LEGGE N. 68/1999 - MINISTERO DEL LAVORO - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - NUOVO REGIME DELLE COMPENSAZIONI TERRITORIALI - CIRCOLARE
N. 27/2011

 

Si rammenta che l’art. 9 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, è intervenuto sull’art. 5 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, sostituendo il co. 8, relativo alla compensazione territoriale, ed aggiungendo i commi 8-bis, 8-ter(1) e 8-quater.

Nel testo riformulato, il comma 8 stabilisce che:

-• gli obblighi di assunzione previsti dagli articoli 3 e 18 della Legge n. 68/1999 devono essere rispettati a livello nazionale;

-• ai fini del rispetto di tali obblighi, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive ed i datori di lavoro privati di imprese che fanno parte di un gruppo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo con sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.

Secondo il comma 8-bis, i datori di lavoro privati che si avvalgono del nuovo sistema di compensazione territoriale devono trasmettere, in via telematica, a ciascuno dei Servizi competenti delle Province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo, il prospetto informativo dal quale risulta l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale, sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.

Infine, il comma 8-quater sancisce l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con le disposizioni sopra riportate. Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha impartito istruzioni con circolare n. 27 del 24 ottobre 2011, riprodotta in allegato.

In primo luogo, il menzionato Dicastero sottolinea che la norma in oggetto introduce misure di semplificazione a favore delle imprese private che hanno più unità produttive dislocate sul territorio nazionale e delle aziende facenti parti di un gruppo di impresa, tenute alle assunzioni obbligatorie ai sensi della L. n. 68/1999.

Fermo restando il rispetto degli obblighi di assunzione previsti dagli articoli 3 e 18 della citata legge, il nuovo regime di compensazione territoriale supera quello previgente (disciplinato dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333), che condizionava l’operatività della compensazione ad una apposita autorizzazione, rilasciata dal Ministero del Lavoro (per le domande concernenti unità produttive allocate in Regioni diverse) ovvero dal competente Servizio provinciale (per le domande aventi ad oggetto unità produttive situate nella stessa Regione).

Infatti, secondo il dettato della nuova norma, gli obblighi devono essere rispettati a livello nazionale e la compensazione territoriale viene effettuata direttamente dai datori di lavoro che occupano personale in diverse unità produttive e che possono assumere, presso una unità produttiva, lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio in numero superiore a quello assegnabile alla stessa unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nella altre unità produttive.

Di conseguenza, individuato il numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio, riferito a ciascuna unità produttiva, le aziende possono compensare in via automatica le eccedenze di lavoratori assunti in determinate unità produttive con le carenze di lavoratori da assumere nelle altre unità produttive, senza alcun peculiare onere formale. Ciò in quanto la compensazione opera in modo automatico sulla base della sola dichiarazione del datore di lavoro, attraverso la trasmissione telematica del prospetto informativo.

La stessa possibilità viene riconosciuta anche alle imprese che fanno parte di un gruppo, come definito dall’art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003, ed individuato ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e del D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74, vale a dire alle società controllate o collegate.

La richiamata disposizione civilistica stabilisce che per società controllate devono intendersi: le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono invece considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole (l’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa).

In questi casi, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, una impresa del gruppo con sede in Italia può assumere un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello derivante dall’applicazione degli articoli 3 e 18 della Legge n. 68/1999, portandolo automaticamente in compensazione con le minori assunzioni effettuate in un’altra impresa del gruppo operante in Italia.

Come accennato, la circolare in discorso fa presente che l’unico adempimento cui sono tenute le imprese interessate alla compensazione territoriale è l’invio on-line (ai Servizi competenti delle Province nel cui territorio sono localizzate le unità produttive della medesima azienda o le sedi delle diverse imprese appartenenti al gruppo) del prospetto informativo, dal quale risulta l’assolvimento dell’obbligo a livello nazionale, sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa del gruppo.

Il prospetto informativo – ricorda il Ministero del Lavoro – deve essere trasmesso in via telematica, entro il 31 gennaio di ogni anno, dai datori di lavoro che occupano a livello nazionale almeno quindici dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva , si veda in proposito, la nota ministeriale del 14 dicembre 2010.

L’eventuale compensazione, quindi, deve essere comunicata, dalle singole aziende multilocalizzate ovvero dalla sola azienda capogruppo per le imprese che fanno parte del gruppo, ai Servizi competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, con le modalità tecniche individuate dal Decreto interministeriale 2 novembre 2010.

Il Ministero del Lavoro evidenza altresì che il nuovo regime della compensazione territoriale incide su altri istituti del collocamento obbligatorio, quali, in particolare, l’esonero parziale e il sistema delle convenzioni di inserimento mirato.

In merito al primo dei citati istituti, la circolare in esame richiama la nota prot. n. 1630/M76 dell’11 ottobre 2001, nella quale il Ministero si è pronunciato nel senso della inammissibilità della contestuale presentazione dell’istanza di esonero parziale e di compensazione territoriale, in quanto i motivi legittimanti il ricorso all’esonero parziale (difficoltà di inserimento di personale disabile) sono opposti rispetto a quelli che giustificano la compensazione territoriale (assorbimento del personale disabile nelle sedi che meglio possono utilizzarlo).

A conferma delle indicazioni contenute nella suddetta nota, il Ministero rimarca che un datore di lavoro privato, ovvero un’impresa appartenente ad un gruppo, che, al 31 gennaio, comunica di aver utilizzato la compensazione territoriale, può fare ricorso all’esonero parziale per una unità produttiva nella quale ha effettuato assunzioni in eccedenza, soltanto dopo l’accertata impossibilità di attuare il collocamento mirato, per mancanza di adeguate professionalità, pur avendo attivato ogni iniziativa finalizzata all’inserimento.

Con specifico riguardo alle ipotesi in cui le imprese, multilocalizzate ovvero appartenenti ad un gruppo, interessate alla compensazione territoriale, abbiano attivato delle convenzioni presso una o più delle Province in cui insistono le singole unità produttive, o le singole imprese del gruppo, per le quali insorgono gli obblighi di assunzione, la circolare ministeriale precisa che dette imprese possono proporre ai Servizi competenti le modifiche conseguenti alle convenzioni in essere, laddove abbiano assolto l’obbligo di assumere a livello nazionale attraverso la compensazione.

Da ultimo, tenuto conto del disposto del comma 8-quater, inserito nell’art. 5 della Legge n. 68/1999 dal comma 1, lett. b), dell’art. 9 del Decreto-Legge n. 138/2010, il Ministero del Lavoro segnala che devono intendersi abrogati l’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, recante la disciplina in materia di compensazioni territoriali ed il Decreto Ministeriale 24 aprile 2007, concernente i criteri e le modalità relativi al rilascio dell’autorizzazione alla compensazione territoriale.