TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO - REGIME TRANSITORIO E
REGIME SANZIONATORIO - CIRCOLARE N. 29/2011
Il Ministero del lavoro,
con la circolare n. 29/11, ha fornito istruzioni operative in merito al regime
transitorio e alle disposizioni sanzionatorie previste dalla nuova disciplina
dell`apprendistato definita dal D.Lgs. n. 167/2011,
con riferimento al regime transitorio e alle disposizioni sanzionatorie di cui
all`articolo 7.
Si rammenta che il comma 7
del predetto articolo 7 stabilisce che, per le Regioni e i settori ove la nuova
normativa non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria
e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia fino al
25 aprile 2012, le regolamentazioni vigenti.
Viene quindi previsto un
periodo transitorio di sei mesi, con applicazione delle discipline in atto,
affinché le Regioni e i contratti collettivi possano conformarsi alla riforma,
al termine del quale dovrà applicarsi esclusivamente quanto sancito dal Testo
Unico.
A tal proposito, il
dicastero chiarisce, innanzitutto, che il regime transitorio non opera per
l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, poiché, in assenza di
regolamentazioni regionali, l`attivazione di tali contratti può essere
immediata, in quanto rimessa ad apposite convenzioni tra il datore di lavoro o
le associazioni di riferimento e le Università, gli istituti tecnici e
professionali e le istituzioni formative o di ricerca.
Peraltro, in ordine
all`apprendistato di alta formazione, e` da tener presente che qualora sussista
gia` una disciplina regionale dell`istituto, ai sensi
del d.lgs. n. 276/2003 che lo ha introdotto, la stessa resta in vigore fino al
recepimento, da parte della medesima Regione, delle nuove disposizioni, e
comunque non oltre i sei mesi prescritti.
Per l`apprendistato
professionalizzante e per l`apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, invece, a fronte dell’inapplicabilità della nuova disciplina per
carenza del contestuale intervento delle singole Regioni e della contrattazione
collettiva (interconfederale o di categoria), rimangono valide, per un periodo
massimo di sei mesi, le disposizioni di legge, statale e regionale, e dei
contratti collettivi, che attualmente disciplinano la materia, comprese quelle
di tipo sanzionatorio.
Sul punto, é comunque
auspicabile - precisa il Ministero - che, al fine di evitare problematiche
applicative, le Regioni adottino le regolazioni di competenza stabilendone
l`efficacia solo alla scadenza del periodo transitorio.
Con riguardo, in
particolare, all’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere si
evidenzia che, nella fase transitoria, l`istituto potrà essere già operativo
secondo le nuove regole, ma solo nel caso in cui la singola Regione, la
contrattazione collettiva nazionale di riferimento, ovvero eventuali accordi
interconfederali, anche di tipo territoriale, abbiano recepito la riforma e,
quindi, disciplinato i profili di rispettiva competenza.
La nota sottolinea,
inoltre, come, in carenza di una concreta offerta formativa pubblica per
l’acquisizione di competenze di base e trasversali da parte della Regione, il
T.U. riconosca la possibilità di attivare tale contratto sulla base della sola
disciplina contrattuale novellata ai sensi del d.lgs. n.167/2011, con
svolgimento, pertanto, della formazione esclusivamente a carico del datore di
lavoro.
Per l`attuazione
dell`apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e` necessario un
accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, volto alla regolamentazione dei profili formativi. Viene
precisato che, nel periodo transitorio, sarà possibile assumere minori per
l`espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione solo nelle Regioni
che abbiano stipulato le necessarie intese con i Ministeri competenti, ai sensi
dell`art. 48 del d.lgs. n. 276/2003. Per le altre Regioni, invece, rimane
applicabile - sempre per il periodo transitorio - la disciplina dettata dalla
legge n.196/97 e dalla legge n. 25/55.
Ferme restando le predette
precisazioni ministeriali, l’applicabilità in via transitoria delle
“regolazioni vigenti” comporta, per le aziende operanti sul territorio
piemontese le quali stipulino contratti di apprendistato professionalizzante
nel semestre successivo al 25 ottobre 2011, la possibilità di accedere ancora,
in tale periodo, all’attuale offerta formativa pubblica della Regione Piemonte,
che prevede, compatibilmente con le risorse disponibili e con il numero delle
preiscrizioni raccolte a livello provinciale dalle Agenzie formative
accreditate, la finanziabilità, quanto meno per il
primo anno di contratto, non solo della formazione “di base e trasversale”
dell’apprendista, ma anche di quella “tecnico-professionale e specialistica”,
presso la sede formativa prescelta o direttamente in azienda (per maggiori
informazioni in proposito, è possibile contattare l’ente Scuola C.I.P.E.-T. Tel.: 011/34.00.411).
In alternativa al ricorso
integrale all’offerta formativa pubblica – soprattutto nel caso in cui
quest’ultima non sia supportata da adeguati finanziamenti – le imprese
continueranno ad avere la possibilità, nel semestre di transizione, di
autogestirsi (ed autofinanziarsi) il percorso formativo dei propri apprendisti.
E’ dubbio, infatti, che
all’interno del periodo transitorio un’impresa piemontese possa gestire la
formazione dei propri apprendisti sulla sola base della disciplina dettata
dalla contrattazione collettiva di riferimento, atteso che la Corte
Costituzionale – nel dichiarare, con sentenza n. 176/2010, la parziale
illegittimità dell’art. 49, comma 5-ter, del D.Lgs.
n. 276/2003 (che prevedeva, in caso di formazione “esclusivamente” aziendale,
una competenza “integrale” della contrattazione collettiva) – ha affermato il
principio secondo il quale le Regioni non possono essere esautorate del tutto
dalle loro competenze in tema di determinazione dei profili formativi
dell’apprendistato professionalizzante, a maggior ragione nei casi in cui esse
abbiano disciplinato in modo compiuto tale istituto contrattuale.
Il Ministero conferma che
per i lavoratori in mobilità é possibile instaurare immediatamente un rapporto
di lavoro tramite tutte e tre le tipologie di apprendistato, nei limiti di
quanto predetto. Anche per tali lavoratori, qualora non sia operativa la nuova
disciplina, trova applicazione la normativa previgente, fermo restando le
specifiche disposizioni in deroga alla disciplina generale.
Per quanto attiene il
regime sanzionatorio, il Testo Unico prevede all’art. 7, comma 1, che “in caso
di inadempimento nell`erogazione della formazione di cui sia esclusivamente
responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione
delle finalità formative, il medesimo datore é tenuto a versare la differenza
tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore
al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%”.
L`applicabilità di tale
sanzione é quindi subordinata alla coesistenza di due condizioni: l`esclusiva
responsabilità del datore di lavoro e l`impossibilita` di conseguire gli
obiettivi formativi.
Con riferimento, in
particolare, all`apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere -
quello di maggior interesse per le imprese - la nota sottolinea che la
responsabilità del datore di lavoro può configurarsi nell`ipotesi in cui lo
stesso non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni
all`azienda finalizzati all`acquisizione di competenze di base e trasversali
e/o non effettui la parte di formazione interna da svolgersi sotto la
responsabilità dell`azienda.
Alla verifica di
un`eventuale formazione carente, la quale deve esplicitarsi in un grave
inadempimento rispetto all`originario piano formativo individuale, non segue,
tuttavia, necessariamente l`applicazione delle sanzioni previste, poiché il
personale ispettivo può utilizzare lo strumento della disposizione di cui
all`art. 14 del d.lgs. n.124/2004, assegnando un congruo termine al datore di
lavoro per adempiere.
Deve trattarsi comunque di
una carenza formativa recuperabile in un arco temporale ragionevole, con
conseguente modifica, non sostanziale, del piano formativo individuale, tenendo
presente - salve le ipotesi di proroga - la durata massima del periodo di
formazione. Nell`ipotesi in cui non vi sia il tempo utile per recuperare il
debito formativo, sarà applicabile subito la sanzione sopra riportata.
L`inottemperanza alla
disposizione ispettiva comporta, inoltre, una sanzione amministrativa da 515 a
2.580 euro (art. 11, co. 1, DPR n. 520/55).
Qualora, però, la
formazione mancante sia esclusivamente quella derivante dall`offerta pubblica,
il provvedimento di disposizione non potrà essere adottato e l`ispettore e`
tenuto solo a rilevare la carenza, dandone informativa all`apprendista.
Il comma 2 dell`art. 7
introduce, quindi, una sanzione da 100 a 600 euro per l`inosservanza dei
principi generali di cui all`art. 2, co. 1, lettere
a), b), c) e d), ossia la forma scritta del contratto, del patto di prova e del
piano formativo, il divieto di retribuzione a cottimo, l`alternatività
tra il sottoinquadramento del lavoratore e la percentualizzazione della
retribuzione, la presenza del tutore o referente aziendale.
La norma prevede
espressamente l`utilizzo della procedura di diffida obbligatoria e la
possibilità di contestare la sanzione a tutti gli organi di vigilanza in materia
di lavoro, quindi non solo al personale ispettivo del Ministero, ma anche a
quello di Inps, Inail, Enpals, etc..
In particolare, circa la
forma scritta del contratto, il Ministero chiarisce che la regolarizzazione
dell`apprendistato é consentita non solo in caso di inosservanza nei contenuti
delle disposizioni contrattuali, ma anche qualora la forma scritta sia del
tutto assente. La formalizzazione del contratto, inoltre, non può ritenersi
valida con la sola consegna della copia di comunicazione al Centro per
l`impiego, ma esclusivamente con la consegna del contratto individuale di
lavoro.
Si rammenta che é
applicabile una sanzione maggiorata da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva,
ovvero qualora nei 5 anni successivi ad una violazione amministrativa accertata
con ordinanza-ingiunzione se ne commetta un`altra, anche se non relativa alla
stessa lettera del citato articolo 2 o che riguardi lavoratori diversi.