INAIL – INFORTUNIO “IN ITINERE” - UTILIZZO DELLA
BICICLETTA O DEL SERVIZIO “BIKE-SHARING” - NOTA 7 NOVEMBRE 2011
L’Inail con nota del 7
novembre 2011 ha fornito chiarimenti circa l’indennizzabilità
di infortuni “in itinere” occorsi utilizzando la bicicletta o il servizio di “bike-sharing”.
Si ricorda che, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, gli
infortuni “in itinere” sono inclusi nella copertura assicurativa Inail, qualora
l’evento lesivo si sia verificato:
-•durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, ovvero, in assenza
di un servizio di mensa aziendale, dal luogo di lavoro a quello di consumazione
abituale dei pasti;
-•durante il normale percorso di
collegamento fra due diversi luoghi di lavoro, in relazione ai soggetti
assicurati che siano titolari di più rapporti lavorativi.
La tutela di legge ricorre,
in particolare, a condizione che non siano state effettuate interruzioni o
deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non “necessitate”, e
cioè non dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed
improrogabili, o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Rientrano nella tutela,
inoltre, le ipotesi di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, purché, anche
in questo caso, “necessitato” e sempre che l’infortunio non risulti
direttamente cagionato dall’abuso di alcoolici e psicofarmaci o dall’uso non
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, ovvero il conducente sia
sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida.
Nella nota in oggetto,
l’Inail esprime l’avviso che la valutazione sul carattere “necessitato”
dell’uso della bicicletta – per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di
trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la
distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro – costituisce discrimine ai
fini dell’indennizzabilità soltanto laddove l’evento
lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a
motore, mentre non rileva quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o
zona interdetta al traffico.
Infatti – osserva
l’Istituto – nel primo caso può ritenersi sussistente la “ratio”
della sostanziale esclusione dell’indennizzabilità
dell’evento lesivo, conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di
esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei
mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del
mezzo di trasporto privato.
La predetta “ratio” non ricorre, invece, nell’ipotesi di tragitto su
pista ciclabile (cioè, su percorso protetto ed interdetto al traffico dei
veicoli a motore), non essendo configurabile quel rischio che risulta aggravato
dalla scelta del mezzo di trasporto privato.
Relativamente all’indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il
servizio di “bike-sharing”, la nota in commento fa
presente che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni
locali per decongestionare il traffico e, quindi, ridurre l’inquinamento
ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio.
In proposito, l’Istituto
rimarca che, ai fini dell’art. 12 del D.Lgs. n.
38/2000, non assume rilievo la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato (che
può appartenere sia al lavoratore che a terzi), quanto, piuttosto, il controllo
che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello stesso e sulle
condizioni di rischio connesse alle scelte di guida del mezzo.
Da ultimo, l’Inail
evidenzia che, nei casi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile, o
zona interdetta al traffico, e in parte su strada aperta ai veicoli a motore,
l’infortunio verificatosi in tale ultimo tratto deve essere indennizzato
soltanto qualora ricorrano le condizioni che rendono “necessitato” l’uso della
bicicletta.
Dalla sussistenza delle
suindicate condizioni si può invece prescindere nell’ipotesi in cui
l’infortunio si sia verificato in un tratto di percorso protetto.
Al riguardo, la nota in
esame ricorda che, con riferimento a fattispecie assimilabili, relative al
cosiddetto “percorso misto” (effettuato in parte con mezzo di trasporto privato
e in parte a piedi), la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9982 del 28
aprile 2006, ha precisato che l’infortunio è indennizzabile quando l’evento
lesivo sia occorso nel tratto percorso a piedi, tra il punto in cui il
lavoratore ha parcheggiato il veicolo nei pressi del luogo di lavoro e
quest’ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di
parcheggio del veicolo all’effettuazione, con modalità miste, del percorso
casa-lavoro.