INPS - LAVORI USURANTI - ACCESSO ANTICIPATO AL
PENSIONAMENTO - MESSAGGIO N. 22647/2011
L’Inps con messaggio n.
22647 del 30 novembre 2011 ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sulla
disciplina dell’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al D.Lgs.
n. 67/2011, anche in considerazione delle modalità attuative del medesimo
recate dal D. M. 20.09.2011 con particolare riguardo al riconoscimento del
beneficio pensionistico per i soggetti che hanno maturato o maturino i
requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011
Di seguito se ne
evidenziano gli aspetti di maggiore interesse.
Requisiti di lavoro per
l’accesso al beneficio pensionistico
L’art. 1, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 67/2011, stabilisce che il diritto al trattamento
pensionistico anticipato può essere esercitato a condizione che il lavoratore
abbia svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di tempo pari ad
almeno:
- sette anni, compreso
l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività
lavorativa, per le pensioni da liquidare con decorrenza fra la data di entrata
in vigore del decreto legislativo ed il 31 dicembre 2017;
- la metà della vita
lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Il successivo comma 3
dispone che, ai fini del computo del periodo di svolgimento di attività
usuranti, vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da
contribuzione figurativa.
In merito alla verifica del
requisito dei dieci anni di svolgimento di attività lavorativa, il messaggio in
esame fa presente che:
- per l’individuazione del
periodo corrispondente agli ultimi dieci anni di svolgimento di attività
lavorativa da parte del lavoratore interessato, l’Inps procederà alla
valutazione per anno solare, intendendosi per tale l’anno intercorrente tra un
qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente (ad
esempio, 26 marzo 2011 – 26 marzo 2010);
- ai fini del computo del
periodo di dieci anni non devono essere considerati i periodi di mancato
svolgimento di attività lavorativa (ad esempio, non occupazione, mobilità,
ecc..). Pertanto – precisa l’Istituto – per l’individuazione dei dieci anni
solari, i periodi di inattività dovranno essere considerati neutri;
- per i lavoratori che
hanno presentato domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento
di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 30 settembre 2011, che
hanno maturato o maturino i requisiti per il pensionamento anticipato entro il
31 dicembre 2011, qualora abbiano cessato l’attività lavorativa prima della
predetta data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli
precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- relativamente ai
lavoratori ancora in attività alla data del 31 dicembre 2011, che hanno
maturato o maturino i requisiti entro tale data, i dieci anni di attività
lavorativa da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011.
Per quanto concerne la verifica
del requisito dei sette anni di svolgimento di attività lavorativa faticosa e
pesante, l’Inps pone in rilievo che:
- al fine del computo di
tali anni, si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività
lavorative particolarmente faticose e pesanti da parte dell’interessato, con
esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa;
- nel periodo di sette anni
solari, anche non continuativi, deve essere compreso l’anno di maturazione dei
requisiti;
- per la valutazione del
periodo in cui è stato svolto lavoro notturno occorre far riferimento alle
giornate lavorative effettuate nell’anno solare come sopra individuato.
Incumulabilità con altre tipologie di
benefici
Il D.Lgs.
n. 67/2011, all’art. 1, co. 8, nel confermare le
norme di miglior favore rispetto a quelle vigenti nell’Assicurazione Generale
Obbligatoria, dispone la non cumulabilità e non integrabilità dei benefici
riconosciuti dallo stesso decreto con quelli dei particolari regimi
pensionistici anticipati.
Al riguardo, l’Inps rimarca
che i soggetti i quali maturino i requisiti per il pensionamento anticipato, in
ragione dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti,
possono ancora accedere anticipatamente al pensionamento secondo le norme previste
dai loro particolari ordinamenti, fermo restando, tuttavia, che tali condizioni
di miglior favore non sono cumulabili con le disposizioni contenute nel citato
decreto.
Sulla base dei chiarimenti
forniti dal Ministero del Lavoro, l’Istituto sottolinea altresì che i benefici
pensionistici di cui al Decreto Legislativo n. 67/2011:
- non sono cumulabili con
quelli previsti per i lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o comunque
affetti da particolari infermità, oggetto, nell’ordinamento, di adeguata tutela
previdenziale;
- sono invece cumulabili
con i benefici pensionistici previsti, per i lavoratori esposti all’amianto,
dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, ai soli fini
della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo
dell’accesso al pensionamento.
Domanda per il
riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e
relativa documentazione
L’Inps evidenzia, fra
l’altro, che lo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti deve essere verificato sulla base della documentazione “minima
necessaria” da presentare ai fini della procedibilità della domanda, di cui
alla Tabella A allegata al Decreto Ministeriale 20 settembre 2011.
Per il computo dei periodi
minimi richiesti per il riconoscimento del beneficio in questione deve essere
accertata la rispondenza tra la documentazione prodotta dall’interessato a
corredo della domanda e i dati presenti negli archivi dell’Istituto.
Qualora da tale
documentazione non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività
faticosa e pesante – secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo n.
67/2011, per il riconoscimento del beneficio in parola – le competenti
Strutture territoriali dell’INPS comunicheranno all’interessato la necessità di
integrare la predetta documentazione, con ogni ulteriore documentazione
equipollente, contenente elementi utili e probatori dell’attività svolta, ai
fini della procedibilità della domanda presentata.
Con riferimento alle
domande presentate entro il 30 settembre 2011 e non corredate della necessaria
documentazione, il messaggio in oggetto sottolinea che le stesse possono essere
istruite qualora la documentazione integrativa sia pervenuta entro il 6
dicembre 2011.
L’Istituto ricorda che le
domande di riconoscimento dello svolgimento dei lavori faticosi e pesanti
presentate oltre i termini di legge producono l’effetto di differire la
decorrenza del trattamento pensionistico anticipato; diversamente il
differimento non opera per le domande presentate nei termini, ancorché
successivamente integrate dalla necessaria documentazione.
Nei casi in cui la
documentazione trasmessa sia caratterizzata da specificità che non consenta una
inequivocabile valutazione della stessa, le competenti strutture territoriali
dell’Inps inoltreranno tale documentazione, unitamente alla relativa domanda
presentata dal lavoratore, alle Direzioni Regionali dell’Istituto, per il
successivo inoltro alla Direzione Centrale Pensioni.
Reiezione delle domande
di riconoscimento dello svolgimento di lavori faticosi e pesanti
Secondo quanto precisato al
Punto 5.2. del messaggio in commento, non potranno essere accolte le domande
presentate da:
- lavoratori per i quali
non risultino soddisfatte le seguenti condizioni: appartenenza ad una o più
delle tipologie di lavoratori dipendenti individuate dal Decreto Legislativo n.
67/2011; requisito anagrafico e contributivo previsto per l’accesso al
pensionamento anticipato;
- lavoratori che abbiano
svolto lavoro faticoso e pesante in qualità di lavoratore autonomo;
- lavoratori in possesso
della massima anzianità contributiva.
Non verranno inoltre
accolte le domande per le quali non risulti soddisfatta la condizione della
procedibilità per mancata presentazione della documentazione entro il 6
dicembre 2011.