APPALTI PUBBLICI - IL CONTROLLO DEL DIRETTORE DEI LAVORI NON LIBERA L'APPALTATORE DALLA RESPONSABILITA' PER DANNI A TERZI

(Cass. Civile, 4/6/1999, n. 5455)

 

L'appaltatore risponde nei confronti di terzi dei danni che siano derivati dall'inosservanza delle regole tecniche e dalla comune diligenza, anche quando l'opera sia compiuta sotto il controllo di un direttore dei lavori (salvo l'eventuale concorso di colpa fra il direttore lavori o committente ed appaltatore), a meno che l'appaltatore non abbia agito quale "nudus minister" e cioè senza alcuna libertà di determinazione e di decisione.