INPS - COMPETENZA DELLE SEDI ALLA TRATTAZIONE DELLE
DOMANDE DI CIGO - CIGS - CIG IN DEROGA - MESSAGGIO N.
22472/2011
Con messaggio n. 22472 del
29 novembre scorso, che si riproduce in calce alla presente, l’Inps ha reso
noto che sono stati implementati, nell’ambito delle applicazioni relative
all’invio delle domande in via informatica, i controlli che fissano la
competenza esclusiva della struttura territoriale Inps a ricevere e definire le
richieste di autorizzazione alla Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e
in deroga.
Tali controlli, conferma
l’Istituto, riguardano anche le precedenti domande cartacee presentate agli
sportelli.
In virtù di quanto sopra,
la competenza a ricevere e a trattare le domande di cassa integrazione guadagni
ordinaria edilizia e lapidei, cassa integrazione straordinaria e cassa
integrazione in deroga, fatte salve alcune eccezioni, sarà determinata con le
seguenti modalità.
Criteri generali:
- per le Aziende che
richiedono l’intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati
nella provincia nell’ambito della quale è anche presente la struttura
territoriale Inps presso cui è iscritta l’azienda, la domanda deve essere
presentata alla struttura territoriale Inps presso cui è iscritta l’azienda;
- per le Aziende che
richiedono l’intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati al
di fuori della provincia dove risulta iscritta l’azienda, la domanda deve
essere presentata alla struttura territoriale Inps del capoluogo di provincia
nella cui competenza territoriale è presente il cantiere/stabilimento per il
quale si presenta la richiesta.
Rispetto ai suddetti
criteri generali fanno eccezione:
1) le domande di cassa
integrazione guadagni ordinaria presentate per mancanza lavoro, fine lavoro,
eventi meteo relative a cantieri mobili di breve durata;
2) le domande presentate
per personale trasfertista.
In entrambi i suddetti casi
la competenza è della struttura territoriale Inps ove è iscritta l’azienda.
Nel caso in cui le domande
presentate per mancanza lavoro, fine lavoro, eventi meteo interessassero
cantieri di lunga durata, individuati in base ad un contratto di appalto
specifico, la competenza è della struttura territoriale Inps ove è ubicato il
cantiere/unità produttiva.
A seguito delle difficoltà
a determinare gli elementi riconducibili alle tipologie di cui ai precedenti
punti 1 e 2 e non essendo la procedura automatizzata, la struttura territoriale
che riceve la domanda, ferma restando la possibilità di trasferirle in via
telematica alla struttura territoriale competente, dovrà valutare tutti gli
elementi utili a tal fine, anche attraverso informazioni acquisite da altri
soggetti della P.A., come ad esempio l’Inail.
La nota conclude ricordando
che eventuali deroghe alle citate indicazioni potranno essere applicate previa
approvazione della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito.
Inps
Roma, 29 novembre 2011
messaggio n. 22472
Oggetto: Competenza delle sedi
alla trattazione delle domande di Cigo - Cigs - Cig in deroga.
Premessa
Al fine di assicurare una omogenea gestione
dei flussi delle domande di cassa integrazione ordinaria, straordinaria ed in
deroga sono stati implementati, nelle applicazioni di invio domande via web,
(circ. n. 148/2011) i controlli che fissano, in maniera univoca, la competenza
esclusiva della struttura territoriale INPS a ricevere e definire le richieste.
Gli stessi controlli riguardano anche l’ input
delle residue domande “cartacee” presentate agli sportelli. A breve, non sarà
più possibile, procedere alla memorizzazione sul data base delle domande da
gestire se la domanda risulterà di competenza di altra struttura.
La competenza a ricevere ed a trattare le
domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia e lapidei, cassa
integrazione straordinaria e cassa integrazione in deroga, fatte salve le
eccezioni di cui a successivi punti, è cosi definita:
1 Criteri generali
a) per le Aziende che
richiedono l’intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati
nella provincia nell’ambito della quale è anche presente la struttura
territoriale INPS presso cui è iscritta l’ azienda, la domanda deve essere
presentata alla struttura territoriale INPS presso cui è iscritta l’azienda.
b) per le Aziende che
richiedono l’intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati al
di fuori della provincia dove risulta iscritta l’azienda, la domanda deve
essere presentata alla struttura territoriale INPS del capoluogo di provincia
nella cui competenza territoriale è presente il cantiere/stabilimento per il
quale si presenta la richiesta
Eccezioni
Fanno eccezione ai criteri
generali precedenti:
1 domande presentate per mancanza lavoro /
fine lavoro/eventi meteo (intervento ordinario):
- domanda di intervento per cantiere di breve
durata (identificato dal tipo di lavorazione, ad es:
(impermeabilizzazioni, verniciature, ricerche geognostiche):
la competenza è, della struttura territoriale INPS ove è iscritta l’azienda; si
differenzia quindi dal cantiere di lunga durata (individuato in base ad un
contratto di appalto specifico) per cui la competenza è, della struttura
territoriale INPS ove è ubicato il cantiere/unità produttiva;
2 domande presentate per
personale trasfertista
Le richieste di intervento
ordinario in cui siano interessate maestranze cosiddette “trasfertiste”
dovranno essere presentate, indipendentemente dall’ubicazione del
cantiere/unità produttiva, alla struttura territoriale INPS ove è iscritta
l’azienda.
Poiché la valutazione degli
elementi necessari per determinare correttamente le tipologie previste ai
precedenti punti 1 e 2 non è effettuabile in automatico dalla procedura, si
precisa che l’applicazione inoltrerà comunque le domande utilizzando i criteri
generali: sarà cura della struttura destinataria valutare tutti gli elementi
disponibili, integrandoli eventualmente con ulteriori informazioni, che
potranno essere reperite anche da altri soggetti della pubblica amministrazione
(ad esempio INAIL, per i cantieri di breve durata etc.)
Nel caso in cui la
struttura territoriale che ha in carico domande per le suindicate tipologie,
dopo aver effettuato gli opportuni riscontri non si ritenga competente,
provvederà a trasferirle, telematicamente, alla struttura territoriale competente
secondo i predetti criteri.
Si coglie l’occasione per
ribadire, inoltre, che autorizzazioni per cassa integrazione guadagni, a
qualsiasi titolo concesse, debbono essere fruite esclusivamente dal richiedente, sia essa
l’azienda stessa, sia una sua unità operativa, se titolare di matricola INPS
autonoma.
Particolari situazioni che richiedano
l’applicazione di deroghe dovranno essere rappresentate alla Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito, per la necessaria approvazione.