INPS - GESTIONE SEPARATA - INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE - MESSAGGIO N. 20273/2011

 

Con messaggio n. 20273 del 26 ottobre 2011, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inps ha reso noto che sono in corso di completamento le operazioni relative alla preparazione delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo, da inviare agli iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Tali lettere riguardano i contributi che risultano omessi o insufficientemente versati per compensi corrisposti negli anni 2001, 2002 e 2004, sulla base del confronto tra pagamenti e denunce GLA R-C presentate negli anni 2002, 2003 e 2005.

I soggetti interessati sono i contribuenti destinatari degli avvisi di pagamento inviati nel mese di novembre 2006, per i quali risulta la notifica della richiesta e almeno un contributo residuo a debito. Sono inoltre interessati coloro per i quali sono state effettuate interruzioni dei termini da parte delle singole Sedi dell’Istituto.

Le lettere, reperibili oltre che sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, sono suddivise in due parti: la prima di informazione generale, la seconda contenente i prospetti riepilogativi delle informazioni utili per la determinazione del debito residuo.

Come riportato nel testo delle lettere, l’Inps invita i destinatari delle stesse:

a confrontare il contenuto della comunicazione con i documenti in loro possesso;

qualora abbiano già provveduto al pagamento dell’importo addebitato, ovvero nei casi in cui, per errore o ritardo, le informazioni registrate negli archivi dell’Inps siano errate o siano intervenute modifiche rispetto a quanto denunciato, a segnalare agli uffici dell’Istituto gli estremi del versamento o inviare le correzioni tramite il flusso UNIEMENS.

 

Inps

 

Roma, 26 ottobre 2011

 

Messaggio n. 20273

 

Oggetto: Gestione separata art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 – Interruzione termini

Si comunica che questa Direzione sta terminando le operazioni relative alla preparazione delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo da inviare ai contribuenti iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

Le lettere riguardano i contributi omessi o insufficientemente versati per compensi erogati negli anni 2001, 2002 e 2004, quali risultano dal confronto tra pagamenti e denunce GLA R-C presentati negli anni 2002, 2003 e 2005.

I soggetti interessati sono i contribuenti destinatari degli avvisi di pagamento inviati nel mese di novembre 2006, così come indicato nel messaggio n. 30991/2006, per i quali risulta la notifica della richiesta e almeno un contributo residuo a debito. Inoltre sono interessati i soggetti per i quali sono state effettuate interruzioni dei termini da parte delle singole sedi, registrate nella funzione “interruzione termini” presente nell’area intranet > Soggetto contribuente > Gestione separata “Servizi per i liberi professionisti e i parasubordinati”.

Le lettere, i cui schemi si allegano al presente messaggio, sono suddivise in due parti: la prima di informazione generale, la seconda contenente i prospetti riepilogativi, riassunti nelle righe sottostanti, di tutte le informazioni utili per la determinazione del debito residuo.

“Prospetto riepilogativo dei contributi dovuti”: sono indicati i dati relativi al periodo di riferimento del compenso erogato e all’imponibile, ai versamenti effettuati, al contributo residuo a debito.

“Prospetto riepilogativo delle sanzioni dovute”: è indicato il calcolo delle sanzioni sugli importi omessi relativi al prospetto su menzionato.

“Prospetto evidenza degli estremi riferiti agli atti interruttivi”: sono indicati gli estremi del precedente atto di avviso di interruzione dei termini, il numero della raccomandata e la data di notifica della stessa.

“Prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati con F24 privi del periodo di riferimento”: sono elencati i versamenti effettuati dai committenti, nei quali non è stato inserito il dato del periodo di riferimento “da – a” relativo al contributo versato. Questi versamenti sono stati abbinati al periodo risultante a debito più vecchio e fino a capienza.

Per questa ultima evidenza è stata predisposta una lettera diversa, nella quale si chiede al contribuente di porre particolare attenzione ai dati rappresentati, di verificarne la correttezza e soprattutto di validare la situazione esposta. Nel caso di silenzio e dopo 30 giorni dalla data della notifica dell’avviso di pagamento, la posizione debitoria, così come indicata nel prospetto, diverrà definitiva.

Si fa riserva di inviare apposito messaggio per la gestione del rientro delle posizioni.

I contribuenti, infine, sono invitati a versare la contribuzione entro 30 giorni utilizzando la causale contributo CXX per gli importi relativi ai contributi omessi e causale COS per le sanzioni calcolate.

Si ricorda che il calcolo delle sanzioni è stato effettuato ai sensi della legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lettera a) nel caso di denunce presentate entro i termini previsti e lettera b) nel caso di denunce pervenute oltre tali termini (vedi circolari n. 78/99, n.16/2001 e messaggio n. 5 del 19/04/2002).

Si evidenzia che in caso di mancata regolarizzazione degli importi entro i termini stabiliti, la denuncia passerà a recupero crediti per il successivo invio dell’avviso di addebito, non essendo prevista alcuna ulteriore fase amministrativa.

 

- Messaggio n. 20273 del 26 ottobre 2011