TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO - D.LGS.
N. 167/2011 – PRIME OSSERVAZIONI
Si informa che lo scorso 8
novembre si è tenuto presso l’Università degli Studi Roma Tre un incontro dal
titolo ‘’Prime letture del D.Lgs. n. 167/2011 e del
D.L. n. 138/2011’’.
Nell’ambito dell’incontro
sono emersi diversi dubbi interpretativi in merito, soprattutto, alla nuova
normativa attinente l’apprendistato, contenuta nel Testo Unico approvato nel
luglio scorso e in vigore dal 25 ottobre u.s., e sui quali, di seguito, si cercherà,
in sintesi, di fare chiarezza secondo quanto esposto in via colloquiale.
Come noto, il nuovo
apprendistato viene qualificato quale contratto di lavoro a tempo
indeterminato, finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, al
fine di superare l’uso distorto che in passato si è fatto di tale istituto.
Tra i principi di
disciplina generale individuati con l’articolo 2 del decreto in esame, la
lettera a) del comma 1 prevede la forma scritta del contratto, del patto di
prova e del relativo piano formativo individuale, da definire entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto.
A fronte della certezza che
la forma scritta è elemento ad substantiam e non ad probationem del contratto, la decorrenza del termine di
trenta giorni per l’elaborazione del piano formativo, secondo la locuzione
adottata dal legislatore ‘’dalla stipulazione del contrattò’, dovrebbe
intendersi nel senso che i trenta giorni siano da calcolarsi dal momento
dell’assunzione e non dal momento della comunicazione relativa al centro per
l’impiego.
Considerate la varie
interpretazioni sul punto e la carenza di precisazioni circa le conseguenze
derivanti dal mancato accordo tra datore di lavoro e lavoratore nel termine
previsto, sarebbe consigliabile la definizione del piano formativo
contestualmente alla stipula del contratto.
Il provvedimento contempla,
inoltre, all’art. 2, co. 1, lettera h), la
possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia,
infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a
trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
Sebbene non menzionata
specificatamente, tra le cause di sospensione involontaria del rapporto
rientrerebbe anche l’assenza per congedo di maternità.
Riguardo alla facoltà per
le parti di recedere dal rapporto (art. 2, co.1, lett.m), con l’obiettivo di superare le incertezze
normative del passato, il decreto in esame dispone, a tutela della finalità
formativa del contratto di apprendistato, che il preavviso decorra dal termine
del periodo di formazione.
Secondo la formulazione
della norma, il termine del periodo di formazione non deve necessariamente
coincidere con il termine dell’apprendistato, stante che la formazione erogata
al lavoratore può avere una durata inferiore a quella del contratto.
In carenza di recesso, si
evidenzia che il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Relativamente
all’apprendistato professionalizzante, è stato chiarito come la qualifica di
maestro artigiano o di mestiere, di cui al comma 4 dell’articolo 4, debba
essere riconosciuta, secondo le modalità definite dalle Regioni e dalle
Associazioni di categoria dei datori di lavoro, a quei lavoratori che abbiano
acquisito una comprovata esperienza professionale, ovvero abbiano una certa
anzianità di servizio, i quali potranno, successivamente al riconoscimento,
assumere il ruolo di tutor o referente aziendale per gli apprendisti.
In ordine ai lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, oggetto di una delle innovazioni più
rilevanti della disciplina sulla materia (art. 7, comma 4), sembrerebbe che
l’assunzione di tali soggetti possa essere effettuata nell’ambito di tutte e
tre le tipologie contrattuali dell’apprendistato.
Per tali lavoratori trovano
però applicazione, in deroga alla disciplina generale, la normativa sui
licenziamenti individuali, di cui alla legge n. 604/1966, nonchè
il regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/91, art. 25, comma 9,
e l’incentivo economico previsto dall’art. 8, co. 4,
della medesima legge, ossia il versamento a favore del datore di lavoro di metà
dell’indennità di mobilità a cui aveva diritto il lavoratore.
Per quanto concerne il
regime transitorio, di cui al comma 7 dell’art. 7, è stato ribadito che per sei
mesi - decorrenti dall’entrata in vigore del Testo Unico, ossia dal 25 ottobre
scorso e quindi fino al prossimo 25 aprile - i contratti di apprendistato
potranno essere stipulati secondo le regolamentazioni definite dalla
contrattazione collettiva di riferimento, la quale, alla scadenza prevista,
dovrà essere necessariamente allineata al nuovo assetto normativo.
Si fa presente, infine, che
il Ministero del lavoro, con risposta all’interpello n. 40/11, il quale si
allega per opportuna conoscenza, ha interpretato estensivamente la previsione
inerente la durata massima quinquennale operante per il settore artigiano
nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante (art. 4, comma 2),
riconoscendola applicabile ‘’a tutti quei soggetti che operano nel campo artigianò’ e quindi non solo alle figure individuate dalla
contrattazione degli artigiani.
A tal proposito,
sembrerebbe, pertanto, che in sede di contrattazione collettiva nazionale
sussista la possibilità, per tutti i settori, di identificare figure professionali
equipollenti e sovrapponibili a quelle previste dal ccnl
dell’artigianato, per le quali sarebbe fattibile l’attivazione di contratti di
apprendistato per una durata massima di cinque anni.
Nel far riserva, comunque,
di una conferma di tali orientamenti, anche a seguito di prossimi chiarimenti
da parte delle istituzioni competenti, si preannuncia che, a breve, sarà
emanata una circolare esplicativa di Confindustria sull’intero quadro regolatorio, nonchè una circolare
del Ministero del lavoro che dovrebbe vertere sul regime transitorio e sulle
disposizioni sanzionatorie.
Ulteriori informative
seguiranno all’approvazione del maxi emendamento alla legge di stabilità che,
all’articolo 4-noviesdecies, commi 1 e 2, prevede disposizioni specifiche per
l’istituto dell’apprendistato, in particolare per quanto attiene il sistema
contributivo.