INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 9 NOVEMBRE 2011

 

La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura dell’1,25% a decorrere dal 9  2011, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

In relazione al citato provvedimento l’Inps e L’Inail,rispettivamente con circolare n. 147 del 14 novembre 2011 e con circolare n. 54 del 10 novembre scorso, hanno reso noto che, con decorrenza 9 novembre 2011, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:

 

Interessi di differimento

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di differimento è fissato nella nuova misura del 7,25% (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 2011.

 

Interessi di dilazione

L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 7,25% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 9 novembre 2011 sia dall’Inps che dall’Inail.

 

Sanzioni civili

La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dal 9 novembre 2011 è così determinata:

- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 6,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto);

- nel caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto;

- nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 6,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).

 

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

In caso di procedure concorsuali, tenuto conto che a decorrere dal 13 luglio 2011 il tasso ufficiale di riferimento è pari alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2011, la misura della sanzione ridotta:

- nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) dell’art. 116 della L. n. 388/00 , è pari all’1,50%;

- nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. b) dell’art. 116 della L. n. 388/00, è pari all’1,50% maggiorato di due punti percentuali, ossia pari al 3,50%.