APPALTI
PUBBLICI - GLI INTERESSI PER RITARDATO
PAGAMENTO DECORRONO DALLA DATA DI INVIO ALL'APPALTANTE DEL CERTIFICATO DI
PAGAMENTO
(Cass.
Civile, sez. I, 2/6/1999, n. 5349)
In
tema di appalto di apore pubbliche ed in relazione al diritto dell'appaltatore
agli interessi per il ritardato pagamneto degli acconti, a norma dell'art. 35
del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1963, n. 1063, deve
intendersi per "emissione" del titolo di spesa non la mera redazione
dello stesso, bensė tale redazoione seguita dall'invėo del titolo all'organo
destinato al pagamento di esso, costituendo tale invio attivitā indispensabile
perchč il titolo stesso risulti idoneo a produrre l'effetto cui č inteso.