIONE, QUOTA DI PARTECIPAZIONE E QUOTA DI ESECUZIONE
(Consiglio di Stato sez. III del 16/11/2011, n. 6048)
Va ritenuta necessaria la corrispondenza tra quota di
qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione. Nel senso,
quindi, di richiedere che le quote di partecipazione all’ATI siano indicate già
in sede di offerta, anche in assenza di una espressa previsione del bando o
della lettera d’invito, e che la singola impresa componente dell’ATI abbia la
qualifica, ovvero i requisiti di ammissione, in misura corrispondente a tale
quota di partecipazione, a garanzia della stazione appaltante e del buon esito
del programma contrattuale nella fase di esecuzione.
Dalla mancata osservanza di tale obbligo discende la
conseguenza che l’offerta contrattuale, che provenga da un’associazione di più
imprese in términi che non assicurino la predetta, effettiva, corrispondenza, è
inammissibile, perché comporta l’esecuzione della prestazione da parte di
un’impresa priva (almeno in parte) di qualificazione in una misura simmetrica
alla quota di prestazione ad essa devoluta dall’accordo associativo ovvero
dall’impegno delle parti a concludere l’accordo stesso.