GESTIONE SEPARATA - MINISTERO DEL LAVORO - INDENNITÀ ECONOMICA DI
MALATTIA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DI
SOCIETÀ - INTERPELLO N. 42/2011
Con interpello n. 42/2011
dell’11 novembre 2011, reperibile sul sito del Collegio in calce alla presente,
il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere circa l’erogabilità dell’indennità economica di malattia agli
amministratori di società iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Il Dicastero si è espresso
in questi termini prendendo in considerazione una interpretazione dell’Inps
che, nel messaggio n. 12768 del 22 maggio 2007, nega il riconoscimento
dell’indennità di cui trattasi ad alcune categorie ivi declinate, fra le quali
sono ricondotti anche gli amministratori di società.
In proposito, il Ministero
del Lavoro fa presente che tale categoria è annoverata, ai fini contributivo-previdenziali, nell’ambito dei soggetti tenuti
all’iscrizione alla Gestione separata.
Infatti, il riferimento
effettuato dall’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995,
all’attuale art. 50, comma 1, lett. c-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
comporta l’obbligo per i titolari dei redditi nello stesso individuati, tra cui
quelli prodotti dagli amministratori di società, di iscrizione alla suddetta
Gestione.
Ciò premesso, il Ministero
ricorda che:
- ai sensi dall’art. 1, co. 788, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal
1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla
Gestione separata, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non
titolari di pensione, viene corrisposta una indennità giornaliera di malattia a
carico dell’Inps;
- per questi ultimi
soggetti è stata poi introdotta una aliquota contributiva aggiuntiva, oggi pari
allo 0,72%, a titolo di contributo per prestazioni di maternità, malattia e
assegno al nucleo familiare;
- in merito alle modalità
relative alla corresponsione dell’indennità di malattia per degenza
ospedaliera, il Decreto Ministeriale 12 gennaio 2001 ha previsto il diritto
alla medesima a favore di tutti gli iscritti alla Gestione separata, escludendo
soltanto gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati.
Ad avviso del Ministero del
Lavoro, l’estensione della tutela della malattia al di fuori dei casi di
degenza ospedaliera si pone nel senso di un miglioramento della tutela a favore
degli iscritti alla Gestione separata, riproducendone le stesse esclusioni.
Inoltre, il richiamo
letterale delle recenti disposizioni alle categorie “assimilate” ai lavoratori
a progetto non può che ricomprendere – salvo espressa esclusione – tutte quelle
categorie per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
Pertanto, in risposta al
quesito avanzato, il Ministero afferma che la tutela della malattia deve
intendersi estesa (così come, per le stesse argomentazioni, la tutela della
maternità e dell’assegno al nucleo familiare) a tutti gli iscritti alla
Gestione separata, con la sola esclusione dei soggetti iscritti ad altre forme
di previdenza obbligatoria e dei pensionati.
- Interpello n. 42/2011 dell’11 novembre 2011