APPALTI
PUBBLICI - IL CONTROLLO DEL DIRETTORE DEI LAVORI NON LIBERA L'APPALTATORE DALLA
RESPONSABILITA' PER DANNI A TERZI
(Cass.
Civile, 4/6/1999, n. 5455)
L'appaltatore
risponde nei confronti di terzi dei danni che siano derivati dall'inosservanza
delle regole tecniche e dalla comune diligenza, anche quando l'opera sia
compiuta sotto il controllo di un direttore dei lavori (salvo l'eventuale
concorso di colpa fra il direttore lavori o committente ed appaltatore), a meno
che l'appaltatore non abbia agito quale "nudus minister" e cioè senza
alcuna libertà di determinazione e di decisione.