DETRAZIONE DEL 36% - DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE AI FINI FISCALI
Con il Provvedimento 2 novembre 2011, Prot. n.2011/149646, l’Agenzia delle Entrate ha individuato
i documenti che i contribuenti devono conservare, ed esibire a richiesta degli
Uffici verificatori, ai fini della corretta applicabilità della detrazione
IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie delle abitazioni, in vigore fino
al 31 dicembre 2012[1].
Ciò alla luce del nuovo art.1, comma 1, lett. a, del
D.M. 41/1998[2], relativo alle modalità applicative dell’agevolazione, in
vigore dal 14 maggio 2011[3], che prevede:
-
l’eliminazione dell’obbligo di inviare la Comunicazione preventiva dei
lavori al Centro operativo di Pescara[4];
- l’obbligo di
indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile e, se i
lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione del
contratto di locazione[5];
- l’obbligo di
conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici verificatori, i documenti
stabiliti in un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate.
Proprio in attuazione di quest’ultima disposizione, il
citato Provvedimento Prot. n.2011/149646 contiene un
elenco riepilogativo della documentazione, relativa all’intervento, che il
contribuente deve conservare[6], ossia:
1. le
abilitazioni amministrative richieste dalla legge vigente in relazione alla
tipologia di lavori da realizzare.
Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo
abilitativo per la realizzazione degli interventi, il contribuente deve
conservare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
dell’art.47 del D.P.R., n.445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei
lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione
edilizia rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano
di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
2. per gli
immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
3. per gli
interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, la delibera
assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale
di ripartizione delle spese;
4. in caso di
lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari
conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei
lavori;
5. la
comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda
sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri[7];
6. le fatture e
le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
7. le ricevute
dei bonifici di pagamento.
Per completezza, in merito alle ulteriori novità in
materia di detrazione del 36%, si ricorda che il medesimo D.L. 70/2011 ha
previsto l’eliminazione dell’obbligo di indicare in fattura il costo della
manodopera utilizzata per l’esecuzione dei lavori.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella propria
“Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, a conferma di
quanto sostenuto dall’ANCE, tale semplificazione opera anche per la detrazione
del 55% (art.1, commi 344-347, legge 296/2006 e s.m.i.).
Inoltre, l’art.23, comma 8, del D.L. 98/2011,
convertito, con modifiche, dalla legge 111/2011, ha ridotto dal 10% al 4% la
ritenuta, che, dal 1° luglio 2010, viene operata sui bonifici relativi alle
spese agevolate con le detrazioni del 36% e del 55%.
Infine, la “Manovra di ferragosto 2011”[8] prevede la
facoltà del venditore, nell’ipotesi di cessione di un’abitazione su cui siano
stati eseguiti gli interventi di recupero, di scegliere tra continuare ad
utilizzare in prima persona la detrazione, ovvero trasferirla all’acquirente.
Tale facoltà viene prevista per le vendite effettuate
a decorrere dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge
148/2011, di conversione del D.L. 138/2011.
La disposizione previgente, che stabiliva obbligatoriamente
il trasferimento dell’agevolazione all’acquirente, è stata, quindi, applicabile
per le cessioni di abitazioni effettuate fino al 16 settembre 2011[9].
In sintesi, si riporta uno schema riepilogativo di
tutte le novità intervenute, nel corso del 2011, sulle modalità applicative
della detrazione del 36%.
Detrazione irpef «36%» |
|
Decorrenza |
novita` 2011 |
14 maggio 2011 |
No comunicazione preventiva al centro di Pescara |
Fatture senza costo della manodopera |
|
6 luglio 2011 |
Ritenuta sui bonifici al 4% |
17 settembre 2011 |
Scelta di mantenere o di traferire
l`agevolazione in caso di vendita dell`abitazione |
------------------------------
[1] Art.2, commi 10-11, legge 191/2009.
[2] La disposizione è stata modificata dall’art.7,
comma 2, lett. q, del D.L. 70/20111, convertito, con modificazioni, dalla legge
106/2011 (cfr. Dossier ANCE n.11 del 13 luglio 2011).
[3] Data di entrata in vigore del D.L. 70/2011.
[4] Tale adempimento era obbligatorio per tutte le
ipotesi di applicazione della detrazione del 36%, salva l’unica eccezione
relativa all’acquisto di abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente
ristrutturati da imprese di costruzione. Pertanto, l’obbligo di invio della
Comunicazione preventiva è venuto meno per tutte le fattispecie agevolabili (recupero
delle abitazioni ed acquisto/costruzione di box pertinenziali),
che erano assoggettate a tale adempimento.
[5] Si ritiene che, in assenza di ulteriori
chiarimenti, le modalità di indicazione di tali informazioni verranno definite
nelle Istruzioni al Modello 730/2012.
[6] Cfr. anche C.M. n. 57/E/1998 e 122/E/1999.
[7] La raccomandata è prevista nei casi di cui
all’art.99 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla
sicurezza), in particolare:
- cantieri in
cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
- cantieri che,
inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono in tale obbligo per
effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera (es. affidamento successivo
di parte dei lavori ad altra impresa);
- cantieri in
cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a
duecento uomini-giorno.
Resta inteso che, per i cantieri che non ricadono nei
summenzionati casi e quindi non soggetti all’obbligo di notifica preliminare,
l’invio della raccomandata non è previsto.
[8] Art.2, comma 12-bis e 12-ter del D.L. 138/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011.
[9] Cfr. Dossier ANCE n.13 dell’11 ottobre 2011.