LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183 - LEGGE DI
STABILITÀ 2012 - ASPETTI LAVORISTICI PUBBLICAZIONE G.u. N. 265/2011
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 é
stata pubblicata la Legge n.183 del 12 novembre 2011 c.d. Legge di stabilità
2012, che introduce novità su taluni aspetti
lavoristici.
Per quanto di competenza, si evidenziano di seguito
gli articoli di interesse.
Art. 15 - Norme in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento delle
direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dalle direttive stesse
L’articolo prevede la modifica del DPR n. 445/2000,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa e, in particolare, aggiunge l’articolo
44bis (“Acquisizione d’ufficio di informazioni”), prevedendo che le
informazioni relative alla regolarità contributiva siano acquisite d’ufficio,
ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle P.A. procedenti, sempre nel
rispetto della normativa di settore.
A tal proposito si sottolinea che la formulazione
della precedente stesura contenuta nel maxiemendamento governativo faceva
riferimento sempre all’acquisizione d’ufficio del documento ma, recependo alcune
istanze dell’Ance, riconosceva alla P.A. un termine (5 giorni) per effettuare
la richiesta di Durc e disponeva la dematerializzazione del medesimo, rimanendo ferma, inoltre,
la facoltà per le imprese di procedere alla richiesta del documento.
La nuova formulazione non contiene però tali
precisazioni e suscita alcuni dubbi interpretativi per ciò che concerne l’applicazione dell’art.
71 del D.P.R. n. 445/2000.
Il riferimento a tale articolo, infatti, sembrerebbe
dover essere interpretato nel senso che, ferma restando l’acquisizione
d’ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva, nei casi in
cui questa viene attestata mediante delle dichiarazioni sostitutive, sarà
oggetto di controlli ex art. 71.
Poiché la legge non ricomprende tra le informazioni
attestate mediante le dichiarazioni sostitutive quella relativa alla regolarità
contributiva ( gli artt. 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/200), volendo riferire
le “dichiarazioni sostitutive” all’autodichiarazione in caso di Durc, questa è ammessa esclusivamente nella fase di
partecipazione alle gare pubbliche.
Dovrebbe pertanto interpretarsi nel senso che sarà solo in tale fase che
potrà procedersi ai controlli di cui all’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.
Si sottolinea, infatti, che il comma 1 lettera d)
sancisce “ il rispetto della specifica normativa di settore”.
Al comma 2, lett. b) del medesimo articolo, è
introdotta una modifica alla L. n. 246/2005 in materia di semplificazione e
riassetto normativo per l’anno 2005, con la previsione di un’aggiunta all’art.
14 che sancisce che gli atti di recepimento delle direttive europee che non
possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione
superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.
Il superamento di tali livelli può essere
rappresentato da:
a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti,
standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle
direttive;
b) l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalla direttive, ove
comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l’introduzione o il mantenimento di sanzioni,
procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente
necessari per l’attuazione delle direttive.
A tal proposito, si attendono gli eventuali altri
chiarimenti sull’applicazione di tale disposizione anche con riferimento a
provvedimenti attuativi già esistenti in Italia, tra i quali il recepimento
della direttiva sul distacco 96/71/CE, ovvero il D.Lgs. 72/2000 che
ha introdotto, per alcuni aspetti, livelli di regolazione superiori rispetto a
quelli posti in essere dalla direttiva stessa.
Art. 22 - Apprendistato, contratto di inserimento
donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi
L’articolo 22 del provvedimento in esame contempla
misure riguardanti l’apprendistato, il contratto di inserimento delle donne, il
part-time, il telelavoro, nonché incentivi fiscali e contributivi riconosciuti
secondo quanto previsto dai cosiddetti “contratti di prossimità”.
In particolare, con l’obiettivo di favorire
l’occupazione giovanile, la legge riconosce ai datori di lavoro che hanno un
numero di dipendenti pari o inferiore a nove, per tutti i contratti di
apprendistato, a prescindere dalla durata, stipulati a decorrere dal 1° gennaio
2012 e fino al 31 dicembre 2016, uno sgravio contributivo del 100%, per un
periodo di tre anni.
Resta ferma l’aliquota contributiva del 10% per gli
anni successivi al terzo.
Viene sancito, altresì, che, a decorrere dall’anno
2012, sarà il Ministero del lavoro, con apposito decreto, a destinare,
annualmente, alle attività di formazione per l’apprendistato, i fondi
disponibili fino ad un tetto massimo di 200 milioni di euro, di cui il 50%
destinato alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere.
Al fine di promuovere, inoltre, l’occupazione
femminile, con innovazione dell’art. 54, co.1,
lettera e), del D.lgs. n. 276/2003, sono riconosciuti incentivi per i contratti
di inserimento stipulati in favore delle donne di qualsiasi età, prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che risiedono nelle aree dove
il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali
rispetto a quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi di
10 punti percentuali quello maschile. Le aree interessate saranno individuate
annualmente con decreto interministeriale, il quale, per gli anni dal 2009 al
2012, dovrà essere emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
Riguardo al contratto a tempo parziale, é previsto,
con modifica dell’art. 5, co.1, del D.lgs. n.61/2000,
che l’instaurazione del rapporto non dovrà più essere oggetto di convalida da
parte della direzione provinciale del lavoro competente territorialmente. Viene
stabilita, altresì, in ordine alle clausole flessibili ed elastiche,
l’abrogazione delle lettere a) e b) del comma 44 dell’art. 1 della L. n.
247/2007, con conseguente nuova efficacia delle disposizioni di cui all’art. 3,
commi 7 e 8, del D.lgs. n. 61/2000, così come definite dall’art. 46 del D.lgs.
n. 276/2003.
Il comma 6 ha poi previsto che la tassazione agevolata
del reddito dei lavoratori e lo sgravio contributivo di cui all’art. 26 del
D.L. n. 98/2011 e s.m., applicabili anche alle intese di cui all’art. 8 della
L. n. 148/2011, sono riconosciuti in base a quanto previsto dai contratti
collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero
dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai sensi della
normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
Tali agevolazioni sono state quindi estese ai c.d.
“contratti di prossimità”.
Il comma 12 dell’art. 33 prevede, poi, anche per il
2012, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate in
relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa
e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico
dell’impresa. Sono stati fissati, inoltre, i
limiti massimi di onere per l’agevolazione in parola, rispettivamente
835 milioni di euro per il 2012 e 263 per il 2013.
Lo stesso comma ha chiarito, inoltre, che sarà un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero
dell’economia e finanze, a fissare l’importo massimo assoggettabile all’imposta
sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non
può usufruire dell’agevolazione che, si ricorda, ammontavano per il 2011
rispettivamente a 6.000 euro e a 40.000 euro.
La legge introduce, infine, talune misure finalizzate
all’incentivazione del telelavoro, nell’ottica di migliorare la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, favorire l’inserimento dei disabili e il
reinserimento dei lavoratori in mobilità. Si rammenta che, nel settore privato,
la disciplina è contemplata dal relativo accordo interconfederale 9 giugno
2004, che recepisce l’accordo-quadro europeo sulla materia del luglio 2002.
Art. 33- Disposizioni diverse - Misure relative agli
ammortizzatori sociali e altre misure in materia di occupazione
Il comma 14 dell’art. 33 conferma, per il periodo dal
1° gennaio al 31 dicembre 2012, la concessione dello sgravio dei contributi dovuti
dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall’art. 26 del D.L. 6 luglio
2011, n. 98 e s.m.i., ossia lo sgravio contributivo
sulle somme erogate e correlate a incrementi di produttività, qualità,
redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati
riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro
elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. I
criteri e le modalità per l’applicazione dello sgravio saranno gli stessi previsti
dall’articolo 1, commi 67 e 68, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti
delle risorse stanziate per l’anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell’art.
1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.
Il comma 21 conferma, anche per l’anno 2012, in attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali, la possibilità per il Ministero del
Lavoro, sulla base di specifici accordi governativi e in deroga alla normativa
vigente, di poter disporre la concessione di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale anche con riferimento a
settori produttivi e ad aree regionali. La misura dei trattamenti in deroga
prevede una riduzione pari al 10% nel caso di prima proroga, del 30% e 40%
rispettivamente nel caso di seconda e successive proroghe. I trattamenti di
sostegno al reddito, per le proroghe successive alla seconda, possono essere
erogati solo in presenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti
alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.
Tra le proroghe, per l’anno 2012, il comma 23
evidenzia quelle relative all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi
11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2012, 15 e 16 dell’art.
19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L.
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. In particolare, con
riferimento al comma 13, viene prorogata al 2012 la possibilità di iscrizione
nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo da aziende che presentano un organico fino a quindici dipendenti. La
proroga relativa al comma 14 è quella che consente l’applicazione della normativa sui contratti
di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993 anche alle
imprese sotto dimensionate alle quindici unità. Vengono inoltre rifinanziate le proroghe a ventiquattro mesi
della CIGS per cessazione di attività (art. 1, co. 1,
della L. n. 291/2004) con 40 milioni di euro, a carico del Fondo per
l’occupazione.
Il comma 24 ha confermato per l’anno 2012 e nel limite
di 80 milioni di euro, l’intervento di cui al comma 6 dell’art. 1 del D.L. 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, concernente l’aumento dell’ammontare del trattamento per i contratti di
solidarietà nella misura del 20% . È stato altresì prorogato al 2012
l’intervento di cui al comma 8 dello stesso art. 1 relativo al trattamento per
incentivare l’autoimprenditorialità nei soggetti
percettori di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria. L’intervento a carattere sperimentale di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che consente ai
lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro di essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di
formazione o riqualificazione che includano anche l’attività produttiva
connessa all’apprendimento, è stato prorogato per l’anno 2012 nel limite di
spesa di 30 milioni di euro e con le modalità definite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
Il comma 25 conferma per il 2012 gli interventi a
carattere sperimentale di cui all’art. 2, commi 131, 132, 134 e 151, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, con modalità che saranno definite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e finanze, e nel limite di importi definiti nello stesso decreto,
anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla
sperimentazione degli interventi per l’anno 2011 e comunque non superiori a
quelli stabiliti per l’anno 2010.
In particolare, si tratta degli interventi in base ai
quali nel periodo necessario per il godimento dell’indennità di disoccupazione
ordinaria non agricola con requisiti normali, ossia cinquantadue settimane
lavorative nell’ultimo biennio, sono computati anche i periodi di lavoro con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un
massimo di tredici settimane e per i quali siano stati effettuati alla gestione
separata dell’Inps i relativi versamenti; la riduzione contributiva di cui agli
artt. 8 e 25 della L. n. 223/91 fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 per i datori di lavoro
che assumono lavoratori in mobilità o beneficiari dell’indennità di
disoccupazione non agricola con requisiti normali e che abbiano almeno 50 anni
di età o con 35 anni di anzianità contributiva; la conferma, per l’anno 2012,
di un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, in favore dei
datori di lavoro che non abbiano effettuato nei dodici mesi antecedenti
riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro di cui
all’art. 1 della L. n. 223/91 e che senza esservi tenuti assumano a tempo pieno
ed indeterminato lavoratori destinatari
dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali o
dell’indennità di disoccupazione speciale edile di cui alla L. n. 427/75.