APPALTI PUBBLICI - ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER MANCATO RITIRO DELLA POSTA DA PARTE DEL SOGGETTO APPALTANTE A CIO' TENUTO

(Cons. Stato, 27/9/1999, n. 813)

 

Posto che alla stregua dell'art. 33, comma 3, D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, il quale dispone che "sono distribuite in ufficio le corrispondenze ... dirette alle Amministrazioni dello Stato, quelle dirette agli uffici pubblici ... ", la corrispondenza indirizzata ad un Comune deve intendersi pervenuta al destinatatio fin dal momento in cui entra nella giuridica disponibilitą del medesimo presso l'Uffģcio postale di destinazione e poiché, ai sensi dello stesso art. 36, rientra tra gli ordinari doveri delle Amministrazioni pubbliche ritirare la corrispondenza direttamente presso l'uffģcio postale a mezzo dei propri incaricati, l'Amministrazioni che non consenta la presentazione a mano presso i propri uffici delle offerte per i pubblici incanti ha l'obbligo di ritirare nel momento in cui scade il termine per la presentazione delle offerte stesse tutta la corrispondenza giacente presso l'uffģcio predetto; pertanto, č illegittinia l'esclusione dalla gara di appalto dell'offerta qualora l'Amministrazione abbia prescritto che le imprese dovessero far pervenire le offerte esclusivamente per mezzo dell'Amministrazione postale in plico raccomandato, quando il Comune non abbia provveduto al ritiro giornaliero della corrispondenza e risulti che il plico sia pervenuto all'ufficio postale tempestivamente, e quindi sia stato nella giuridica disponibilitą del Comune in tempo utile perpartecipare alla gara.