INPS - ASSEGNI PER
IL NUCLEO FAMILIARE - VERIFICA AMMINISTRATIVA SUGLI IMPORTI CONGUAGLIATI NEGLI
ANNI 2008 E 2009 - CIRCOLARE
N. 136/2011
Con circolare n. 33 del 10
febbraio 2011, l’Inps aveva comunicato l’avvio, nell’ambito dell’attività di
accertamento e verifica amministrativa, del processo di controllo delle
prestazioni anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi
dovuti.
In una prima fase le
verifiche sono state focalizzate sui conguagli esposti nelle denunce contributive
a titolo di indennità di malattia.
L’Istituto, con circolare
n. 136 del 25 ottobre 2011, che si riproduce in calce alla presente, ha reso
noto che il controllo viene esteso agli importi posti a conguaglio a titolo di
assegno al nucleo familiare negli anni 2008 e 2009.
Nella menzionata circolare
l’Istituto segnala, fra l’altro, di aver elaborato un percorso metodologico
che, attraverso l’analisi di dati concernenti i lavoratori e le aziende, ha
consentito di evidenziare probabili situazioni di non congruità.
L’attività di analisi, ad
oggi, si è rivolta alle prestazioni relative all’assegno riconosciuto nei casi
di nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore, in cui
non siano presenti componenti inabili, atteso che tali fattispecie assorbono
circa l’80% degli importi conguagliati al titolo in questione.
A seguito delle
elaborazioni effettuate con le modalità descritte al Punto 3.1 della circolare
in discorso, sono state predisposte liste di lavoratori beneficiari di assegni
al nucleo familiare e di aziende, che l’Inps ritiene necessario sottoporre ad
uno specifico controllo amministrativo.
Secondo quanto precisato
dall’Istituto, le tipologie riscontrate di probabili conguagli indebiti sono:
l’erronea attribuzione della classe reddituale; la somma dei redditi da lavoro
dipendente del nucleo familiare del richiedente inferiore al 70% del reddito
complessivo; la percezione dell’assegno da parte di più persone dello stesso
nucleo familiare.
Inps
Roma, 25 ottobre 2011
Circolare n. 136
Oggetto: Controllo delle
principali prestazioni previdenziali, sgravi e riduzioni contributive
conguagliate nel quadro D del modello DM 10/2 negli anni 2008 e 2009. ASSEGNO
AL NUCLEO FAMILIARE.
SOMMARIO:
Si fa
seguito alla circolare n. 23 del 16 febbraio 2010 e alla circolare n. 33 del 10
febbraio 2011 per proseguire il processo di controllo degli importi posti a
conguaglio nel quadro D del DM 10/2 relativamente agli anni 2008 e 2009. Con la
presente circolare si forniscono le indicazioni operative relative all’attività
di verifica amministrativa da svolgere per controllare gli importi posti a
conguaglio a titolo di Assegno al Nucleo Familiare.
1.
Premessa
2.
L’assegno al nucleo familiare
3.
L’attività di verifica amministrativa sulle denunce aziendali
3.1.
La metodologia utilizzata per la creazione delle liste di percettori indebiti
da sottoporre a controllo
3.2.
Fase sperimentale
3.3.
Attività di verifica amministrativa
3.4.
Controllo formale e sostanziale
3.5.
Convocazione dell’azienda
3.5.1
Verbale di accertamento
4.
Monitoraggio delle attività
1.
Premessa
Con
circolare n. 23 del 2010 sono state fornite le prime indicazioni per tracciare
le attività proprie dell’unità organizzativa “Verifica Amministrativa”,
indicando anche le prime attività da porre in essere nell’ambito dell’unità
organizzativa stessa.
La
verifica amministrativa ha poi cominciato a focalizzarsi sul controllo delle
somme portate a conguaglio dalle aziende nelle denunce retributive e
contributive. Con la circolare n. 33 del 2011 si è, in particolare, dato
l’avvio all’attività di controllo delle somme poste a conguaglio a titolo
d’indennità di malattia.
La
presente circolare avvia, invece, la fase sperimentale per il controllo degli
importi posti a conguaglio a titolo di assegni al nucleo familiare.
2.
L’assegno al nucleo familiare
L’assegno
al nucleo familiare compete, tra gli altri, ai lavoratori dipendenti i cui
nuclei siano composti di più persone i redditi delle quali rientrino nei limiti
stabiliti annualmente dalla legge.
L’importo
dell’assegno è calcolato in relazione alla composizione del nucleo familiare ed
ai redditi dichiarati e viene liquidato dal datore di lavoro al lavoratore
dipendente che ha presentato all’azienda l’apposito modello di richiesta
denominato ANF/DIP – COD. SR 16.
In
tale modello il lavoratore rende una dichiarazione di responsabilità, ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 2000, nella quale dichiara la composizione del nucleo
familiare, i redditi personali e gli eventuali redditi percepiti dagli altri
componenti il nucleo familiare che richiede l’assegno.
I
redditi da dichiarare, al lordo delle deduzioni e detrazioni d’imposta, degli
oneri deducibili e delle ritenute erariali, sono quelli assoggettabili
all’Irpef compresi quelli a tassazione separata e quelli esenti da Irpef ove la
somma di tali redditi superi nel complesso il limite di euro 1.032,91; non
vanno dichiarati alcuni redditi tra i quali quelli che, per loro natura,
rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal
beneficiario.
Tali
redditi sono quelli concernenti l’anno solare precedente a quello della
presentazione della domanda di assegno, se la decorrenza del medesimo è
compresa tra luglio e dicembre (secondo semestre); se invece la decorrenza
dell’assegno è compresa tra gennaio e giugno (primo semestre), il reddito da
indicare è quello relativo al secondo anno solare precedente.
In
altri termini, per le domande di assegno al nucleo familiare presentate nel
periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, i redditi da indicare sono quelli
riferiti all’anno 2007; per le domande di assegno al nucleo familiare
presentate nel periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010, i redditi da indicare
sono quelli riferiti all’anno 2008 e così via.
Nel
caso di richiesta di arretrati si dovrà utilizzare un modulo per ogni anno.
Nel
modello ANF/DIP è inoltre necessario indicare il tipo di modello fiscale sul
quale è riportato l’importo dei vari redditi dichiarati (CUD, 730, Unico ecc.)
nel caso in cui il richiedente sia tenuto alla presentazione della dichiarazione
dei redditi.
Le
tabelle contenenti i livelli reddituali, e i corrispondenti importi mensili
della prestazione, sono pubblicate annualmente anche sul sito internet
dell’Istituto ed hanno validità, come noto, dal 1° luglio dell’anno di
pubblicazione fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Il
diritto e la misura dell’assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti
dipendono dai seguenti requisiti:
composizione
del nucleo familiare: a seconda dei diversi soggetti che concorrono alla
formazione del nucleo familiare avente diritto alla prestazione (la normativa
prevede espressamente come si compone il nucleo familiare e chi può esservi
incluso) trova applicazione una diversa tabella (le tabelle sono numerate dalla
11 alla 21D) contenente i relativi importi della prestazione che variano a
seconda della classe reddituale e del numero dei componenti del nucleo (ad
esempio, la tabella 11 è relativa ai nuclei familiari con entrambi i genitori e
almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili);
reddito
familiare: l’ammontare complessivo dei redditi del nucleo familiare avente
diritto alla prestazione non deve essere superiore a determinate soglie
riportate nelle tabelle;
reddito
da lavoro dipendente: si ha diritto all’assegno solo se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione, o altra prestazione previdenziale derivante da
lavoro dipendente, ammonti almeno al 70% del reddito complessivo del nucleo
familiare (il rapporto tra i redditi da lavoro dipendente e il reddito complessivo
deve essere pari almeno al 70%).
In
caso di lavoratori a tempo parziale si ha diritto all’assegno al nucleo
familiare:
a)
nella misura intera se hanno lavorato almeno 24 ore settimanali raggiungibili
cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale;
b) se
le ore settimanali lavorate sono inferiori a 24, spettano tanti assegni
giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate,
indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna giornata.
In
alcuni casi particolari, ad esempio in presenza di minori affidati a strutture
pubbliche o collocati in famiglia, o di familiari residenti all’estero in uno
stato dell’Unione Europea o in uno Stato convenzionato, il lavoratore ha la
possibilità di chiedere all’Istituto l’autorizzazione ad inserire determinati
familiari nel nucleo, compilando e presentando l’apposito modello ANF/42 - COD
SR 03; l’eventuale autorizzazione concessa dall’Inps va consegnata al datore di
lavoro in allegato al già citato modello ANF/DIP.
Il
datore di lavoro, sulla base delle dichiarazioni fornite dal lavoratore
dipendente con il modello ANF/DIP, comunica all’Istituto i nomi dei lavoratori
che beneficiano della prestazione, la relativa tabella applicata con
l’indicazione del numero dei componenti il nucleo e la classe di reddito che ha
utilizzato per la quantificazione l’importo mensile dell’assegno.
Il
datore di lavoro è tenuto a conservare e mettere a disposizione, se richiesto
per eventuali controlli, le dichiarazioni del lavoratore.
Lo
stesso datore di lavoro eroga la prestazione, per conto dell’Inps e, parimenti,
porta in riduzione gli importi erogati in sede di versamento dei contributi
dovuti dichiarati tramite la denuncia contributiva.
Fino
all’anno 2009, ciascuna azienda ha utilizzato l’Emens
per comunicare i dati sulla base dei quali per ogni lavoratore è stato
determinato l’importo da corrispondere a titolo di assegno al nucleo familiare.
La
stessa azienda ha indicato nel DM 10/2, al quadro B-C, il totale della
contribuzione dovuta e al quadro D, con apposito codice, l’importo cumulativo
relativo a ciascuna prestazione anticipata.
Relativamente
agli importi conguagliati di cui si argomenta, l’azienda ha provveduto ad
indicare nel DM 10/2:
con il
codice 0035: l’importo erogato nel mese relativamente agli assegni correnti;
con il
codice L036: l’importo erogato nel mese relativo agli assegni arretrati.
3.
L’attività di verifica amministrativa sulle denunce aziendali
3.1.
La metodologia utilizzata per la creazione delle liste di dichiarazioni da
sottoporre a controllo
E’
stato elaborato un percorso metodologico che, attraverso l’analisi di dati
concernenti i lavoratori e ai datori di lavoro, ha individuato probabili
situazioni di non congruità da assoggettare a verifica.
L’attività
di analisi si è rivolta, per ora, alla tabella 11 che si riferisce ai nuclei
familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano
presenti componenti inabili, in quanto la stessa assorbe circa l’80% degli
importi posti a conguaglio a titolo di assegno al nucleo familiare.
Tale
metodologia ha consentito di individuare una lista di beneficiari di assegni al
nucleo familiare e una serie di aziende da sottoporre a verifica amministrativa
analizzando, congiuntamente, le seguenti circostanze:
a)
individuazione, dai dati Emens, di quali fossero i
lavoratori che avevano beneficiato della prestazione relativa all’assegno al
nucleo familiare individuato con latabella 11;
b)
individuazione, per ciascun lavoratore richiedente l’ANF, della classe di
reddito, del numero dei componenti il nucleo familiare dichiarati nell’Emens e del corrispondente importo dell’assegno;
c)
verifica dei dati reddituali corrispondenti alla classe di reddito dichiarata
in Emens con le informazioni reddituali dell’anno di
competenza prelevate dal modello 730
trasmesso
dall’Agenzia delle Entrate (in caso di mancanza del modello 730 è stato
utilizzato il modello 770);
d)
ricostruzione del nucleo familiare attraverso i dati delle dichiarazioni
fiscali;
e)
rideterminazione della classe di reddito da attribuire al richiedente sulla
base delle dichiarazioni fiscali;
f)
verifica che il reddito da lavoro dipendente non fosse inferiore al 70% del
reddito complessivo dichiarato dal nucleo e conseguente ricalcolo dell’importo
mensile dell’assegno;
g)
controllo che la prestazione sia stata percepita una sola volta dai diversi
componenti facenti parte del nucleo familiare.
Dall’analisi
appena descritta sono emerse tre distinte tipologie di probabili conguagli
indebiti, che meritano di essere oggetto di specifico controllo amministrativo.
Le tre
diverse tipologie di cui sopra sono:
1.
indebito conguaglio per erronea attribuzione della classe reddituale e
conseguente erogazione al nucleo di un importo superiore a quello spettante;
2.
indebito conguaglio perché la somma dei redditi da lavoro dipendente del nucleo
familiare del richiedente non raggiunge almeno il 70% del reddito complessivo e
conseguente erogazione al nucleo di un importo non spettante;
3.
indebito conguaglio perché più persone dello stesso nucleo familiare
percepiscono l’assegno.
3.2.
Fase sperimentale
Preliminarmente
si precisa che, a proposito delle attività descritte, e per consentire
l’incrocio sistematico di informazioni contenute in archivi interni ed esterni
all’Istituto, è in corso di realizzazione una apposita procedura che consentirà
la verifica formale e sostanziale delle prestazioni conguagliate dalle aziende
relativamente alla tabella 11 citata.
Nelle
more del rilascio della procedura automatizzata, si dà avvio con la presente
circolare ad una fase sperimentale a livello nazionale, da concludere entro il
30 novembre p.v., che prevede, comunque, un controllo completo e una verifica
puntuale della prestazione in argomento.
A tal
fine sono state predisposte le liste delle aziende e dei lavoratori che hanno
beneficiato degli ANF da sottoporre a verifica.
Le
stesse saranno trasmesse tramite PEI alle sedi Regionali per il successivo
inoltro alle competenti Strutture.
I
risultati delle verifiche effettuate andranno ad arricchire un “data base”
integrato su cui sarà costruita apposita procedura informatica per la gestione
automatizzata dei successivi controlli.
3.3.
Attività di verifica amministrativa
L’attività
di verifica amministrativa deve essere rivolta innanzitutto ad accertare la
reale sussistenza dell’indebito e a stabilire se esso nasca da un’incongrua
dichiarazione del lavoratore o dell’azienda.
In
particolare, occorre verificare:
a) le
dichiarazioni reddituali rilasciate dal lavoratore con il modello ANF/DIP;
b) se
le comunicazioni Emens e/o i conguagli contributivi
siano coerenti con quanto dichiarato dal lavoratore;
c) se
i conguagli effettuati dall’azienda trovano materiale riscontro nelle
prestazioni erogate al lavoratore.
Pertanto,
il modello ANF/DIP, la dichiarazione retributiva e contributiva dell’azienda e
la busta paga del lavoratore, nella quale è indicato l’importo percepito a
titolo di assegno al nucleo familiare, sono la documentazione essenziale per
verificare la correttezza del comportamento aziendale.
3.4.
Controllo formale e sostanziale
Prima
di procedere alla convocazione dell’azienda, sempre obbligatoria, gli operatori
alla verifica amministrativa controlleranno se alcune informazioni presenti
nelle liste inviate, in particolare relative alle dichiarazioni Emens, siano state modificate dopo l’estrazione dei dati,
ovvero se il presunto indebito rilevato dai modelli Emens
sia stato oggetto di una successiva comunicazione “correttiva” da parte
dell’azienda.
Le
successive verifiche attraverso la procedura Vig DM-Emens riguarderanno i dati dei conguagli mensili
attraverso i codici 0035 (ANF correnti) e L036 (ANF arretrati) esposti nel
quadro D del DM 10/2.
A
completamento dell’istruttoria dovranno essere controllati i dati fiscali dei
singoli lavoratori per verificare sia il diritto alla prestazione che l’importo
corrispondente previsto dalla tabella 11.
In
seguito si dovrà procedere alla convocazione dell’azienda attraverso un invito
al contradditorio al fine di acquisire la necessaria documentazione cartacea
richiesta per i controlli di rito.
Il
controllo della documentazione acquista si articolerà in due fasi:
controllo
formale
a)
verifica della documentazione attestante la richiesta della prestazione
(modello ANF/DIP o ulteriore documentazione);
b)
verifica delle buste paga dei lavoratori per accertare l’erogazione della
prestazione;
c)
verifica della corrispondenza tra la dichiarazione del lavoratore e i dati
comunicati dal datore di lavoro con il modello Emens
e/o conguagliati nel modello DM 10/2;
controllo
sostanziale
a)
verifica che la tabella indicata, la composizione del nucleo familiare, la
classe reddituale in cui è stato inserito il nucleo ed il conseguente importo
mensile dell’assegno siano corretti;
b)
incrocio tra i dati complessivi reddituali del nucleo dichiarati dal lavoratore
al datore di lavoro con i dati reddituali consolidati resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate e riferiti al periodo indennizzato;
c)
verifica del rapporto (pari al 70%), tra il reddito da lavoro dipendente e il
reddito complessivo del nucleo familiare;
d)
verifica, in caso di doppia erogazione dell’assegno da parte della stessa
azienda o da parte di aziende diverse al medesimo nucleo familiare, di quale
richiesta sia da ritenere incompatibile.
All’esito
del contraddittorio con l’azienda e della verifica della documentazione
prodotta dovrà stabilirsi se:
a) la
non corretta indicazione della tabella, della composizione del nucleo
familiare, della classe reddituale in cui è stato inserito il nucleo ed il
conseguente importo mensile dell’assegno siano dovute a quanto dichiarato nel
modello ANF/DIP;
b) la
richiesta con l’indicazione dei dati reddituali sia stata correttamente accolta
(vedasi circolare n.182/99 e n.12/2002);
c)
l’importo conguagliato con il DM10/2 corrisponda all’importo effettivamente
erogato al lavoratore.
Se
dalle ipotesi sopra illustrate discende il corretto comportamento aziendale le
successive iniziative dovranno essere rivolte nei confronti
dei lavoratori con modalità che saranno indicate con successiva circolare.
Nel
caso contrario, in cui si riscontrasse una responsabilità dell’azienda, si
dovrà procedere con il recupero degli importi erroneamente conguagliati con
aggravio di sanzioni civili.
Nei
casi in cui dovesse emergere che gli importi posti a conguaglio con il DM 10/2
siano corretti ma i dati trasmessi con Emens siano
errati, l’azienda dovrà essere invitata a modificare il flusso per i periodi in
cui i dati non coincidono.
3.5
Convocazione dell’azienda
La
Sede, attraverso la lettera d’invito al contraddittorio, richiederà alle
aziende la documentazione riguardante la prestazione erogata per tutti i
lavoratori interessati.
La data
dell’incontro dovrà essere concordata, previo contatto di un funzionario della
sede addetto alla verifica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della
lettera di convocazione.
L’azienda
potrà avanzare eventuali motivate richieste di differimento dell’incontro
rispetto alla data fissata.
Qualora
l’azienda non risponda alla convocazione,la Sede interesserà l’area ispettiva
per tutti gli accertamenti in merito.
L’area
ispettiva dovrà essere coinvolta anche nei casi in cui la documentazione
presentata non sia sufficiente a chiarire la posizione dell’azienda.
3.5.1
Verbale di accertamento
In sede
di convocazione, dopo aver ricostruito con l’azienda il percorso realizzato per
calcolare i conguagli ANF nel periodo Luglio 2008-Giugno 2009, dovrà essere
redatto un verbale di accertamento nel quale saranno riportati tutti i dati
inerenti l’accertamento stesso.
Poiché
l’azienda, in tale occasione, potrà fornire motivazione circa gli eventuali
disallineamenti emersi dai controlli, riconducibili a differenze contributive,
il verbale si concluderà:
a)
senza addebito, qualora la stessa azienda dimostri la correttezza del
conguaglio effettuato;
b) con
addebito, in caso sia verificato l’indebito conguaglio e debba essere avviato
il recupero della contribuzione non versata.
A tal
fine dovrà essere inviata, mediante raccomandata A/R, una diffida che conterrà
l’intimazione al pagamento degli importi indicati a titolo di contributi e di
sanzioni civili (per omissione o evasione a seconda della gravità riscontrata)
per il periodo interessato e le indicazioni per la regolarizzazione.
In
concomitanza con l’invio della diffida, l’operatore dovrà:
aprire
nell’archivio recupero crediti apposita inadempienza utilizzando, a seconda del
regime sanzionatorio applicato, il TS 74 nei casi in cui le sanzioni civili
siano calcolate per evasione contributiva e il TS 75 nei casi in cui le
sanzioni civili siano calcolate per omissione contributiva;
compilare
ed acquisire nell’inadempienza di riferimento un modello DM10/V, mensile o plurimensile a seconda del periodo interessato, di tipo E=integrativo, con codice provenienza 2 o 3, con la
quantificazione della sola quota contributiva utilizzando il codice F110
(restituzione assegni nucleo familiare indebiti);
inserire
contestualmente in un apposito campo il PIU - Protocollo informatico unificato
- della lettera di diffida, elemento indispensabile che confluirà in automatico
nell’avviso di addebito da accertamento emesso in caso di mancato pagamento.
Tenuto
conto che la normativa vigente prevede l’obbligo per il datore di lavoro di
conservare ed esibire la richiesta del lavoratore (modello ANF/DIP) in caso di
controllo da parte dell’Istituto, si precisa che il regime sanzionatorio
applicabile sarà:
evasione
contributiva, ai sensi dell’art. 116, co. 8, lett.
b), della Legge n. 388/2000, nei casi in cui il datore di lavoro non sia in
grado di esibire quanto richiesto;
omissione
contributiva, ai sensi dell’art. 116, co. 8, lett.
a), della Legge n. 388/2000, in tutti gli altri casi in cui non è ravvisabile
il dolo del lavoratore.
L’azienda,
dopo aver ricevuto la diffida, potrà sanare la propria posizione con il
pagamento attraverso modello F24 entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa.
Il
mancato pagamento della diffida produrrà il successivo avviso di addebito per
il recupero coattivo attraverso l’Agente della Riscossione.
4.
Monitoraggio delle attività
Al pari
delle altre procedure dedicate alla verifica amministrativa, anche la procedura
in realizzazione conterrà una specifica funzione di rilevazione statistica
dell’attività svolta dalle strutture di produzione relativa ai controlli in
argomento.
I
codici prodotto e i relativi valori di omogeneizzato saranno comunicati con
apposito messaggio.