INPS - D.LGS. N. 151/2011 -
MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 119/2011 AGLI
ARTICOLI 16 E 45 - CIRCOLARE N. 139/2011
Con circolare n. 139 del 27
ottobre 2011, che si riproduce in calce alla presente nota, l’Inps ha impartito
istruzioni in merito alle modifiche apportate dagli articoli 2 e 8 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, agli articoli 16 e 45 del
Testo Unico per la tutela e sostegno della maternità e paternità del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Tali modifiche riguardano
la disciplina del congedo di maternità in caso di interruzione della gravidanza
successiva al centottantesimo giorno, nonché in caso di decesso del bambino
alla nascita o nei periodi di congedo post partum, e
dei riposi giornalieri “per allattamento” nelle ipotesi di adozione ed
affidamento.
Nel riprodurre in allegato
la menzionata circolare, se ne evidenziano di seguito i principali contenuti.
Congedo di maternità
(art. 2)
L’art. 2 del nuovo
provvedimento ha inserito, nell’art. 16 del D.Lgs. n.
151/2001, il comma 1-bis, ai sensi del quale, nel caso di interruzione
spontanea o terapeutica della gravidanza verificatasi dopo il centottantesimo
giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla
nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di
riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, a condizione che:
- il datore di lavoro
riceva un preavviso di dieci giorni;
- il medico specialista del
Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, ed il medico competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino
che la ripresa dell’attività non arreca pregiudizio alla salute della
lavoratrice.
Secondo le precisazioni
fornite dall’Inps al riguardo, la lavoratrice che riprende l’attività
lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum, non ha diritto all’indennità di maternità a
decorrere dalla data della ripresa dell’attività stessa.
Di conseguenza, i datori di
lavoro tenuti all’anticipazione dell’indennità di maternità per conto
dell’Istituto, possono conguagliare le somme anticipate a tale titolo fino al
giorno precedente la data della ripresa dell’attività lavorativa.
Al fine di verificare
quanto sopra, è necessario che la lavoratrice interessata porti a conoscenza
dell’Inps l’evento che ha reso possibile l’esercizio dell’opzione in discorso,
nonché la data in cui è avvenuta la ripresa dell’attività lavorativa. Nello
specifico:
- in caso di interruzione
della gravidanza successiva al centottantesimo giorno, la lavoratrice è tenuta
a produrre all’Istituto, come di regola, il certificato medico di gravidanza
recante la data presunta del parto e la certificazione sanitaria che attesta la
data in cui si è verificata detta interruzione. L’Inps fa presente che la
facoltà di riprendere l’attività lavorativa può essere riconosciuta anche
nell’ipotesi di interruzione della gravidanza avvenuta in coincidenza del
centottantesimo giorno (v. il messaggio n. 9042 del 18 aprile 2011 di cui alla
nostra circolare n. 255 del 27.4.2011);
- in caso di decesso del
bambino verificatosi al momento del parto, ovvero durante il periodo di congedo
post partum, la lavoratrice che intenda avvalersi
della facoltà di cui trattasi deve presentare all’Inps il certificato di morte
del bambino oppure, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 26 dicembre 2000, n. 445.
La data di ripresa
dell’attività è invece comprovata dalla lavoratrice mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’art. 47 del citato decreto. In
particolare, l’interessata deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
- di aver presentato al
datore di lavoro le attestazioni mediche suindicate, nelle quali è dichiarato
che le proprie condizioni di salute sono compatibili con la ripresa del lavoro;
- la data di ripresa
dell’attività lavorativa.
Le istruzioni impartite sul
punto in argomento, sottolinea l’Inps, trovano applicazione anche nei confronti
delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Adozioni ed affidamenti
(art. 8)
L’art. 8 del D.Lgs. n. 119/2011, ha modificato l’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, disponendo che i riposi giornalieri per
allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili entro il primo
anno dall’ingresso del minore nella famiglia, anziché entro un anno di vita del
bambino, come in precedenza stabilito.
In proposito, l’Inps
rimarca che la nuova disposizione interviene esclusivamente sul piano formale,
atteso che, sul piano sostanziale del diritto, già a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 104 del 9 aprile 2003, i riposi in questione sono
fruibili dai genitori adottivi/affidatari entro un anno dall’ingresso in
famiglia del minore.
L’Istituto fa pertanto
rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 91 del 26 maggio 2003.
Inps
Roma, 27 ottobre 2011
Circolare n. 139
Oggetto: D.Lgs.
n. 119 del 18 luglio 2011,
artt. 2 e 8 - Modifica
degli artt. 16 e 45 del Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e
sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n.
151/2001).
Sommario
Premessa
1. Modifica della
disciplina del congedo di maternità di cui all’art. 16 T.U. in caso
interruzione di gravidanza oltre i 180 giorni nonché in caso di decesso del
nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum
(art. 2 del D.Lgs. 119/2011)
2. Modifica formale del
comma 1 dell’art. 45 del T.U. in materia di riposi giornalieri “per
allattamento” in caso di adozione o affidamento (art. 8 del D.Lgs.
119/2011).
Premessa
In attuazione dell’art. 23
della legge 4 novembre 2010, n. 183 – recante delega al Governo per il riordino
della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi - è stato emanato
il D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011. Tale decreto
prevede, agli artt. 2 e 8, alcune novità riguardanti i congedi e permessi
riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti in occasione
dell’evento di maternità/paternità.
In particolare, l’art. 2
del presente decreto dispone testualmente: “all’articolo 16 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e paternità di cui al D.Lgs. 151/2001, dopo il comma
1, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nel caso di
interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno
dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla
nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di
riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di
dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.”
Il successivo art. 8
recita: “all’art. 45 del D.Lgs. 151/2001 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole “entro il primo
anno di vita del bambino” sono sostituite dalle seguenti “entro un anno
dall’ingresso del minore in famiglia; b)…”.
Si forniscono di seguito le
istruzioni relative alle disposizioni normative sopra citate.
1. Modifica della
disciplina del congedo di maternità di cui all’art. 16 T.U. in caso
interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno nonché in caso di decesso
del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum(art. 2 del d.lgs. 119/2011)
Come noto, il comma 1
dell’art. 16 del T.U. prevede il divieto del datore di lavoro di adibire al
lavoro le lavoratrici in avanzato stato di gravidanza nonché durante il periodo
di puerperio. Ne consegue che, ove la lavoratrice, anche con il proprio
consenso, prestasse attività di lavoro nei periodi di congedo indicati
dall’art. 16 del T.U., il datore di lavoro incorrerebbe nella sanzione prevista
al successivo art. 18, ossia nell’arresto fino a sei mesi.
Con l’entrata in vigore
dell’art. 2 del decreto 119/2011, che ha aggiunto all’art. 16 del vigente T.U.
il comma 1 bis, il legislatore - fermo restando, in circostanze normali, il
divieto per il datore di lavoro di adibire la lavoratrice all’attività
lavorativa nei periodi di cui all’art. 16 - ha introdotto la possibilità per la
lavoratrice di riprendere, in presenza di particolari eventi e a determinate
condizioni, l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo
di maternità post partum.
Gli eventi che consentono
alla lavoratrice in congedo di maternità di optare per la ripresa del lavoro
sono:
- l’interruzione spontanea
o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della
gestazione;
- il decesso del bambino
alla nascita ovvero durante il congedo di maternità. Riguardo all’interruzione
spontanea o terapeutica della gravidanza, si ritiene che la facoltà di
riprendere l’attività lavorativa sia riconoscibile anche in caso di
interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno (messaggio Inps n.
9042 del 18.04.2011).
La facoltà in esame è
esercitabile a condizione che il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) oppure convenzionato con il SSN ed il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attestino
che la ripresa dell’attività non arrechi pregiudizio alla salute della
lavoratrice interessata. La norma prevede anche un preavviso di 10 giorni al
datore di lavoro.
Tanto premesso, per gli
aspetti di competenza dell’Istituto, si precisa quanto segue.
La lavoratrice che riprende
l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità
post partum, non ha diritto all’indennità di
maternità a decorrere dalla data della ripresa dell’attività stessa.
Pertanto, i datori di
lavoro tenuti all’anticipazione dell’indennità di maternità per conto
dell’Inps, potranno portare a conguaglio le somme anticipate a tale titolo fino
al giorno precedente alla data della ripresa dell’attività lavorativa.
Al fine di verificare
quanto sopra, occorre che la lavoratrice porti a conoscenza dell’Istituto
l’evento che ha reso possibile l’esercizio dell’opzione in esame nonché la data
in cui è avvenuta la ripresa dell’attività lavorativa.
In particolare, in caso di
interruzione di gravidanza la lavoratrice produrrà all’Istituto, come di
regola, certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e
certificazione sanitaria attestante la data in cui si è verificata
l’interruzione di gravidanza.
Riguardo all’altra ipotesi
- ossia decesso del bambino verificatosi al momento del parto oppure durante il
periodo di congedo post partum – la lavoratrice che
intenda avvalersi della facoltà di cui trattasi presenterà all’Inps il
certificato di morte del bambino oppure, in alternativa, dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000.
La data di ripresa
dell’attività è invece comprovata dalla lavoratrice mediante dichiarazione
sostitutiva di fatto notorio, ai sensi dell’art. 47 del medesimo d.p.r.
445/2000. In particolare l’interessata è tenuta a dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a. di aver presentato al
datore di lavoro le specifiche attestazioni mediche previste dal
comma 1 bis, nelle quali è
dichiarato che le proprie condizioni di salute sono compatibili con la ripresa
del lavoro;
b. la data di ripresa
dell’attività lavorativa.
Sarà cura delle singole
Strutture territoriali dare la più ampia diffusione possibile alle disposizioni
fornite con la presente circolare mediante le modalità di comunicazione
all’Utenza ritenute più adeguate.
Si fa presente infine che
le istruzioni sopra fornite trovano applicazione anche riguardo alle
lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della
L. 335/1995.
Infatti, considerato che, a
seguito dell’entrata in vigore del D.M. 12.7.07, il divieto di prestare
attività lavorativa nei periodi di cui all’art. 16 T.U. è esteso anche le
lavoratrici iscritte alla gestione separata (circ. 137/2007), appare evidente
che la modifica normativa oggetto d’esame - innovativa dell’art. 16 T.U. -
debba trovare applicazione anche nei confronti di tali categorie di
lavoratrici.
2. Modifica formale del
comma 1 dell’art. 45 del T.U. in materia di riposi giornalieri “per
allattamento” in caso di adozione o affidamento (art. 8 del D.Lgs.
119/2011)
L’art. 8 del decreto in
esame modifica il comma 1 dell’art. 45 del T.U. disponendo che i riposi
giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili
“entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia” anziché “entro un
anno di vita del bambino”.
La novella in esame,
tuttavia, interviene esclusivamente da un punto di vista formale posto che, sul
piano sostanziale del diritto, già a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 104 del 9 aprile 2003, i riposi in questione sono fruibili
dai genitori adottivi/affidatari entro un anno dall’ingresso in famiglia del
minore.
Si rammenta infatti che la
Corte costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo l’art. 45 del T.U. nella parte in cui prevede che i riposi
giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 del T.U. “si applichino, anche in
caso di adozione e di affidamento, “entro il primo anno di vita del bambino”
anziché “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”.
Pertanto, sull’argomento in
esame si rimanda alle istruzioni a suo tempo fornite con circolare n. 91 del
26.05.2003.