INPS - LAVORI USURANTI - ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO - MESSAGGIO N. 22647/2011

 

L’Inps con messaggio n. 22647 del 30 novembre 2011 ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sulla disciplina dell’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al D.Lgs. n. 67/2011, anche in considerazione delle modalità attuative del medesimo recate dal D. M. 20.09.2011 con particolare riguardo al riconoscimento del beneficio pensionistico per i soggetti che hanno maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011

Di seguito se ne evidenziano gli aspetti di maggiore interesse.

 

Requisiti di lavoro per l’accesso al beneficio pensionistico

L’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 67/2011, stabilisce che il diritto al trattamento pensionistico anticipato può essere esercitato a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno:

- sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni da liquidare con decorrenza fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo ed il 31 dicembre 2017;

- la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Il successivo comma 3 dispone che, ai fini del computo del periodo di svolgimento di attività usuranti, vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa.

In merito alla verifica del requisito dei dieci anni di svolgimento di attività lavorativa, il messaggio in esame fa presente che:

- per l’individuazione del periodo corrispondente agli ultimi dieci anni di svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore interessato, l’Inps procederà alla valutazione per anno solare, intendendosi per tale l’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente (ad esempio, 26 marzo 2011 – 26 marzo 2010);

- ai fini del computo del periodo di dieci anni non devono essere considerati i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa (ad esempio, non occupazione, mobilità, ecc..). Pertanto – precisa l’Istituto – per l’individuazione dei dieci anni solari, i periodi di inattività dovranno essere considerati neutri;

- per i lavoratori che hanno presentato domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 30 settembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2011, qualora abbiano cessato l’attività lavorativa prima della predetta data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;

- relativamente ai lavoratori ancora in attività alla data del 31 dicembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti entro tale data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011.

Per quanto concerne la verifica del requisito dei sette anni di svolgimento di attività lavorativa faticosa e pesante, l’Inps pone in rilievo che:

- al fine del computo di tali anni, si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti da parte dell’interessato, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa;

- nel periodo di sette anni solari, anche non continuativi, deve essere compreso l’anno di maturazione dei requisiti;

- per la valutazione del periodo in cui è stato svolto lavoro notturno occorre far riferimento alle giornate lavorative effettuate nell’anno solare come sopra individuato.

 

Incumulabilità con altre tipologie di benefici

Il D.Lgs. n. 67/2011, all’art. 1, co. 8, nel confermare le norme di miglior favore rispetto a quelle vigenti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, dispone la non cumulabilità e non integrabilità dei benefici riconosciuti dallo stesso decreto con quelli dei particolari regimi pensionistici anticipati.

Al riguardo, l’Inps rimarca che i soggetti i quali maturino i requisiti per il pensionamento anticipato, in ragione dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti, possono ancora accedere anticipatamente al pensionamento secondo le norme previste dai loro particolari ordinamenti, fermo restando, tuttavia, che tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili con le disposizioni contenute nel citato decreto.

Sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, l’Istituto sottolinea altresì che i benefici pensionistici di cui al Decreto Legislativo n. 67/2011:

- non sono cumulabili con quelli previsti per i lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o comunque affetti da particolari infermità, oggetto, nell’ordinamento, di adeguata tutela previdenziale;

- sono invece cumulabili con i benefici pensionistici previsti, per i lavoratori esposti all’amianto, dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento.

 

Domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione

L’Inps evidenzia, fra l’altro, che lo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti deve essere verificato sulla base della documentazione “minima necessaria” da presentare ai fini della procedibilità della domanda, di cui alla Tabella A allegata al Decreto Ministeriale 20 settembre 2011.

Per il computo dei periodi minimi richiesti per il riconoscimento del beneficio in questione deve essere accertata la rispondenza tra la documentazione prodotta dall’interessato a corredo della domanda e i dati presenti negli archivi dell’Istituto.

Qualora da tale documentazione non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante – secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo n. 67/2011, per il riconoscimento del beneficio in parola – le competenti Strutture territoriali dell’INPS comunicheranno all’interessato la necessità di integrare la predetta documentazione, con ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probatori dell’attività svolta, ai fini della procedibilità della domanda presentata.

Con riferimento alle domande presentate entro il 30 settembre 2011 e non corredate della necessaria documentazione, il messaggio in oggetto sottolinea che le stesse possono essere istruite qualora la documentazione integrativa sia pervenuta entro il 6 dicembre 2011.

L’Istituto ricorda che le domande di riconoscimento dello svolgimento dei lavori faticosi e pesanti presentate oltre i termini di legge producono l’effetto di differire la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato; diversamente il differimento non opera per le domande presentate nei termini, ancorché successivamente integrate dalla necessaria documentazione.

Nei casi in cui la documentazione trasmessa sia caratterizzata da specificità che non consenta una inequivocabile valutazione della stessa, le competenti strutture territoriali dell’Inps inoltreranno tale documentazione, unitamente alla relativa domanda presentata dal lavoratore, alle Direzioni Regionali dell’Istituto, per il successivo inoltro alla Direzione Centrale Pensioni.

 

Reiezione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori faticosi e pesanti

Secondo quanto precisato al Punto 5.2. del messaggio in commento, non potranno essere accolte le domande presentate da:

- lavoratori per i quali non risultino soddisfatte le seguenti condizioni: appartenenza ad una o più delle tipologie di lavoratori dipendenti individuate dal Decreto Legislativo n. 67/2011; requisito anagrafico e contributivo previsto per l’accesso al pensionamento anticipato;

- lavoratori che abbiano svolto lavoro faticoso e pesante in qualità di lavoratore autonomo;

- lavoratori in possesso della massima anzianità contributiva.

Non verranno inoltre accolte le domande per le quali non risulti soddisfatta la condizione della procedibilità per mancata presentazione della documentazione entro il 6 dicembre 2011.