GESTIONE SEPARATA - MINISTERO DEL LAVORO -  INDENNITÀ ECONOMICA DI MALATTIA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ - INTERPELLO N. 42/2011

 

Con interpello n. 42/2011 dell’11 novembre 2011, reperibile sul sito del Collegio in calce alla presente, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere circa l’erogabilità dell’indennità economica di malattia agli amministratori di società iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Il Dicastero si è espresso in questi termini prendendo in considerazione una interpretazione dell’Inps che, nel messaggio n. 12768 del 22 maggio 2007, nega il riconoscimento dell’indennità di cui trattasi ad alcune categorie ivi declinate, fra le quali sono ricondotti anche gli amministratori di società.

In proposito, il Ministero del Lavoro fa presente che tale categoria è annoverata, ai fini contributivo-previdenziali, nell’ambito dei soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata.

Infatti, il riferimento effettuato dall’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, all’attuale art. 50, comma 1, lett. c-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comporta l’obbligo per i titolari dei redditi nello stesso individuati, tra cui quelli prodotti dagli amministratori di società, di iscrizione alla suddetta Gestione.

Ciò premesso, il Ministero ricorda che:

- ai sensi dall’art. 1, co. 788, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, viene corrisposta una indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps;

- per questi ultimi soggetti è stata poi introdotta una aliquota contributiva aggiuntiva, oggi pari allo 0,72%, a titolo di contributo per prestazioni di maternità, malattia e assegno al nucleo familiare;

- in merito alle modalità relative alla corresponsione dell’indennità di malattia per degenza ospedaliera, il Decreto Ministeriale 12 gennaio 2001 ha previsto il diritto alla medesima a favore di tutti gli iscritti alla Gestione separata, escludendo soltanto gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati.

Ad avviso del Ministero del Lavoro, l’estensione della tutela della malattia al di fuori dei casi di degenza ospedaliera si pone nel senso di un miglioramento della tutela a favore degli iscritti alla Gestione separata, riproducendone le stesse esclusioni.

Inoltre, il richiamo letterale delle recenti disposizioni alle categorie “assimilate” ai lavoratori a progetto non può che ricomprendere – salvo espressa esclusione – tutte quelle categorie per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

Pertanto, in risposta al quesito avanzato, il Ministero afferma che la tutela della malattia deve intendersi estesa (così come, per le stesse argomentazioni, la tutela della maternità e dell’assegno al nucleo familiare) a tutti gli iscritti alla Gestione separata, con la sola esclusione dei soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.

 

- Interpello n. 42/2011 dell’11 novembre 2011