SICUREZZA SUL LAVORO - MINISTERO DELL’INTERNO -
REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI - D.P.R. N.
151/2011 - CIRCOLARE N. 13061/2011
Il Ministero dell’Interno
ha emanato, con lettera circolare n.
13061 del 6 ottobre 2011, i primi indirizzi applicativi sul nuovo Regolamento
di prevenzione incendi – D.P.R. 1 agosto
i primi indirizzi
applicativi sul nuovo Regolamento di prevenzione incendi “Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del Decreto-Legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010,
n. 122” - entrato in vigore il 7 ottobre 2011.
La lettera circolare
fornisce alcune prime indicazioni tecniche applicative della nuova
regolamentazione al fine di gestire il periodo transitorio, in attesa
dell’emanazione dei previsti Decreti Ministeriali di attuazione.
Nella lettera sono
inizialmente riportate le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento,
derivanti dall’applicazione del principio di proporzionalità che ha consentito
di distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi
(elencate nell’allegato I al Regolamento) in tre categorie, A, B e C,
assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso
all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di
tutela della pubblica incolumità. In particolare, si sottolineano
l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che il
titolare presenta, prima dell’inizio dell’attività, corredata dei documenti
necessari a seconda della categoria di attività, e i nuovi procedimenti diversificati
sulla base del principio di proporzionalità, di seguito indicati:
- valutazione dei progetti
(esclusivamente per le attività di cui alle categorie B e C);
- controlli di prevenzione
incendi;
- rinnovo periodico di
conformità antincendio;
- eventuale deroga;
- nulla osta di fattibilità
(su base volontaria per le attività in categoria B e C);
- verifiche in corso
d’opera (su base volontaria).
Per ciascuno di tali
procedimenti la lettera circolare indica la documentazione da presentare in
sede di richiesta.
Il cambiamento del quadro
normativo e la previsione dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi
del nuovo Regolamento rendono necessaria la gestione del periodo transitorio,
disciplinato all’art. 11 dello stesso Regolamento. A tal fine, la lettera
circolare fornisce indicazioni in merito ai diversi casi che si possono
configurare nel caso di procedimenti avviati con il precedente Regolamento
prevenzione incendi - D.P.R. n. 37/98 - e non ancora conclusi.
Le specificazioni fornite
nella lettera circolare chiariscono quali adempimenti devono essere espletati
dai titolari delle attività nelle diverse situazioni in cui possono trovarsi
nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, ad esempio nel
caso in cui sia stata inoltrata la richiesta di certificato di prevenzione
incendi (CPI) ex articolo 3 del D.P.R. n. 37/98 e, alla data di entrata in
vigore del nuovo Regolamento, il Comando non abbia ancora concluso il
procedimento. La circolare stabilisce altresì che le attività esistenti, in
precedenza non assoggettate ai controlli, ma oggi rientranti nell’elenco delle
attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, devono
espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in
vigore del Regolamento, quindi entro il 6 ottobre 2012.
Infine la circolare
fornisce chiarimenti in merito al sistema tariffario vigente nella fase
transitoria, in attesa dell’emanazione dell’apposito decreto che determinerà i
nuovi corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo
Nazionale.