APPALTI PUBBLICI -  GLI INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DECORRONO DALLA DATA DI INVIO ALL'APPALTANTE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO

(Cass. Civile, sez. I, 2/6/1999, n. 5349)

 

In tema di appalto di apore pubbliche ed in relazione al diritto dell'appaltatore agli interessi per il ritardato pagamneto degli acconti, a norma dell'art. 35 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1963, n. 1063, deve intendersi per "emissione" del titolo di spesa non la mera redazione dello stesso, bensė tale redazoione seguita dall'invėo del titolo all'organo destinato al pagamento di esso, costituendo tale invio attivitā indispensabile perchč il titolo stesso risulti idoneo a produrre l'effetto cui č inteso.