INAIL – INFORTUNIO “IN ITINERE” - UTILIZZO DELLA BICICLETTA O DEL SERVIZIO “BIKE-SHARING” - NOTA 7 NOVEMBRE 2011

 

L’Inail con nota del 7 novembre 2011 ha fornito chiarimenti circa l’indennizzabilità di infortuni “in itinere” occorsi utilizzando la bicicletta o il servizio di “bike-sharing”.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, gli infortuni “in itinere” sono inclusi nella copertura assicurativa Inail, qualora l’evento lesivo si sia verificato:

-•durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, ovvero, in assenza di un servizio di mensa aziendale, dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti;

-•durante il normale percorso di collegamento fra due diversi luoghi di lavoro, in relazione ai soggetti assicurati che siano titolari di più rapporti lavorativi.

La tutela di legge ricorre, in particolare, a condizione che non siano state effettuate interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non “necessitate”, e cioè non dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili, o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Rientrano nella tutela, inoltre, le ipotesi di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, purché, anche in questo caso, “necessitato” e sempre che l’infortunio non risulti direttamente cagionato dall’abuso di alcoolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, ovvero il conducente sia sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida.

Nella nota in oggetto, l’Inail esprime l’avviso che la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso della bicicletta – per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro – costituisce discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto laddove l’evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore, mentre non rileva quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico.

Infatti – osserva l’Istituto – nel primo caso può ritenersi sussistente la “ratio” della sostanziale esclusione dell’indennizzabilità dell’evento lesivo, conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato.

La predetta “ratio” non ricorre, invece, nell’ipotesi di tragitto su pista ciclabile (cioè, su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore), non essendo configurabile quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato.

Relativamente all’indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di “bike-sharing”, la nota in commento fa presente che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali per decongestionare il traffico e, quindi, ridurre l’inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio.

In proposito, l’Istituto rimarca che, ai fini dell’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, non assume rilievo la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato (che può appartenere sia al lavoratore che a terzi), quanto, piuttosto, il controllo che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello stesso e sulle condizioni di rischio connesse alle scelte di guida del mezzo.

Da ultimo, l’Inail evidenzia che, nei casi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile, o zona interdetta al traffico, e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio verificatosi in tale ultimo tratto deve essere indennizzato soltanto qualora ricorrano le condizioni che rendono “necessitato” l’uso della bicicletta.

Dalla sussistenza delle suindicate condizioni si può invece prescindere nell’ipotesi in cui l’infortunio si sia verificato in un tratto di percorso protetto.

Al riguardo, la nota in esame ricorda che, con riferimento a fattispecie assimilabili, relative al cosiddetto “percorso misto” (effettuato in parte con mezzo di trasporto privato e in parte a piedi), la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9982 del 28 aprile 2006, ha precisato che l’infortunio è indennizzabile quando l’evento lesivo sia occorso nel tratto percorso a piedi, tra il punto in cui il lavoratore ha parcheggiato il veicolo nei pressi del luogo di lavoro e quest’ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di parcheggio del veicolo all’effettuazione, con modalità miste, del percorso casa-lavoro.