SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS.
N. 81/08 - REGOLAMENTO SUGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO
O CONFINATI - D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011,
N. 177 - G.U. N. 260/2011
Sulla Gazzetta Ufficiale n.
260 dell’8 novembre 2011 è stato pubblicato il D.P.R. 14 settembre 2011, n.
177, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81”, che entrerà in vigore il 23 novembre 2011.
La disciplina si applica ai
lavori in ambienti sospetti di inquinamento, come definiti agli articoli 66 e
121 all’allegato IV, punto 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
a titolo esemplificativo sono compresi i pozzi neri, le fogne, i camini, le
fosse, le gallerie e, in generale, gli ambienti, recipienti, silos, ecc. ove
sia possibile il rilascio di gas o vapori pericolosi o nocivi e ove è vietato
l’accesso dei lavoratori senza che sia stata previamente accertata l’assenza di
pericolo per la loro vita o per l’integrità fisica, ovvero senza previo
risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione e altri mezzi idonei (in caso
di dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere assicurati
con DPI, vigilati durante il lavoro ed eventualmente forniti di apparecchi di
protezione).
Altresì vasche,
canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos sono definiti ambienti
confinati e sono oggetto di una serie di norme riguardanti i lavoratori che vi
accedono e le modalità operative finalizzate alla sicurezza.
L’art. 2 del Regolamento
fissa i requisiti che le imprese e i lavoratori autonomi devono possedere ai
fini dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati. Tali requisiti sono di seguito
sinteticamente esposti:
- integrale applicazione
delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza
sanitaria e misure di gestione delle emergenze, anche in caso di presenza di
imprese familiari e lavoratori autonomi;
- impiego di personale
(comprensivo del preposto), in percentuale non inferiore al 30 per cento della
forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato o con altre tipologie contrattuali
certificate ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs.
276/2003.
- Avvenuta effettuazione di
attività di informazione e formazione (con verifica di apprendimento e
aggiornamento periodico) di tutto il personale, compreso il datore di lavoro
ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali
attività;
- possesso di dispositivi
di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla
prevenzione dei rischi e avvenuta effettuazione di attività di addestramento
all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
- avvenuta effettuazione di
attività di addestramento di tutto il personale impiegato, ivi compreso il
datore di lavoro, relativamente all’applicazione delle procedure di sicurezza
di cui al Testo unico sulla sicurezza;
- rispetto e applicazione
delle vigenti previsioni e della normativa in materia di regolarità
contributiva e contrattazione collettiva di settore.
Il Regolamento individua
all’articolo 3 le procedure di sicurezza da seguire nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati; durante tutte le fasi delle lavorazioni
in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di
lavoro diretta a eliminare o, dove impossibile, ridurre al minimo i rischi
propri delle attività, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di
coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e
dei Vigili del Fuoco.
Nel caso di affidamento da
parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, prima
dell’accesso negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, tutti i
lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice (compreso il datore di lavoro
se impiegato nelle medesime attività) o i lavoratori autonomi devono essere
informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in
cui sono chiamati a operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti e sulle
misure di prevenzione ed emergenza adottate. L’attività di informazione va
realizzata in un tempo sufficiente e adeguato e, comunque, non inferiore ad un
giorno.
Il datore di lavoro
committente individua un proprio rappresentante, in possesso delle necessarie
competenze e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione
e addestramento richieste, affinchè indirizzi e
coordini le attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice
o dai lavoratori autonomi e per limitare i rischi da interferenza di tali
lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro
committente.
Infine l’art. 2, comma 2
del Regolamento riporta che nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento
o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non espressamente
autorizzati dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo
VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
Sempre in materia di
affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture
all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda, restano applicabili, fino alla data di entrata in vigore della
disciplina stabilita dal Regolamento, i criteri di verifica della idoneità
tecnico-professionale prescritti dall’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008.