MINISTERO DEL LAVORO - RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO PARZIALE -COMPUTO DEI LIMITI QUANTITATIVI - CCNL 19 APRILE 2010 - INTERPELLO N.43/2011
Il Ministero del lavoro,
con interpello n. 43/11, in risposta ad un quesito della Confcommercio e del
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha fornito
chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n.
61/2000.
In particolare, è stato
richiesto se l’assunzione di un lavoratore, con orario pari a venti ore
settimanali, da parte di un’azienda edile, debba essere computata o meno ai
fini del raggiungimento del numero massimo di lavoratori part time contrattualmente previsto, ai sensi del predetto
articolo 1, nell’ipotesi di un soggetto già titolare di altro contratto a tempo
parziale, con diverso datore di lavoro che espleta, in tal modo,
complessivamente un orario di quaranta ore settimanali.
Il dicastero, nel
rammentare la normativa contrattuale dell’edilizia sul tema, ossia le
disposizioni contenute nell’art. 78 del ccnl sui
limiti quantitativi relativi all’instaurazione di rapporti di part-time, ha
precisato che il caso esposto non rientra nel novero delle fattispecie,
esplicitamente individuate, esenti dai limiti suddetti e pertanto, qualora
l’ulteriore contratto part-time fosse stipulato in eccedenza rispetto agli
stessi limiti, verrebbe a configurarsi una violazione del disposto
contrattuale.