LEGGE N. 68/1999 - MINISTERO DEL LAVORO - ASSUNZIONI
OBBLIGATORIE - NUOVO REGIME DELLE COMPENSAZIONI TERRITORIALI - CIRCOLARE
N. 27/2011
Si rammenta che l’art. 9
del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14
settembre 2011, n. 148, è intervenuto sull’art. 5 della Legge 12 marzo 1999, n.
68, sostituendo il co. 8, relativo alla compensazione
territoriale, ed aggiungendo i commi 8-bis, 8-ter(1) e 8-quater.
Nel testo riformulato, il
comma 8 stabilisce che:
-• gli obblighi di assunzione
previsti dagli articoli 3 e 18 della Legge n. 68/1999 devono essere rispettati
a livello nazionale;
-• ai fini del rispetto di
tali obblighi, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse
unità produttive ed i datori di lavoro privati di imprese che fanno parte di un
gruppo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le
aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo con sede in
Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o
nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.
Secondo il comma 8-bis, i
datori di lavoro privati che si avvalgono del nuovo sistema di compensazione
territoriale devono trasmettere, in via telematica, a ciascuno dei Servizi
competenti delle Province in cui insistono le unità produttive della stessa
azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo, il prospetto informativo
dal quale risulta l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale, sulla base
dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa
appartenente al gruppo.
Infine, il comma 8-quater
sancisce l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con le disposizioni
sopra riportate. Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha impartito istruzioni
con circolare n. 27 del 24 ottobre 2011, riprodotta in allegato.
In primo luogo, il
menzionato Dicastero sottolinea che la norma in oggetto introduce misure di
semplificazione a favore delle imprese private che hanno più unità produttive
dislocate sul territorio nazionale e delle aziende facenti parti di un gruppo
di impresa, tenute alle assunzioni obbligatorie ai sensi della L. n. 68/1999.
Fermo restando il rispetto
degli obblighi di assunzione previsti dagli articoli 3 e 18 della citata legge,
il nuovo regime di compensazione territoriale supera quello previgente
(disciplinato dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333), che condizionava l’operatività della compensazione ad
una apposita autorizzazione, rilasciata dal Ministero del Lavoro (per le
domande concernenti unità produttive allocate in Regioni diverse) ovvero dal
competente Servizio provinciale (per le domande aventi ad oggetto unità
produttive situate nella stessa Regione).
Infatti, secondo il dettato
della nuova norma, gli obblighi devono essere rispettati a livello nazionale e
la compensazione territoriale viene effettuata direttamente dai datori di
lavoro che occupano personale in diverse unità produttive e che possono
assumere, presso una unità produttiva, lavoratori aventi diritto al
collocamento obbligatorio in numero superiore a quello assegnabile alla stessa
unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di
lavoratori assunti nella altre unità produttive.
Di conseguenza, individuato
il numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio, riferito a
ciascuna unità produttiva, le aziende possono compensare in via automatica le
eccedenze di lavoratori assunti in determinate unità produttive con le carenze
di lavoratori da assumere nelle altre unità produttive, senza alcun peculiare
onere formale. Ciò in quanto la compensazione opera in modo automatico sulla
base della sola dichiarazione del datore di lavoro, attraverso la trasmissione
telematica del prospetto informativo.
La stessa possibilità viene
riconosciuta anche alle imprese che fanno parte di un gruppo, come definito
dall’art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003, ed individuato
ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e del D.Lgs.
2 aprile 2002, n. 74, vale a dire alle società controllate o collegate.
La richiamata disposizione
civilistica stabilisce che per società controllate devono intendersi: le
società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria; le società in cui un’altra società dispone di voti
sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; le
società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono invece considerate
collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza
notevole (l’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere
esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni
quotate in borsa).
In questi casi, ferme
restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, una impresa del gruppo con
sede in Italia può assumere un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento obbligatorio superiore a quello derivante dall’applicazione degli
articoli 3 e 18 della Legge n. 68/1999, portandolo automaticamente in
compensazione con le minori assunzioni effettuate in un’altra impresa del
gruppo operante in Italia.
Come accennato, la
circolare in discorso fa presente che l’unico adempimento cui sono tenute le
imprese interessate alla compensazione territoriale è l’invio on-line (ai
Servizi competenti delle Province nel cui territorio sono localizzate le unità
produttive della medesima azienda o le sedi delle diverse imprese appartenenti
al gruppo) del prospetto informativo, dal quale risulta l’assolvimento
dell’obbligo a livello nazionale, sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità
produttiva ovvero a ciascuna impresa del gruppo.
Il prospetto informativo –
ricorda il Ministero del Lavoro – deve essere trasmesso in via telematica,
entro il 31 gennaio di ogni anno, dai datori di lavoro che occupano a livello
nazionale almeno quindici dipendenti costituenti base di computo, per i quali
sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, cambiamenti nella
situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo
della quota di riserva , si veda in proposito, la nota ministeriale del 14
dicembre 2010.
L’eventuale compensazione,
quindi, deve essere comunicata, dalle singole aziende multilocalizzate
ovvero dalla sola azienda capogruppo per le imprese che fanno parte del gruppo,
ai Servizi competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, con le modalità
tecniche individuate dal Decreto interministeriale 2 novembre 2010.
Il Ministero del Lavoro
evidenza altresì che il nuovo regime della compensazione territoriale incide su
altri istituti del collocamento obbligatorio, quali, in particolare, l’esonero
parziale e il sistema delle convenzioni di inserimento mirato.
In merito al primo dei citati
istituti, la circolare in esame richiama la nota prot.
n. 1630/M76 dell’11 ottobre 2001, nella quale il Ministero si è pronunciato nel
senso della inammissibilità della contestuale presentazione dell’istanza di
esonero parziale e di compensazione territoriale, in quanto i motivi
legittimanti il ricorso all’esonero parziale (difficoltà di inserimento di
personale disabile) sono opposti rispetto a quelli che giustificano la
compensazione territoriale (assorbimento del personale disabile nelle sedi che
meglio possono utilizzarlo).
A conferma delle
indicazioni contenute nella suddetta nota, il Ministero rimarca che un datore
di lavoro privato, ovvero un’impresa appartenente ad un gruppo, che, al 31
gennaio, comunica di aver utilizzato la compensazione territoriale, può fare
ricorso all’esonero parziale per una unità produttiva nella quale ha effettuato
assunzioni in eccedenza, soltanto dopo l’accertata impossibilità di attuare il
collocamento mirato, per mancanza di adeguate professionalità, pur avendo attivato
ogni iniziativa finalizzata all’inserimento.
Con specifico riguardo alle
ipotesi in cui le imprese, multilocalizzate ovvero
appartenenti ad un gruppo, interessate alla compensazione territoriale, abbiano
attivato delle convenzioni presso una o più delle Province in cui insistono le
singole unità produttive, o le singole imprese del gruppo, per le quali
insorgono gli obblighi di assunzione, la circolare ministeriale precisa che
dette imprese possono proporre ai Servizi competenti le modifiche conseguenti alle
convenzioni in essere, laddove abbiano assolto l’obbligo di assumere a livello
nazionale attraverso la compensazione.
Da ultimo, tenuto conto del
disposto del comma 8-quater, inserito nell’art. 5 della Legge n. 68/1999 dal
comma 1, lett. b), dell’art. 9 del Decreto-Legge n. 138/2010, il Ministero del
Lavoro segnala che devono intendersi abrogati l’art. 5 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 333/2000, recante la disciplina in materia di
compensazioni territoriali ed il Decreto Ministeriale 24 aprile 2007,
concernente i criteri e le modalità relativi al rilascio dell’autorizzazione
alla compensazione territoriale.