INPS - OPZIONE TRA ASSEGNO ORDINARIO DI
INVALIDITÀ E INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 234/2011 - CIRCOLARE N. 138/2011
Si informa che con sentenza
n. 234 del 19-22 luglio 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 6, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’art.
1 della stessa Legge n. 236/1993, “nella parte in cui dette norme non
prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità,
nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il
diritto di optare fra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al
periodo di disoccupazione indennizzato”.
Al riguardo, l’Inps ha
diramato la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011, che si riproduce in calce
alla presente.
In via preliminare,
l’Istituto sottolinea che:
- le predette norme,
dichiarate costituzionalmente illegittime, laddove esse non prevedevano in favore
dell’assicurato il diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità
di disoccupazione, hanno cessato di avere efficacia e non possono quindi
trovare applicazione dal 28 luglio 2011, giorno successivo alla pubblicazione
della sentenza in discorso nella Gazzetta Ufficiale;
- tale sentenza riconosce
all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e
l’indennità di disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione
indennizzato, ferma restando l’incumulabilità delle
due prestazioni.
Ciò premesso, al Punto 2.
la circolare di cui trattasi fornisce le istruzioni necessarie per l’attuazione
di quanto disposto dalla Corte Costituzionale, evidenziando che la sentenza
estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti ancora pendenti tra
l’assicurato e l’Istituto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.
La decisone dell’Alta
Corte, osserva l’Inps, non produce, invece, più alcun effetto nei confronti dei
rapporti ormai irreversibilmente esauriti prima della pronuncia di
illegittimità costituzionale, a seguito di intervenuto giudicato che ha
stabilito in via definitiva “la regola iuris” da
applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, ovvero a causa della loro
consolidata intangibilità, ascrivibile all’avveramento
della prescrizione estintiva decennale oppure all’avveramento
della decadenza sostanziale, istituti sanzionatori entrambi riconducibili
all’inerzia del titolare del relativo diritto.
Inps
Roma, 26 ottobre 2011
Circolare n. 138
Oggetto: Diritto di opzione
fra Assegno di invalidità e Indennità di Disoccupazione. Sentenza della Corte
Costituzionale 19-22 luglio 2011 n. 234.
Sommario:
1. Premessa
2. Istruzioni operative.
1. Premessa
La sentenza della Corte
Costituzionale 19-22 luglio 2011 n.234 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n.148,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché
dell’articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993, nella parte in cui tali
norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di
invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di
disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di
invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Le predette norme,
dichiarate costituzionalmente illegittime – laddove esse non prevedevano in
favore dell’assicurato il diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e
l’indennità di disoccupazione - pertanto, hanno cessato di avere efficacia e
non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione della Consulta (Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte
Costituzionale n. 32 del 27-7-2011).
Tale decisione riconosce
all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e
l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione
indennizzato ferma restando l’incumulabilità delle
due prestazioni.
2. Istruzioni operative
Si forniscono di seguito le
istruzioni operative in attuazione di quanto in premessa.
• Per un corretto esercizio
del diritto di opzione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti
alla competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti
in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di
disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità. A tal fine è in
corso di implementazione la procedura di presentazione della domanda di
indennità di disoccupazione attraverso le modalità telematiche – direttamente
da cittadino tramite WEB, Contact center integrato,
Patronati/Intermediari dell’Istituto – affinché consentano di manifestare la
suddetta opzione avente valore di domanda amministrativa. Nelle more l’opzione
in argomento sarà esercitata con apposita richiesta scritta presentata alla
Struttura Inps territorialmente competente.
Nel caso in cui i
lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità
successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione
o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima gli stessi possono
esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore
dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato
notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario
di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in
ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non
dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi
all’assegno di invalidità.
In ogni caso di opzione a
favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di
invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta
indennità.
I lavoratori che abbiano
esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono
rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del
pagamento dell’assegno di invalidità.
La rinuncia, che ha valore
dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che
l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di
disoccupazione.
Con l’occasione si precisa
che la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti
esclusivamente ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps a
decorrere dal giorno della sua pubblicazione.
La statuizione della
Consulta non produce, invece, più alcun effetto nei confronti dei rapporti
ormai irreversibilmente esauriti anteriormente a detta pronuncia di illegittimità
costituzionale, per effetto di intervenuto giudicato che ha fissato
definitivamente la regola iuris da applicare al caso
concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata
intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione
estintiva decennale oppure all’avveramento della
decadenza sostanziale, istituti sanzionatori entrambi riconducibili all’inerzia
del titolare del relativo diritto.