DIVIETO DI PRESENTARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE
CERTIFICATI IN ORIGINALE
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14/11/2011,
n.265, è stata pubblicata la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (“ legge di
stabilità 2012”). L’articolo 15 prevede che dal 1° gennaio 2012 alle Pubbliche
Amministrazioni è vietato rilasciare ai privati (Cittadini ed Imprese) certificati contenenti fatti,
stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a
privati gestori di pubblico servizio (ad esempio certificati camerale, carichi
pendenti, fallimentare, etc…).
E’ inoltre vietato alle stesse amministrazioni
ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l’esibizione o la
produzione di tali certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da
autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e
sottoscritte dall’interessato direttamente all’ufficio che li richiede e che
deve mettere a disposizione la modulistica occorrente per tali dichiarazioni.
Quindi a partire dal 1° gennaio 2012 le pubbliche
amministrazioni ed i gestori pubblici, in conseguenza dell’applicazione della
suddetta legge, devono apporre sulle certificazioni da produrre ai soggetti
privati, a pena di nullità, la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio”.
I documenti attestanti atti, fatti,
qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria di un procedimento
amministrativo, sono acquisiti d'ufficio quando non sono in possesso dell'amministrazione
procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari
per la ricerca dei documenti. I certificati potranno essere rilasciati solo per
l’esibizione a privati ed in competente bollo, fatte salve eventuali esenzioni
previste dalla legge, ma esclusivamente quando tali esenzioni riguardino la
produzione a privati dei certificati stessi.
Nel caso di appalti pubblici, ne deriva
l’impossibilità per la P.A. appaltante di chiedere all’impresa partecipante
documenti che quest’ultima indichi come già in possesso della stazione
appaltante o di altra P.A. In tal caso, è il Responsabile del procedimento di
gara che dovrà provvedere d’ufficio alla relativa acquisizione. Condizione per
l’operatività della disposizione è che l’interessato manifesti l’intento di
avvalersene, indicando se e quali documenti sono in possesso della P.A.
procedente o di altra amministrazione e chiedendone l’acquisizione d’ufficio.
Resta fisso il principio secondo cui le
valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (quale ad esempio l’istituto
previdenziale, assicuratore o Cassa Edile) non possono essere sostituite da
un’autocertificazione. In questa casistica rientra il DURC, documento che non
può essere per nessun motivo sostituito da autodichiarazione.
Le pubbliche amministrazioni potranno
vagliare i contenuti di tale documento (DURC) con le modalità previste per la
verifica delle autocertificazioni.
A solo titolo di esempio si riportano
alcune delle pubbliche amministrazioni che non possono più rilasciare o
richiedere ai privati certificati contenenti fatti, stati o qualità personali
da produrre o prodotti a/da altre P.A. o gestori di servizi pubblici:
Enti statali, Regioni, Province, Comuni,
Asl, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Agenzie del territorio, delle Entrate,
Camere di Commercio, Asl, Inps ed altri enti previdenziali, Università, Scuole
pubbliche di ogni ordine e grado e scuole paritarie, Società che gestiscono
servizi pubblici (parcheggi, acque, raccolta rifiuti, trasporti etc…).