LAVORATORI STRANIERI -TESTO UNICO
IMMIGRAZIONE - D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011,
N. 179 - REGOLAMENTO SULL’ACCORDO DI INTEGRAZIONE TRA
STRANIERO E STATO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 263/2011 è stato
pubblicato il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 - Regolamento concernente la
disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
Il provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo
4-bis, comma 2, del d.lgs. n. 286/98, Testo unico sull’immigrazione, entrerà in
vigore il prossimo 10 marzo 2012.
Il regolamento stabilisce le modalità per la
sottoscrizione da parte dello straniero dell’accordo di integrazione e i casi
di giustificata esenzione dalla sottoscrizione, nonchè
l’articolazione per crediti, i casi di sospensione dell’accordo e l’istituzione
della relativa anagrafe nazionale.
In base alle nuove disposizioni, lo straniero con età
superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio
nazionale e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata
non inferiore a un anno è chiamato a stipulare con lo Stato un accordo di
integrazione, secondo il modello riportato nell’allegato A.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo, di durata
biennale e prorogabile per ulteriori dodici mesi, sono assegnati allo straniero
16 crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana
parlata e al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della
vita civile in Italia.
Con la firma dell’accordo lo straniero si impegna a
conseguire una conoscenza base (livello A2) della lingua italiana e una
conoscenza sufficiente dei principi fondamentali della Costituzione, delle
istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia (sanità, scuola, servizi sociali,
lavoro e obblighi fiscali), a garantire l’obbligo di istruzione ai figli minori
e aderisce alla ‘’Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” di
cui al decreto del ministero dell’Interno del 23 aprile 2007.
Prima della scadenza del biennio, lo Sportello Unico
per l’Immigrazione dovrà verificare la documentazione presentata dallo
straniero (attestati di frequenza a corsi, titolo di studio ecc.) o, in
assenza, sottoporre lo straniero medesimo ad un apposito test, al fine di
assegnare un determinato punteggio:
- se pari o superiore a 30, l’accordo si ritiene
rispettato;
- se superiore a 0 e inferiore a 30, lo straniero è
tenuto a raggiungere quota 30 entro l’anno successivo;
- se pari o inferiore a 0, il permesso di soggiorno è
revocato e viene adottato il provvedimento di espulsione dello straniero.