INPS - COMPETENZA DELLE SEDI ALLA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIGO - CIGS - CIG IN DEROGA - MESSAGGIO N. 22472/2011

 

Con messaggio n. 22472 del 29 novembre scorso, che si riproduce in calce alla presente, l’Inps ha reso noto che sono stati implementati, nell’ambito delle applicazioni relative all’invio delle domande in via informatica, i controlli che fissano la competenza esclusiva della struttura territoriale Inps a ricevere e definire le richieste di autorizzazione alla Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.

Tali controlli, conferma l’Istituto, riguardano anche le precedenti domande cartacee presentate agli sportelli.

In virtù di quanto sopra, la competenza a ricevere e a trattare le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria edilizia e lapidei, cassa integrazione straordinaria e cassa integrazione in deroga, fatte salve alcune eccezioni, sarà determinata con le seguenti modalità.

Criteri generali:

- per le Aziende che richiedono l’intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati nella provincia nell’ambito della quale è anche presente la struttura territoriale Inps presso cui è iscritta l’azienda, la domanda deve essere presentata alla struttura territoriale Inps presso cui è iscritta l’azienda;

- per le Aziende che richiedono l’intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati al di fuori della provincia dove risulta iscritta l’azienda, la domanda deve essere presentata alla struttura territoriale Inps del capoluogo di provincia nella cui competenza territoriale è presente il cantiere/stabilimento per il quale si presenta la richiesta.

Rispetto ai suddetti criteri generali fanno eccezione:

1) le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria presentate per mancanza lavoro, fine lavoro, eventi meteo relative a cantieri mobili di breve durata;

2) le domande presentate per personale trasfertista.

In entrambi i suddetti casi la competenza è della struttura territoriale Inps ove è iscritta l’azienda.

Nel caso in cui le domande presentate per mancanza lavoro, fine lavoro, eventi meteo interessassero cantieri di lunga durata, individuati in base ad un contratto di appalto specifico, la competenza è della struttura territoriale Inps ove è ubicato il cantiere/unità produttiva.

A seguito delle difficoltà a determinare gli elementi riconducibili alle tipologie di cui ai precedenti punti 1 e 2 e non essendo la procedura automatizzata, la struttura territoriale che riceve la domanda, ferma restando la possibilità di trasferirle in via telematica alla struttura territoriale competente, dovrà valutare tutti gli elementi utili a tal fine, anche attraverso informazioni acquisite da altri soggetti della P.A., come ad esempio l’Inail.

La nota conclude ricordando che eventuali deroghe alle citate indicazioni potranno essere applicate previa approvazione della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito.

 

Inps

 

Roma, 29 novembre 2011

 

messaggio n. 22472

 

Oggetto: Competenza delle sedi alla trattazione delle domande di Cigo - Cigs - Cig in deroga.

Premessa

 Al fine di assicurare una omogenea gestione dei flussi delle domande di cassa integrazione ordinaria, straordinaria ed in deroga sono stati implementati, nelle applicazioni di invio domande via web, (circ. n. 148/2011) i controlli che fissano, in maniera univoca, la competenza esclusiva della struttura territoriale INPS a ricevere e definire le richieste.

 Gli stessi controlli riguardano anche l’ input delle residue domande “cartacee” presentate agli sportelli. A breve, non sarà più possibile, procedere alla memorizzazione sul data base delle domande da gestire se la domanda risulterà di competenza di altra struttura.

 La competenza a ricevere ed a trattare le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia e lapidei, cassa integrazione straordinaria e cassa integrazione in deroga, fatte salve le eccezioni di cui a successivi punti, è cosi definita:

 

1 Criteri generali

a) per le Aziende che richiedono l’intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati nella provincia nell’ambito della quale è anche presente la struttura territoriale INPS presso cui è iscritta l’ azienda, la domanda deve essere presentata alla struttura territoriale INPS presso cui è iscritta l’azienda.

b) per le Aziende che richiedono l’intervento per cantieri/stabilimenti/unità produttive situati al di fuori della provincia dove risulta iscritta l’azienda, la domanda deve essere presentata alla struttura territoriale INPS del capoluogo di provincia nella cui competenza territoriale è presente il cantiere/stabilimento per il quale si presenta la richiesta

 

Eccezioni

Fanno eccezione ai criteri generali precedenti:

 1 domande presentate per mancanza lavoro / fine lavoro/eventi meteo (intervento ordinario):

 - domanda di intervento per cantiere di breve durata (identificato dal tipo di lavorazione, ad es: (impermeabilizzazioni, verniciature, ricerche geognostiche): la competenza è, della struttura territoriale INPS ove è iscritta l’azienda; si differenzia quindi dal cantiere di lunga durata (individuato in base ad un contratto di appalto specifico) per cui la competenza è, della struttura territoriale INPS ove è ubicato il cantiere/unità produttiva;

2 domande presentate per personale trasfertista

Le richieste di intervento ordinario in cui siano interessate maestranze cosiddette “trasfertiste” dovranno essere presentate, indipendentemente dall’ubicazione del cantiere/unità produttiva, alla struttura territoriale INPS ove è iscritta l’azienda.

Poiché la valutazione degli elementi necessari per determinare correttamente le tipologie previste ai precedenti punti 1 e 2 non è effettuabile in automatico dalla procedura, si precisa che l’applicazione inoltrerà comunque le domande utilizzando i criteri generali: sarà cura della struttura destinataria valutare tutti gli elementi disponibili, integrandoli eventualmente con ulteriori informazioni, che potranno essere reperite anche da altri soggetti della pubblica amministrazione (ad esempio INAIL, per i cantieri di breve durata etc.)

Nel caso in cui la struttura territoriale che ha in carico domande per le suindicate tipologie, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri non si ritenga competente, provvederà a trasferirle, telematicamente, alla struttura territoriale competente secondo i predetti criteri.

Si coglie l’occasione per ribadire, inoltre, che autorizzazioni per cassa integrazione guadagni, a qualsiasi titolo concesse, debbono essere fruite  esclusivamente dal richiedente, sia essa l’azienda stessa, sia una sua unità operativa, se titolare di matricola INPS autonoma.

 Particolari situazioni che richiedano l’applicazione di deroghe dovranno essere rappresentate alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, per la necessaria approvazione.