INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI
DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 9 NOVEMBRE 2011
La Banca Centrale Europea
ha fissato, nella misura dell’1,25% a decorrere dal 9 2011, il Tasso Ufficiale di Riferimento da
prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione
per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti
agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
In relazione al citato
provvedimento l’Inps e L’Inail,rispettivamente con circolare n. 147 del 14
novembre 2011 e con circolare n. 54 del 10 novembre scorso, hanno reso noto
che, con decorrenza 9 novembre 2011, la misura del tasso di dilazione, di
differimento e le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi risultano essere:
Interessi di
differimento
Nei casi di autorizzazione
al differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di
differimento è fissato nella nuova misura del 7,25% (Tasso Ufficiale di
Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al
mese di novembre 2011.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è fissato
nella misura del 7,25% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 9 novembre
2011 sia dall’Inps che dall’Inail.
Sanzioni civili
La misura delle sanzioni
civili, ai sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dal
9 novembre 2011 è così determinata:
- nel caso di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 6,75% in ragione
d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo
dovuto);
- nel caso di evasione
connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero
il tasso è pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60%
dell’importo dovuto;
- nel caso di inadempienze
derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il
versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota
è pari al 6,75% in ragione d’anno (la sanzione non può comunque essere
superiore al 40% dell’importo dovuto).
Sanzioni ridotte in caso
di procedure concorsuali
In caso di procedure
concorsuali, tenuto conto che a decorrere dal 13 luglio 2011 il tasso ufficiale
di riferimento è pari alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1°
gennaio 2011, la misura della sanzione ridotta:
- nell’ipotesi prevista dal
comma 8, lett. a) dell’art. 116 della L. n. 388/00 , è pari all’1,50%;
- nell’ipotesi prevista dal
comma 8, lett. b) dell’art. 116 della L. n. 388/00, è pari all’1,50% maggiorato
di due punti percentuali, ossia pari al 3,50%.