INPS - D.LGS. N. 151/2011 - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 119/2011 AGLI ARTICOLI 16 E 45 - CIRCOLARE N. 139/2011

 

Con circolare n. 139 del 27 ottobre 2011, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inps ha impartito istruzioni in merito alle modifiche apportate dagli articoli 2 e 8 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, agli articoli 16 e 45 del Testo Unico per la tutela e sostegno della maternità e paternità del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Tali modifiche riguardano la disciplina del congedo di maternità in caso di interruzione della gravidanza successiva al centottantesimo giorno, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o nei periodi di congedo post partum, e dei riposi giornalieri “per allattamento” nelle ipotesi di adozione ed affidamento.

Nel riprodurre in allegato la menzionata circolare, se ne evidenziano di seguito i principali contenuti.

Congedo di maternità (art. 2)

L’art. 2 del nuovo provvedimento ha inserito, nell’art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, il comma 1-bis, ai sensi del quale, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza verificatasi dopo il centottantesimo giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, a condizione che:

- il datore di lavoro riceva un preavviso di dieci giorni;

- il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che la ripresa dell’attività non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice.

Secondo le precisazioni fornite dall’Inps al riguardo, la lavoratrice che riprende l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum, non ha diritto all’indennità di maternità a decorrere dalla data della ripresa dell’attività stessa.

Di conseguenza, i datori di lavoro tenuti all’anticipazione dell’indennità di maternità per conto dell’Istituto, possono conguagliare le somme anticipate a tale titolo fino al giorno precedente la data della ripresa dell’attività lavorativa.

Al fine di verificare quanto sopra, è necessario che la lavoratrice interessata porti a conoscenza dell’Inps l’evento che ha reso possibile l’esercizio dell’opzione in discorso, nonché la data in cui è avvenuta la ripresa dell’attività lavorativa. Nello specifico:

- in caso di interruzione della gravidanza successiva al centottantesimo giorno, la lavoratrice è tenuta a produrre all’Istituto, come di regola, il certificato medico di gravidanza recante la data presunta del parto e la certificazione sanitaria che attesta la data in cui si è verificata detta interruzione. L’Inps fa presente che la facoltà di riprendere l’attività lavorativa può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di interruzione della gravidanza avvenuta in coincidenza del centottantesimo giorno (v. il messaggio n. 9042 del 18 aprile 2011 di cui alla nostra circolare n. 255 del 27.4.2011);

- in caso di decesso del bambino verificatosi al momento del parto, ovvero durante il periodo di congedo post partum, la lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà di cui trattasi deve presentare all’Inps il certificato di morte del bambino oppure, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 26 dicembre 2000, n. 445.

La data di ripresa dell’attività è invece comprovata dalla lavoratrice mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 47 del citato decreto. In particolare, l’interessata deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- di aver presentato al datore di lavoro le attestazioni mediche suindicate, nelle quali è dichiarato che le proprie condizioni di salute sono compatibili con la ripresa del lavoro;

- la data di ripresa dell’attività lavorativa.

Le istruzioni impartite sul punto in argomento, sottolinea l’Inps, trovano applicazione anche nei confronti delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

 

Adozioni ed affidamenti (art. 8)

L’art. 8 del D.Lgs. n. 119/2011, ha modificato l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, disponendo che i riposi giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia, anziché entro un anno di vita del bambino, come in precedenza stabilito.

In proposito, l’Inps rimarca che la nuova disposizione interviene esclusivamente sul piano formale, atteso che, sul piano sostanziale del diritto, già a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 9 aprile 2003, i riposi in questione sono fruibili dai genitori adottivi/affidatari entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore.

L’Istituto fa pertanto rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 91 del 26 maggio 2003.

Inps

 

Roma, 27 ottobre 2011

 

Circolare n. 139

 

Oggetto: D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011,

artt. 2 e 8 - Modifica degli artt. 16 e 45 del Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).

 

Sommario

Premessa

1. Modifica della disciplina del congedo di maternità di cui all’art. 16 T.U. in caso interruzione di gravidanza oltre i 180 giorni nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum (art. 2 del D.Lgs. 119/2011)

2. Modifica formale del comma 1 dell’art. 45 del T.U. in materia di riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione o affidamento (art. 8 del D.Lgs. 119/2011).

Premessa

In attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 – recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi - è stato emanato il D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011. Tale decreto prevede, agli artt. 2 e 8, alcune novità riguardanti i congedi e permessi riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti in occasione dell’evento di maternità/paternità.

In particolare, l’art. 2 del presente decreto dispone testualmente: “all’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al D.Lgs. 151/2001, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico

competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.”

Il successivo art. 8 recita: “all’art. 45 del D.Lgs. 151/2001 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole “entro il primo anno di vita del bambino” sono sostituite dalle seguenti “entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia; b)…”.

Si forniscono di seguito le istruzioni relative alle disposizioni normative sopra citate.

1. Modifica della disciplina del congedo di maternità di cui all’art. 16 T.U. in caso interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum(art. 2 del d.lgs. 119/2011)

Come noto, il comma 1 dell’art. 16 del T.U. prevede il divieto del datore di lavoro di adibire al lavoro le lavoratrici in avanzato stato di gravidanza nonché durante il periodo di puerperio. Ne consegue che, ove la lavoratrice, anche con il proprio consenso, prestasse attività di lavoro nei periodi di congedo indicati dall’art. 16 del T.U., il datore di lavoro incorrerebbe nella sanzione prevista al successivo art. 18, ossia nell’arresto fino a sei mesi.

Con l’entrata in vigore dell’art. 2 del decreto 119/2011, che ha aggiunto all’art. 16 del vigente T.U. il comma 1 bis, il legislatore - fermo restando, in circostanze normali, il divieto per il datore di lavoro di adibire la lavoratrice all’attività lavorativa nei periodi di cui all’art. 16 - ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di riprendere, in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni, l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum.

Gli eventi che consentono alla lavoratrice in congedo di maternità di optare per la ripresa del lavoro sono:

- l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione;

- il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità. Riguardo all’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, si ritiene che la facoltà di riprendere l’attività lavorativa sia riconoscibile anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno (messaggio Inps n. 9042 del 18.04.2011).

La facoltà in esame è esercitabile a condizione che il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oppure convenzionato con il SSN ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attestino che la ripresa dell’attività non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice interessata. La norma prevede anche un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro.

Tanto premesso, per gli aspetti di competenza dell’Istituto, si precisa quanto segue.

La lavoratrice che riprende l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum, non ha diritto all’indennità di maternità a decorrere dalla data della ripresa dell’attività stessa.

Pertanto, i datori di lavoro tenuti all’anticipazione dell’indennità di maternità per conto dell’Inps, potranno portare a conguaglio le somme anticipate a tale titolo fino al giorno precedente alla data della ripresa dell’attività lavorativa.

Al fine di verificare quanto sopra, occorre che la lavoratrice porti a conoscenza dell’Istituto l’evento che ha reso possibile l’esercizio dell’opzione in esame nonché la data in cui è avvenuta la ripresa dell’attività lavorativa.

In particolare, in caso di interruzione di gravidanza la lavoratrice produrrà all’Istituto, come di regola, certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e certificazione sanitaria attestante la data in cui si è verificata l’interruzione di gravidanza.

Riguardo all’altra ipotesi - ossia decesso del bambino verificatosi al momento del parto oppure durante il periodo di congedo post partum – la lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà di cui trattasi presenterà all’Inps il certificato di morte del bambino oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000.

La data di ripresa dell’attività è invece comprovata dalla lavoratrice mediante dichiarazione sostitutiva di fatto notorio, ai sensi dell’art. 47 del medesimo d.p.r. 445/2000. In particolare l’interessata è tenuta a dichiarare sotto la propria responsabilità:

a. di aver presentato al datore di lavoro le specifiche attestazioni mediche previste dal

comma 1 bis, nelle quali è dichiarato che le proprie condizioni di salute sono compatibili con la ripresa del lavoro;

b. la data di ripresa dell’attività lavorativa.

Sarà cura delle singole Strutture territoriali dare la più ampia diffusione possibile alle disposizioni fornite con la presente circolare mediante le modalità di comunicazione all’Utenza ritenute più adeguate.

Si fa presente infine che le istruzioni sopra fornite trovano applicazione anche riguardo alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995.

Infatti, considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 12.7.07, il divieto di prestare attività lavorativa nei periodi di cui all’art. 16 T.U. è esteso anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata (circ. 137/2007), appare evidente che la modifica normativa oggetto d’esame - innovativa dell’art. 16 T.U. - debba trovare applicazione anche nei confronti di tali categorie di lavoratrici.

 

2. Modifica formale del comma 1 dell’art. 45 del T.U. in materia di riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione o affidamento (art. 8 del D.Lgs. 119/2011)

L’art. 8 del decreto in esame modifica il comma 1 dell’art. 45 del T.U. disponendo che i riposi giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia” anziché “entro un anno di vita del bambino”.

La novella in esame, tuttavia, interviene esclusivamente da un punto di vista formale posto che, sul piano sostanziale del diritto, già a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 9 aprile 2003, i riposi in questione sono fruibili dai genitori adottivi/affidatari entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore.

Si rammenta infatti che la Corte costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 45 del T.U. nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 del T.U. “si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, “entro il primo anno di vita del bambino” anziché “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”.

Pertanto, sull’argomento in esame si rimanda alle istruzioni a suo tempo fornite con circolare n. 91 del 26.05.2003.