APPALTI
PUBBLICI - ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER MANCATO RITIRO DELLA POSTA DA PARTE DEL
SOGGETTO APPALTANTE A CIO' TENUTO
(Cons.
Stato, 27/9/1999, n. 813)
Posto
che alla stregua dell'art. 33, comma 3, D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, il quale
dispone che "sono distribuite in ufficio le corrispondenze ... dirette
alle Amministrazioni dello Stato, quelle dirette agli uffici pubblici ...
", la corrispondenza indirizzata ad un Comune deve intendersi pervenuta al
destinatatio fin dal momento in cui entra nella giuridica disponibilitą del
medesimo presso l'Uffģcio postale di destinazione e poiché, ai sensi dello
stesso art. 36, rientra tra gli ordinari doveri delle Amministrazioni pubbliche
ritirare la corrispondenza direttamente presso l'uffģcio postale a mezzo dei
propri incaricati, l'Amministrazioni che non consenta la presentazione a mano
presso i propri uffici delle offerte per i pubblici incanti ha l'obbligo di ritirare
nel momento in cui scade il termine per la presentazione delle offerte stesse
tutta la corrispondenza giacente presso l'uffģcio predetto; pertanto, č
illegittinia l'esclusione dalla gara di appalto dell'offerta qualora
l'Amministrazione abbia prescritto che le imprese dovessero far pervenire le
offerte esclusivamente per mezzo dell'Amministrazione postale in plico
raccomandato, quando il Comune non abbia provveduto al ritiro giornaliero della
corrispondenza e risulti che il plico sia pervenuto all'ufficio postale
tempestivamente, e quindi sia stato nella giuridica disponibilitą del Comune in
tempo utile perpartecipare alla gara.